Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14766 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Dott. G.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Francesco Fimmano’ e

Leandro Traversa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in

Roma, via Tevere, n. 48;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI SALERNO, NOCERA INFERIORE

E VALLO DELLA LUCANIA, rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Domenico De Martino,

con domicilio eletto in Roma, via Nazionale, n. 69, presso lo studio

associato Amed, Marzano & Sediva PLLC;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

NAPOLI;

– intimata –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli in data 24 agosto

2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2016 dal Consigliere relatore dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Leandro Traversa e Domenico De Martino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, con atto in data 15 settembre 2011, ha chiesto l’avvio di un procedimento disciplinare a carico del notaio G.G. per violazione dell’art. 138 bis della legge notarile, contestandogli di avere indebitamente iscritto nel registro delle imprese il verbale di assemblea straordinaria 3 aprile 2009 (repertorio 8.956, raccolta 4.792) della Magazzini Generali di Salerno s.r.l., dallo stesso notaio redatto.

Secondo il Consiglio notarile, il verbale recava deliberazioni di modifica statutaria manifestamente contrarie a norme di legge per le seguenti ragioni: (a) perche’ le delibere attributive dei particolari diritti ex art. 2468 c.c. (punti 3 e 4) erano state assunte nonostante l’avviso di convocazione non portasse all’ordine del giorno anche la modificazione delle modalita’ di nomina dell’organo di controllo; (b) perche’ le delibere avevano attribuito a determinati soci (definiti di maggioranza) il potere di nominare il collegio sindacale escludendo gli altri; (c) perche’, in particolare, l’attribuzione di diritti speciali a favore di alcuni soci ex art. 2468 c.c., comma 4, era stata assunta a maggioranza e non all’unanimita’, come disposto dal detto comma; (d) perche’ le delibere prevedevano, sempre a favore di alcuni soci (e a societa’ terze ad essi collegate), il diritto di utilizzazione esclusiva di parte dell’immobile sociale, nonche’ l’utilizzo prioritario di alcuni beni sociali rispetto agli altri soci, sempre con decisione assunta a maggioranza.

2. – All’esito del procedimento disciplinare, la Commissione regionale di disciplina della Campania e della Basilicata – CO.RE.DI., con decisione in data 8 aprile 2013, ha assolto il notaio G. perche’ il fatto addebitato non costituisce illecito disciplinare, sul rilievo che le deliberazioni assembleari non erano affette da nullita’ assoluta.

3. – Ha proposto reclamo il Consiglio notarile.

La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 24 agosto 2015, ha accolto l’impugnazione e, per l’effetto, in riforma della decisione gravata, ha accertato la responsabilita’ disciplinare del notaio G.G. e gli ha applicato la sanzione della sospensione di sei mesi dall’esercizio della professione e la sanzione pecuniaria di 516 Euro.

3.1. – Rigettata l’eccezione di prescrizione dell’illecito disciplinare, la Corte d’appello ha escluso che in sede di controllo sull’iscrivibilita’ debbano essere rilevati solo i vizi di nullita’ dell’atto. Secondo la Corte territoriale, alla luce del tenore, anche testuale, delle previsioni di cui all’art. 2436 c.c., e art. 138 bis legge notarile, in sede di controllo ex ante devono essere rilevati anche i vizi che comportano la mera annullabilita’ della delibera, ferma restando la necessita’ che, per la loro concreta rilevazione, tali vizi emergano gia’ dagli atti sottoposti all’esame del notaio verbalizzante.

Nella specie – ha sottolineato la Corte di Napoli – la deliberazione assembleare iscritta dal notaio G. risulta assunta in un contesto di grave depauperamento delle garanzie dei soci di minoranza, essendo riscontrabili plurimi deliberati con oggetto contrario a norme imperative.

In primo luogo, l’avviso di convocazione dell’assemblea de qua, nell’elencare gli argomenti all’ordine del giorno, faceva riferimento all’attribuzione di particolari diritti ex art. 2468 c.c., solo rispetto all’amministrazione della societa’ ed all’uso dei beni sociali, e non anche in relazione alla nomina dell’organo di controllo, sicche’ l’attribuzione di tale potere di nomina a singoli soci non poteva costituire oggetto di valida deliberazione da parte di un’assemblea pacificamente non totalitaria, in evidente e assoluta carenza di informazione dei soci stessi.

