Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14767 del 14/06/2017

Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/06/2017),  n. 14767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 77/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

A.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 531/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/06/2014 R.G.N. 1356/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 19.6.2014 n. 531 la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto di A.C. alla progressione stipendiale e per l’effetto ha condannato il Ministero convenuto a pagare alla ricorrente la somma concordata di Euro 1.219, 46 oltre accessori e spese di lite;

che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato ad unico motivo al quale ha resistito con controricorso A.C., la quale ha anche depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che l’unico motivo di ricorso, nel denunciare plurime disposizioni di legge (D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485, 489, 526; D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 6 e 10; D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, come convertito dalla L. n. 106 del 2011; L. n. 124 del 1999, art. 4; D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 36 e 45; artt. 77, 79, e 106 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007; art. 36 Cost., nonchè della direttiva 1999/70/CE), assume che la diversità di trattamento economico fra il personale della scuola assunto a tempo determinato e quello inserito stabilmente nei ruoli trova giuridica giustificazione, attesa diversità degli obblighi contrattuali e della prestazione richiesta;

che la censura è infondata in quanto la sentenza impugnata, nell’affermare il diritto della ricorrente al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il ricorso non prospetta argomenti nuovi che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che le prospettazioni difensive svolte con riguardo “agli scatti di anzianità” non hanno attinenza con la statuizione della Corte di Appello che, rigettando l’appello del MIUR, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato quest’ultimo a condannare alla controricorrente le differenze retributive correlate alla anzianità di servizio e non anche a titolo di “scatti di anzianità”;

che il ricorso sulla scorta delle considerazioni svolte va rigettato;

che le spese del giudizio di legittimità devono essere integralmente compensate fra le parti in considerazione della complessità delle questioni giuridiche, solo recentemente risolte da questa Corte con le pronunce sopra richiamate;

che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il Ministero esente dal c.u. perchè prenotante a debito.

PQM

 

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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