Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14765 del 14/06/2017

Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/06/2017),  n. 14765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16913/2012 proposto da:

P.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

ALFONSI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO VECCHIOLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LA BANCARELLA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLE IRIS 18, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO DE

GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO GIANCARLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 363/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/07/2011 R.G.N. 987/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALFONSI GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 1 luglio 2011, la Corte d’Appello di L’Aquila, confermava, con diversa motivazione, la decisione resa dal Tribunale di L’Aquila di rigetto della domanda proposta da P.G. nei confronti de La Bancarella S.r.l., avente ad oggetto il riconoscimento della ricorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato protrattosi dal gennaio 1992 al maggio 2004 per lo svolgimento di mansioni di carico e scarico e trasporto di prodotti ortofrutticoli, riconducibili all’inquadramento come operaio di 5^ livello per le aziende metalmeccaniche artigiane ed al relativo trattamento economico e normativo.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, non affetto il ricorso da nullità per contrasto con l’art. 414 c.p.c. e, tuttavia, il medesimo carente quanto alle allegazioni ed alle prove così da non consentire in ogni caso l’accoglimento della domanda.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso la Società

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 421 c.p.c., in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta a carico della Corte territoriale la non conformità a diritto e l’incongruità logica dell’iter valutativo seguito dalla Corte medesima nel rigettare la domanda sulla base del solo rilievo circa la credibilità delle deduzioni e senza valersi di alcun mezzo istruttorio, nè quelli offerti dal ricorrente, inopinatamente ritenuti inammissibili, nè quelli cui avrebbe potuto far ricorso valendosi dei propri poteri istruttori d’ufficio.

Il motivo è infondato atteso che la decisione della Corte territoriale di non ammettere i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente risulta basata su una valutazione che, diversamente da come qui ritiene il ricorrente, va aldilà dell’apodittico rilievo circa la non plausibilità delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo, per incentrarsi sulla irrilevanza delle circostanze offerte in prova ai fini dell’accertamento della ricorrenza nella specie del requisito della subordinazione, valutazione da ritenersi giuridicamente corretta e logicamente fondata, in relazione al rilievo, qui neppure fatto oggetto di specifica impugnazione per cui nessuna di quelle circostanze sarebbe valsa ad attestare il dato, essenziale ai predetti fini, della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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