Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14766 del 14/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/06/2017),  n. 14766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16381/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

D.A.M. C.F. (OMISSIS), M.C.A. C.F.

(OMISSIS), A.N.G. C.F. (OMISSIS), R.F.

C.F. (OMISSIS), C.M. C.F. (OMISSIS), B.G.

C.F. (OMISSIS), BA.GI. C.F. (OMISSIS), G.C.

C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZARIO

SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO PISTILLI, giusta delega

in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 681/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/01/2014 R.G.N. 720/2013.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Imperia condannò il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) a pagare a M.B. le differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio maturata durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato intercorsi con il Ministero che lo stesso Tribunale, con diversa sentenza, respinse le domande proposte da D.A.M., A.N.G., M.L., Ch.Da., M.C.A., R.F., B.G., Ba.Gi., C.M., Ch.Ma., G.C., volte all’ accertamento della nullità dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascuno dei ricorrenti con il MIUR, alla conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, in via subordinata, alla condanna del Ministero al risarcimento dei danni derivati dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato

che la Corte di Appello di Genova, adita, con distinti atti di appello, proposti, rispettivamente da D.A.M. e dagli altri litisconsorti, e dal MIUR, riuniti gli appelli, con la sentenza n. 681 del 7.1.2014, li ha rigettati entrambi;

che avverso detta sentenza il MIUR ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale hanno resistito D.A.M. e gli altri litisconsorti, i quali hanno anche proposto tempestivo ricorso incidentale affidato a tre motivi, formulando richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267, comma 3 del TFUE, e hanno anche depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso principale proposto dal MIUR è inammissibile in quanto: il MIUR difetta dell’interesse a proporre il ricorso per cassazione (ex multis Cass. 7324/2002, 1651/2017) nei confronti degli odierni controricorrenti perchè con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha deciso in senso favorevole all’odierno ricorrente avendo rigettato le domande proposte nei suoi confronti da D.A.M., A.N.G., M.L., Ch.Da., M.C.A., R.F., B.G., Ba.Gi., C.M., Ch.Ma., G.C., volte all’accertamento della nullità delle clausole appositive del termine di durata e, d’altra parte, le prospettazioni difensive esposte nei due motivi del ricorso principale sono sviluppate con riferimento a sentenze diverse da quella impugnata (Corte di Appello di L’Aquila, pg. 10 ricorso, Corte di Appello Di Firenze, pg. 11 ricorso) e con riguardo a statuizioni e ad argomentazioni motivazionali (aumenti economici biennali L. n. 312 del 1980, ex art. 53, ricorso pgg 10-19; declaratoria di inammissibilità dell’appello, ricorso pg. 19) estranee alla sentenza impugnata, con le cui distinte e complesse statuizioni il ricorrente principale non si confronta minimamente; che l’inammissibilità del ricorso principale non priva di efficacia il ricorso incidentale, il quale è stato proposto il 7.7.2014, nel rispetto dei termini dell’art. 371 c.p.c.(il ricorso del MIUR è stato notificato il 18.6.2014) e comunque entro il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. 7519/2014, 25907/2013, 3056/2011, 8446/2004);

che con il primo motivo i ricorrenti incidentali, denunciando la violazione della direttiva europea 1999/70/CE e dell’Accordo quadro alla stessa allegato, nonchè di plurime disposizioni del D.Lgs. n. 368 del 2001 e della L. 4 giugno 1999, n. 124, art. 4, rilevano che le supplenze nel settore scolastico sono volte a soddisfare esigenze permanenti sia nella ipotesi in cui attengano a vacanze sul cosiddetto organico di diritto, sia qualora si riferiscano a posti disponibili di fatto, atteso che solo i contratti a termine previsti dal comma 3 del richiamato art. 4 presuppongono una ragione effettivamente temporanea e transitoria, essendo per lo più stipulati nei casi di sostituzione di personale assente;

che secondo i ricorrenti incidentali la normativa speciale, in quanto in insanabile contrasto con le previsioni del D.Lgs. n. 368 del 2001, è stata da quest’ultimo abrogata, in forza della norma di chiusura dettata dall’art. 11 dello stesso decreto ed in ogni caso il sistema del reclutamento del personale a termine della scuola viola la direttiva richiamata in rubrica, perchè consente la reiterazione del contratto a tempo determinato in assenza di ragioni oggettive, non potendosi ritenere tali le esigenze di contenimento della spesa pubblica, e senza porre alcun limite al numero dei rinnovi o alla durata massima dei contratti;