Inoltre, secondo la Corte d’appello, i soci di una s.r.l. possono infatti essere legittimamente “avvantaggiati” con l’attribuzione dei diritti particolari previsti dall’art. 2468 c.c., solo se gli altri soci (quelli “sacrificati”) “abbiano dato il loro consenso a tale operazione nell’ambito di un’unanimistica manifestazione di volonta’ espressa o all’origine della vicenda societaria ovvero in corso della stessa”, dovendo escludersi che il socio possa essere privato, con deliberazione maggioritaria, di diritti, attinenti alla nomina dell’intero collegio sindacale, considerati fondamentali che caratterizzano la posizione del socio in seno alla societa’. Per introdurre il principio della maggioranza nella modifica dei diritti particolari in sostituzione dell’unanimita’ (come consentito dall’art. 2468 c.c., comma 4) – ha precisato la Corte di Napoli – e’ necessario che l’approvazione avvenga, a sua volta, all’unanimita’.

La Corte partenopea ha ritenuto superfluo indagare se per l’iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni aventi ad oggetto la concessione in utilizzazione esclusiva a taluni soci di parte dell’immobile sociale risultino o meno manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge; e cio’ in quanto la sussistenza delle altre violazioni gia’ giustifica l’irrogazione della sanzione nel minimo edittale invocato dal Consiglio notarile reclamante.

Infine, la Corte d’appello ha escluso la concessione delle attenuanti, e cio’ a causa della recidiva dell’incolpato, in passato raggiunto dalla sanzione disciplinare dell’avvertimento e da quella della censura.

4. – Per la cassazione della ordinanza della Corte d’appello il notaio G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 settembre 2015 ed il 9 ottobre 2015, sulla base di tre motivi.

Il Consiglio notarile ha resistito con controricorso.

L’altro intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 138 bis, della legge notarile nonche’ dell’art. 2436 c.c.) il ricorrente ritiene che soltanto le delibere viziate da nullita’ sarebbero non omologabili. La difesa del notaio incolpato ricorda che la giurisprudenza di legittimita’ ha escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 28 della legge notarile gli atti annullabili, limitando l’applicabilita’ del divieto ai soli atti affetti da nullita’ assoluta. In questo contesto, solo di fronte ad una deliberazione o ad una disposizione dell’atto costitutivo che violi una norma posta nell’interesse di terzi estranei alla compagine sociale, dovrebbe essere rifiutata l’omologazione. Di qui la denunciata erroneita’ della conclusione alla quale e’ pervenuta la Corte d’appello, giacche’ le presunte violazioni da cui la delibera sarebbe affetta, si risolverebbero al piu’ in violazioni delle garanzie dei soci minoritari, non di norme poste a tutela di interessi generali. Con la conseguenza che la condotta del notaio ricorrente dovrebbe essere immune da qualsiasi addebito disciplinare. E cio’ tanto piu’ in una situazione nella quale i soci allora dissenzienti non hanno provveduto, nei termini di legge, a proporre alcuna impugnativa avverso la detta deliberazione: il che dimostrerebbe che l’interesse dei singoli era talmente disponibile che i soggetti potenzialmente interessati alla tutela non lo hanno neppure esercitato attraverso l’esperimento della azione demolitoria.

Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 138 bis, comma 1, della legge notarile, in riferimento agli artt. 2366 e 2479 ter c.c.. Con esso il ricorrente sostiene che l’ordine del giorno ben avrebbe potuto, in via consequenziale alla delibera su diritti relativi all’amministrazione della societa’, giustificare anche quella in ordine all’organo di controllo. In ogni caso, ad avviso della difesa del notaio incolpato, il vizio da cui e’ affetta una delibera assembleare assunta su di un argomento non incluso nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione e’ l’annullabilita’ della delibera stessa, non la sua nullita’. La violazione – si sottolinea – avrebbe inciso unicamente sui diritti posti a garanzia dei soci minoritari e non su diritti e/o interessi generali.

Con il terzo mezzo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 138 bis, comma 1, della legge notarile, in riferimento all’art. 2468 c.c., commi 3 e 4, e art. 2477 c.c.. Il ricorrente ricorda che l’art. 2468 c.c., comma 3, e’ in grado di legittimare anche una previsione statutaria che conferisca a singoli soci il potere di individuare uno o piu’ sindaci; e rileva che una simile scelta statutaria non pregiudica in alcun modo l’intangibile diritto di informazione e di controllo circa lo svolgimento degli affari sociali spettante a ciascun socio. L’addebito mosso al notaio G. sarebbe insussistente, stante la disponibilita’ del particolare diritto di nomina anche in relazione alla individuazione dei componenti il collegio sindacale ed a fronte della sua sostanziale neutralita’ rispetto ai diritti organizzativi e di conseguente controllo spettanti ai soci. In ogni caso – prosegue il ricorrente – non sarebbe leso alcun diritto o interesse generale. D’altra parte, l’introduzione nell’ambito dell’atto costitutivo – gia’ vigente – di una clausola che attribuisca, ai sensi dell’art. 2468 c.c., comma 3, particolari diritti ad alcuni soci soltanto, resterebbe soggetta al principio di maggioranza. Anche a ritenere applicabile il principio unanimistico nella introduzione ex novo di diritti particolari ex art. 2468 c.c., comma 3, ad avviso del ricorrente i rilievi disciplinari sarebbero del tutto incongrui: posto che la violazione della regola dell’unanimita’ non comporta l’inefficacia della deliberazione di modifica per carenza di legittimazione a disporre della posizione soggettiva, bensi’ esclusivamente la mera annullabilita’ della deliberazione non unanime, anche da parte dei soci diversi da quello titolare della posizione soggettiva individuale lesa.

2. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati.

2.1. – E’ in primo luogo corretta la conclusione alla quale e’ giunta la Corte d’appello la’ dove ha escluso che l’assemblea straordinaria, pacificamente non totalitaria, potesse deliberare su un argomento – l’attribuzione a singoli soci della societa’ a responsabilita’ limitata del potere di nominare i membri del collegio sindacale – non incluso nell’ordine del giorno.

Infatti il giudice di merito ha accertato:

– che l’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria del 3 aprile 2009 della Magazzini Generali di Salerno s.r.l. recava, nella parte B), modifiche dell’atto costitutivo con inserimento di “nuove pattuizioni inerenti particolari diritti da attribuirsi ai soci ai sensi dell’art. 2468 c.c., commi 2 e 3, e riguardanti l’amministrazione della societa’ e l’uso di alcune parti del costruendo fabbricato”;

– che, nell’elencare gli argomenti all’ordine del giorno, l’avviso di convocazione non conteneva alcun riferimento alla attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti anche la nomina del collegio sindacale.

E bensi’ esatto che, per non paralizzare la discussione, gli argomenti non espressamente indicati sono ammessi, ma purche’ si tratti di argomenti impliciti, consequenziali o accessori rispetto a quelli previsti. La giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 17 novembre 2005, n. 23269; Sez. 1^, 27 giugno 2006, n. 14814) ha infatti chiarito che l’indicazione, nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci, dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine, non e’ necessaria un’indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma e’ sufficiente un’indicazione sintetica, purche’ chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie.

Proprio a questo principio si e’ attenuta la Corte d’appello quando ha rilevato che l’ordine del giorno concernente modifiche nell’atto costitutivo con l’attribuzione di particolari diritti a singoli soci sul versante dell’amministrazione della societa’, non consentiva, per la sua delimitazione di oggetto e specificita’ di ambito, di ricomprendere anche una competenza della assemblea a deliberare su un oggetto diverso, attinente al diritto di taluni soci di nominare i membri del collegio sindacale, trattandosi di un tema nuovo e logicamente non incluso in quello espressamente indicato.

2.2. – Del pari sfugge alle censure articolate dal ricorrente la statuizione con la quale la Corte d’appello ha escluso che sia possibile introdurre a maggioranza, con le ordinarie maggioranze statutarie previste per ogni modifica dell’atto costitutivo, una clausola che attribuisca ad alcuni soci soltanto diritti particolari, relativi alla nomina di membri del collegio sindacale.

Ai sensi dell’art. 2468 c.c., “resta salva la possibilita’ che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della societa’ o la distribuzione degli utili” (comma 3); inoltre, “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 2473, comma 1, in tema di recesso del socio, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci” (comma 4).

Il codice ha chiaramente attribuito solo al consenso di tutti i contraenti la possibilita’ di modificare il regolamento contrattuale, che sta alla base della societa’, con riguardo ai diritti dei soci all’interno dell’organizzazione societaria.

Ne deriva che qualora i soci di una s.r.l. vogliano introdurre ex novo nell’atto costitutivo una clausola che permetta loro, attraverso una delibera a maggioranza, di modificare i diritti particolari riconosciuti dall’atto costitutivo ai singoli soci, e’ necessario che la decisione che introduce tale deroga sia approvata con il consenso unanime dei soci.

