Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14766 del 27/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 27/05/2021), n.14766
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32796-2019 proposto da:
CI.GI., elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cristoforo Colombo n. 183, presso lo studio dell’avvocato Daniela
Perrotta, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Perrotta,
Riccardo Piazza;
– ricorrente –
contro
C.M. e C.A., M.I.C., CONNEX SRL,
rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Pastena e Vincenzo
Pastena ed elettivamente domiciliati a Roma-Ciampino viale Roma 11,
presso lo studio avvocato Lanfranco Cugini;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2379/2019 della Corte d’appello di Napoli,
depositata il 03/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 20/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– il sig. Ci.Gi. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto, in via principale dall’attuale ricorrente teso a riformare e/o annullare la sentenza pronunciata dal tribunale che in accoglimento parziale della domanda degli attori (Società Atellana Auto S.r.l. la sig.ra M.I.C. e il sig. C.G.) lo aveva condannato al rilascio di una parte di terreno in suo possesso;
– la corte distrettuale ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione rilevando che con ordinanza del 30 novembre 2018, comunicata a mezzo pec, al difensore dell’appellante Ci. era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento di Ci.Gi., in persona del curatore pro-tempore, parte costituita nel giudizio di primo grado; tuttavia l’appellante Ci., unica parte costituita nel giudizio di secondo grado, non aveva ottemperato all’ordine suddetto nè dedotto alcunchè in merito, e la corte territoriale, datone atto, dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c.;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo cui resistono con controricorso M.I.C.” in proprio e quale legale rappresentante della società Connex s.r.l., C.M. e C.A. in qualità di eredi di C.G.;
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., là dove la sentenza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per l’inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento Ci.Gi.;
– deduce il ricorrente che all’udienza del 15 febbraio 2019, successiva all’emissione dell’ordinanza del 30 novembre 2018, con cui era stata disposta l’integrazione del contraddittorio, il procuratore della parte appellante aveva fatto presente al collegio la non necessità di integrazione del contraddittorio per l’avvenuta chiusura del fallimento Ci.Gi., intervenuta con decreto del 19 luglio 2016 e, pertanto, chiedeva che la causa “venga assegnata a sentenza con la concessione del termine di legge per il deposito delle memorie difensive” (cfr. verbale del (OMISSIS));
– ciò posto, il collegio ritiene necessario procedere ai fini della decisione, all’acquisizione del fascicolo d’ufficio di tutte le fasi del merito, primo e secondo grado, con rinvio della causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria per l’adempimento.
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di tutte le fasi del merito, primo e secondo grado, del presente giudizio e rinvia a nuovo ruolo.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021