che con il secondo motivo i ricorrenti incidentali, lamentando la violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, oltre che della direttiva eurounitaria e del già richiamato D.Lgs. n. 368 del 2001, sostengono che, una volta accertata la illegittimità della reiterazione, dovrebbe essere disposta la trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, in quanto il personale da immettere definitivamente nei ruoli del Ministero viene individuato sulla base della posizione rivestita nelle graduatorie permanenti, utilizzate anche per il conferimento delle supplenze annuali;

che nell’ambito scolastico, a detta dei ricorrenti incidentali, alla pronuncia di conversione non risulta ostativo il principio costituzionale del pubblico concorso, giacchè il reclutamento, anche nella sua forma ordinaria, prescinde da quest’ultimo e che, in ogni caso, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno in misura congrua e con finalità anche sanzionatorie; che con il terzo motivo, denunciando la violazione della direttiva 1999/70/CE nonchè dell’art. 6 della CEDU, i ricorrenti incidentali sostengono che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 4 bis, introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, non può avere natura interpretativa, perchè così qualificato violerebbe il richiamato art. 6, e comunque si pone in contrasto con la clausola di non regresso prevista dall’art. 8 dell’accordo quadro;

che questa Corte, con le sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016 (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi), ha affrontato tutte le questioni poste con il ricorso incidentale e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016) ha affermato i seguenti principi di diritto:

A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;

B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

C) Ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.

E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi – concorsuali.

F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.

G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.

H) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

che detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

che la decisione impugnata è conforme alle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta, quanto alla ritenuta specialità della normativa di settore ed alla giuridica impossibilità di convertire in rapporto a tempo indeterminato il contratto a termine, anche se abusivamente reiterato;

che nella fattispecie, inoltre, il carattere abusivo della reiterazione non può neppure essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, perchè sono a ciò ostativi i principi di diritto di cui alle lettere B e H, in quanto l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’organico di diritto e si siano protratte per oltre trentasei mesi;

che la combinata lettura della sentenza, nella quale non è precisato il numero dei contratti intercorso tra il MIUR e ciascuno degli odierni controricorrenti incidentali e le ragioni dell’assunzioni, e del ricorso, che difetta, quanto alla tipologia delle supplenze, dei requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, muovendo i ricorrenti incidentali dal presupposto erroneo della assoluta equiparabilità delle tipologie di supplenza attribuite (a pag. 2 del controricorso hanno asserito di avere fatto riferimento ai contratti stipulati sino alla fine dell’anno scolastico ovvero sino al termine delle attività didattiche, L. n. 124 del 1999, ex art. 4, commi 1 e 2) non consentono di ricostruire la vicenda al fine della individuazione delle norme di diritto applicabili;

che il ricorso incidentale e la successiva memoria depositata dai ricorrenti incidentali ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, non hanno aggiunto nuovi argomenti rispetto a quelli già esaminati da questa Corte nelle richiamate decisioni, con le quali sono state affrontate tutte le questioni poste in relazione alla asserita non conformità al diritto dell’Unione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di risarcimento del danno derivato dalla illegittimità della reiterazione dei contratti a termini;

che, in particolare, vanno richiamate le considerazioni esposte nei punti da 105 a 116 delle richiamate decisioni in merito alla non necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, giacchè sul concetto di equivalenza la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata e proprio su dette pronunce le Sezioni Unite di questa Corte hanno fondato il principio di diritto affermato con la sentenza n. 5072 del 2016;

che la inapplicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001, al settore scolastico è stata affermata da questa Corte sulla base del quadro normativo vigente al momento della introduzione del giudizio di primo grado e si è precisato, ai punti 36 e 37 delle richiamate sentenze, che il legislatore era intervenuto con norme che non possono essere qualificate di interpretazione autentica e che, conseguentemente, non violano l’art. 6 della CEDU perchè, senza vincolare per il passato l’interprete, esplicitano un precetto già desumibile dal sistema previgente;

che quanto innanzi considerato evidenzia l’insussistenza di alcuna ragione per accogliere la richiesta, formulata dai ricorrenti incidentali nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, per la rimessione alla pubblica udienza;

che, quindi, la sentenza impugnata, seppur erronea, nella parte in cui ha escluso qualsiasi profilo di contrasto fra la normativa speciale del settore scolastico e la direttiva 1999/70/CE, deve essere confermata, ex art. 384 c.p.c., comma 4, perchè il suo dispositivo è conforme a diritto sulla base della diversa motivazione qui enunciata;

che la reciproca soccombenza comporta la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, essendo il Ministero esente dal versamento del C.V. perchè prenotante a debito.

PQM

 

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso principale;

Rigetta il ricorso incidentale;

Dichiara compensate le sese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA