Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14768 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato OLIVETI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 95/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 30/06/08, depositata il 06/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo;

letti gli atti depositati.

Osserva:

La CTR di Roma ha respinto l’appello di V.V. – appello proposto contro la sentenza n. 120/02/2007 della CTP di Rieti che ha rigettato il ricorso del contribuente- ed ha così confermato la cartella di pagamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2002, con cui l’Agenzia aveva chiesto il pagamento dell’imposta menzionata a seguito di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione dei redditi connessi con la cessazione del rapporto di lavoro del contribuente.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la questione della sussistenza o meno della giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro non avesse rilevanza ai fini fiscali, con conseguente ininfluenza del deconto dai redditi dell’indennità di mancato preavviso trattenuta dal datore di lavoro sui corrispettivi spettanti.

Il V. ha interposto ricorso per cassazione affidato ad una indistinta censura della decisione del giudice di appello.

L’agenzia non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con unico di censura (privo di rubrica e difettoso della specifica indicazione dei vizi che la legge di rito enumera nell’art. 360 del vigente c.p.c.) la parte ricorrente si duole della sentenza del giudice del merito, concludendo per la sua integrale cassazione.

Detto ricorso è manifestamente inammissibile per “mancanza dei motivi previsti nell’art. 360 c.p.c.” i quali – essendo il ricorso per cassazione atto di impugnazione a critica vincolata – vanno necessariamente identificati specificamente, anteponendo alla formulazione della censura una rubrica che faccia chiaramente intendere la tipologia del vizio che è censurato e delle disposizioni di rito o sostanziali che sono dedotte a sostegno di detta censura.

Nè può ritenersi che il ricorso introduttivo del presente procedimento contenga nel corpo stesso dei motivi – e con modalità narrativa – una chiara identificazione della tipologia del vizio denunciato che valga a surrogare la modalità tipica di formulazione della censura.

In difetto di ciò l’impugnazione si manifesta inammissibile.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che la parte ricorrente ha depositato memoria il cui contenuto non può essere condiviso; che il Collegio, a seguito della discussione in camera, di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese di lite non necessitano di regolazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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