Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14767 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 10/07/2020), n.14767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34194/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 8,

presso lo studio dell’avvocato Cecchini Cristina Laura e

rappresentato e difeso dall’avvocato Feroci Consueto, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1212/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1212/2018 depositata il 03-07-2018 la Corte di Appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da S.M., cittadino del Senegal, avverso la sentenza del Tribunale di Ancora che ha rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere appartenente al Partito Democratico Senegalese, di essere fuggito dopo essere stato accoltellato in occasione di incontri politici e di temere il rientro nel proprio Paese, dato che nel 2012 le elezioni erano state vinte dal partito opposto. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Senegal, descritta nella sentenza impugnata.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Errores in judicando e in procedendo-Violazione e falsa interpretazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dalla L. n. 722 del 1954, della Direttiva 2004/83/CE attuata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in particolare dello stesso D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 14”. Deduce che deve essergli riconosciuta la protezione sussidiaria in quanto sarebbe esposto a sicuri attacchi da parte dei propri persecutori politici in caso di rimpatrio. Richiama diffusamente la giurisprudenza di questa Corte e il quadro normativo di riferimento, affermando che difficilmente avrebbero potuto documentarsi le minacciose richieste dei propri persecutori. Censura il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale e dalla Corte territoriale, rimarcando che nessuna domanda gli era stata rivolta dai Giudici in udienza, alla quale era stato presente.

2. Con il secondo motivo lamenta “Errores in judicando e in procedendo-Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e successive integrazioni e modificazioni”. Censura la sentenza impugnata per avere i Giudici escluso la sussistenza di una situazione di pericolo nel suo Paese di origine e richiama la giurisprudenza di questa Corte e numerose pronunce di merito in tema di requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, anche per la valorizzazione dell’integrazione sociale e lavorativa.

3. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Anche la valutazione sulla situazione del Paese di origine, rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), si risolve in un accertamento di fatto, censurabile nei limiti di cui si è detto (Cass. n. 30105/2018).

3.2. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità e alla situazione generale del Paese di origine, difforme da quella accertata nei giudizi di merito. Il ricorrente svolge censure del tutto generiche, limitandosi a richiamare la normativa di riferimento e pronunce di merito e di legittimità, senza rimarcare alcun elemento individualizzante a sostegno della asserita sua credibilità, che è stata esclusa, con idonea motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014) dai Giudici di merito in considerazione della contraddittorietà del racconto e della mancanza di precise allegazioni, idonee a circostanziare le sue domande. La Corte territoriale, con motivazione adeguata (pag. n. 6 della sentenza impugnata), ha escluso anche l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente.

Peraltro, contrariamente a quanto si assume in ricorso, la domanda di protezione internazionale è stata presentata dal ricorrente nel settembre 2015 e il suo ingresso in Italia è avvenuto nel novembre 2008 (pag. n. 4 ricorso e pag. n. 4 della sentenza impugnata).

Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

3.3. Anche la doglianza relativa al diniego della protezione umanitaria è formulata del tutto genericamente, senza indicazione di alcun profilo di specifica vulnerabilità del ricorrente, che è stata esclusa dalla Corte territoriale rilevando l’assenza di allegazioni al riguardo. Il ricorrente si limita a rimarcare il fattore di integrazione sociale e lavorativa, che diventa recessivo, in assenza di vulnerabilità (Cass. n. 4455/20018).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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