Allo stesso modo, per l’inserimento successivo, nell’atto costitutivo, di diritti particolari a favore di uno o piu’ soci e’ imprescindibile la regola dell’unanimita’, perche’ l’attribuzione di un nuovo diritto ad un socio coinvolge l’interesse degli altri soci ben piu’ della mera modifica di un diritto preesistente.

Nella nozione di modifica dei diritti particolari, soggetta alla regola del consenso unanime dei soci, ai sensi dell’art. 2468 c.c., comma 4, e’ dunque compresa, a fortiori, anche l’ipotesi in cui tali diritti vengano introdotti ex novo successivamente alla stipulazione dell’atto costitutivo, in quanto l’attribuzione di un nuovo diritto ad un socio, in una situazione caratterizzata dall’intuitus personae, incide inevitabilmente anche sui diritti degli altri soci, ossia sulla loro posizione giuridica ed economica nell’ambito dell’organizzazione societaria.

2.3. – In questo contesto, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 2436 c.c., spetta al notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto verificare che la deliberazione sia conforme alle condizioni stabilite dalla legge prima di chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.

Come ha rilevato esattamente il giudice del merito, nella specie la delibera di modifica statutaria non rispetta le condizioni stabilite dalla legge: (a) l’attribuzione di particolari diritti ad alcuni soltanto dei soci in relazione alla nomina dell’organo di controllo non poteva costituire, in mancanza dell’inserimento nell’ordine del giorno, oggetto di valida deliberazione da parte di un’assemblea non totalitaria; (b) l’introduzione, nell’ambito dell’atto costitutivo, di una clausola attributiva di particolari diritti, ex art. 2468 c.c., comma 3, riguardanti il diritto di nominare i membri del collegio sindacale, non poteva avvenire a maggioranza.

2.4. – Non rileva che l’uno e l’altro vizio – il vizio da cui e’ affetta la deliberazione assembleare assunta su di un argomento non incluso nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione; il vizio derivante dalla violazione del principio della necessita’ del consenso di tutti i soci nella introduzione ex novo di diritti particolari ai sensi dell’art. 2468 c.c., comma 3, – determinino l’annullabilita’, e non la nullita’, della deliberazione non unanime.

Invero, nel sistema instauratosi in forza della L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 32, recante semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle societa’ di capitali, e poi confermato dalla riforma del diritto societario nel nuovo art. 2436 c.c., compito del notaio e’ quello di esercitare un controllo sostanziale di legalita’, volto ad accertare, attraverso un’analisi di carattere rigorosamente documentale ed aliena da ogni sindacato di merito, la conformita’ della delibera assembleare rispetto alle caratteristiche tipologiche previste dalla disciplina di legge. Il controllo notarile sulle deliberazioni sociali e’ finalizzato ad assicurare, anzitutto e a monte, la certezza dei traffici, stante l’attitudine del contratto di societa’, e delle sue successive modificazioni, a produrre effetti nei confronti dei terzi. Si tratta di una verifica di conformita’ al modello legale di riferimento che prescinde dalla tradizionale distinzione dei vizi negoziali, in termini di nullita’ o di annullabilita’, da cui l’atto puo’ essere affetto. Rientra nel perimetro di controllo preventivo che il notaio e’ chiamato ad esercitare, oltre ai profili contenutistici della delibera, anche la conformita’ alla legge del suo procedimento formativo, avendo il notaio, nella sua funzione di filtro preventivo, il dovere di rifiutarsi di iscrivere nel registro delle imprese deliberazioni assunte in assenza delle condizioni procedurali di legge, ogniqualvolta il vizio emerga in modo palese dagli eventi assembleari che il notaio ha verbalizzato, senza che sia a tal fine necessaria alcuna indagine extra-assembleare.

In tale prospettiva, il notaio non avrebbe potuto concludere positivamente il proprio giudizio di conformita’ e avrebbe dovuto non autorizzare l’immissione del circuito giuridico, attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese, della delibera in questione. Adottata in un contesto di grave depauperamento delle garanzie dei soci di minoranza, tale delibera, infatti, non e’ stata presa in conformita’ delle regole stabilite dalla legge, a causa del mancato rispetto, per un verso, delle formalita’ di convocazione dirette a consentire la previa informazione dei presenti e a non sorprendere la buona fede degli assenti, e, per altro verso, della necessita’ del consenso di tutti i soci per addivenire ad una modificazione statutaria che, introducendo ex novo, in favore di alcuni soci soltanto, diritti particolari riguardanti l’organo di controllo della societa’, e’ destinata ad assumere rilevanza organizzativa anche nell’interesse di coloro che non ne sono titolari.

2.5. – Ne’ la distinzione tra vizi di nullita’ e vizi di annullabilita’ della delibera assume rilevanza ai fini della configurabilita’ della responsabilita’ disciplinare del notaio.

E’ esatto che – nell’interpretare la portata dell’art. 28, comma 1, n. 1), della legge notarile, che fa divieto al notaro di ricevere o autenticare atti “se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico” – la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3^, 11 novembre 1997, n. 11128; Sez. 3^, 4 novembre 1998, n. 11071; Sez. 3^, 1 febbraio 2001, n. 1394; Sez. 3^, 7 novembre 2005, n. 21493; Sez. 3^, 14 febbraio 2008, n. 3526), con indirizzo consolidato, esclude dall’ambito di applicazione della norma gli atti annullabili e quelli inefficaci, limitando l’applicabilita’ del divieto ai soli atti affetti da nullita’ assoluta.

Ma occorre considerare che, in tema di iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa’ di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, ai sensi dell’art. 138 bis, della legge notarile (inserito dalla L. n. 340 del 2000, art. 32, comma 5, e, successivamente, sostituito dal D.Lgs. 10 agosto 2006, n. 249, art. 23, comma 1), la responsabilita’ disciplinare del notaio per violazione dell’art. 28, comma 1, n. 1), si configura quando il notaio chiede l’iscrizione della delibera risultando “manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge”.

Ai fini della responsabilita’ disciplinare del notaio, il divieto di iscrizione della delibera assembleare scatta, non nei soli casi di nullita’ delle delibera, ma ogniqualvolta la delibera stessa sia stata assunta in palese carenza delle condizioni di legge.

Il citato art. 138 bis, comma 1, dettando un’autonoma prescrizione svincolata dal tema della nullita’ negoziale, delinea la richiesta di iscrizione della delibera quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge negli stessi termini della generale nullita’ negoziale ex art. 28, comma 1, n. 1), cio’ che ovviamente non sarebbe necessario se quella nullita’ l’art. 138 bis, comma 1, presupponesse. Questa interpretazione e’ resa evidente dal tenore letterale dell’art. 138 bis, comma 1, il quale prevede che “il notaio che chiede l’iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa’ di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l’art. 28, comma 1, n. 1), ed e’ punito non che “il notaio che chiede l’iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa’ di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, se viola l’art. 28, comma 1, n. 1), e’ punito …”.

Ovviamente, non ogni violazione dell’art. 2436 c.c. – ossia della norma che impone al notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica statutaria di richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese soltanto dopo averne “verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge” – si risolve, per cio’ solo, automaticamente e necessariamente, in una condotta disciplinarmente rilevante ai sensi del citato art. 138 bis, comma 1.

Quest’ultima disposizione richiede infatti, per la configurabilita’ dell’illecito disciplinare, qualcosa in piu’: che non e’ pero’ – come assume la difesa del ricorrente – la nullita’ della delibera societaria o l’essere la norma imperativa violata destinata a proteggere interessi di soggetti terzi rispetto alla compagine sociale, ma e’ la verifica di una patologia connotata da una difformita’ dalla legge che sia comunque manifesta (“quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge”).

E l’avverbio “manifestamente” va inteso – analogamente all’avverbio “espressamente” impiegato dall’art. 28, comma 1, n. 1), della legge notarile – come inequivocamente, palesemente, per cui si riferisce a contrasti della delibera con la legge che risultino in termini inequivoci per effetto di un consolidato orientamento, non potendo di certo addossarsi al notaio compiti ermeneutici, con le connesse responsabilita’, in presenza di incertezze interpretative oggettive (cfr. Cass., n. 11128 del 1997, cit.).

Tale patologia di palese difformita’ dalla legge ricorre nel caso di specie, essendosi di fronte all’attribuzione di diritti “egemoni” all’interno di una societa’ responsabilita’ attraverso una delibera modificativa assunta non con il consenso di tutti i soci e al di fuori dell’ordine del giorno dell’assemblea, laddove la legge prescrive, espressamente, garanzie di previa informazione e la necessita’ del consenso di tutti i soci.

3. – Il ricorso e’ rigettato.

La novita’ e la complessita’ della questione trattata giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

4. – Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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