Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14767 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25213-2019 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ATAC SPA, Azienda per la Mobilità di Roma Capitale, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PRENESTINA, 45 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

CANGIANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE,

(OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 15168/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che M.L. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15168 del 2019, pubblicata il 18 luglio 2019, che ha rigettato l’appello proposto dalla medesima M. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 40262 del 208, e nei confronti di Roma Capitale, Agenzia delle entrate-riscossione, ATAC s.p.a.;

che il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione a cartelle di pagamento riferite a sanzioni amministrative per intervenuta prescrizione, e condannato l’Agenzia delle entrate al rimborso delle spese di lite in favore dell’opponente M., compensando le rimanenti;

che il Tribunale, adito dalla M., ha ritenuto giustificata la compensazione delle spese nel rapporto con gli Enti impositori, giacchè la prescrizione dei crediti era avvenuta per ragioni riconducibili al comportamento del solo Agente della riscossine;

che resiste con controricorso ATAC spa, mentre Roma Capitale non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;

che la società resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per censurare la disposta compensazione delle spese nel rapporto tra l’opponente vittoriosa e gli Enti impositori, Roma Capitale ed MAC spa;

che il Collegio rileva che la questione implicata dal motivo di ricorso, e cioè se l’accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, per fatto dell’agente della riscossione, comporti la soccombenza anche dell’ente impositore, e la conseguente condanna in solido alle spese di lite in favore della parte opponente vittoriosa;

che i precedenti di questa Corte, univocamente orientati nel senso della rilevanza delle ragioni dell’accogliento soltanto nel rapporto interno tra ente impositore ed agente della riscossione (ex plurimis, Cass. n. 15314 del 2017; Cass. n. 8186 del 2017; Cass. n. 1070 del 2017), hanno ad oggetto fattispecie concrete in cui, all’opposto di quanto avvenuto nel caso qui in esame, la compensazione delle spese era stata disposta tra opponente vittorioso e l’agente della riscossione, in quanto l’opposizione era stata accolta per ragioni riferibili al comportamento dell’ente impositore;

che pertanto, in assenza di precedenti specifici, il Collegio ritiene Opportuno che la verifica della sussistenza o non dell’eadem ratio sia esaminata e risolta in sede di pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa all’udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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