Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14765 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.F. (OMISSIS), selettivamente domiciliata in

ROMA- VIA AWDREA CESALPINO 1/H, presso lo studio dell’avvocato

CAPOGRASSI SERGIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 24/04/08, depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo;

letti gli atti depositati;

Osserva:

La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 364/41/2006 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso del contribuente F.F. – ed ha così confermato l’avviso di rettifica e liquidazione per tassa di registro concernente la compravendita (con atto registrato il 17.10.2001) di un terreno sito in (OMISSIS), rideterminandone il valore sulla scorta degli elementi di valutazione forniti dall’Agenzia del Territorio con riferimento ad una valutazione effettuata nel corso dell’anno 2000.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo non influente la comparazione (effettuata nell’avviso di rettifica) con altro terreno acquistato da terzi in epoca analoga ma attiguo ad altro già di proprietà dell’acquirente (e perciò utilizzabile ai fini di ampliamento) ed inoltre ritenendo che nella specie di causa facesse difetto “una valutazione dell’Agenzia del Territorio” utile a consentire “una corretta valutazione nel rispetto delle procedure” e concludeva giudicando “carente la motivazione che invece andava supportata da un atto dell’Agenzia del Territorio riferito al terreno in esame antecedente alla notifica ed allegato alla stessa”.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il secondo motivo di impugnazione (rubricato come “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonchè D.P.R. n. 643 del 1972, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, assistito da idoneo quesito), che qui va anteposto agli altri perchè “più liquido” ed assorbente, la ricorrente Agenzia si duole in sostanza che il giudice di appello abbia ritenuto insufficiente la motivazione dell’atto impositivo per difetto di un atto di stima “antecedente alla notifica ed allegato alla stessa”, in tal modo pregiudicando all’Agenzia procedente la facoltà di fornire in giudizio la prova dei propri assunti a mezzo della stima dell’Agenzia del Territorio di data 17.12.2004 – pacificamente prodotta in giudizio perchè Io stesso giudice di appello ne aveva dato atto nella narrativa della sentenza- di cui il giudicante aveva implicitamente ritenuto di non dover tenere conto appunto perchè “non antecedente alla notifica e non allegata ad essa”.

Il motivo di impugnazione appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte secondo cui (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7231 del 12/05/2003:”In tema di imposta di registro e di INVIM, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Al conseguimento di tali finalità è necessario e sufficiente, pertanto, che l’avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, essendo riservato alla eventuale sede contenziosa l’onere dell’Ufficio di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto e la facoltà del contribuente di dimostrare l’infondatezza della stessa anche in base a criteri non utilizzati per l’accertamento”.

Poichè non è controverso che nell’avviso di accertamento qui in esame fossero chiaramente enunciati i parametri astratti in base ai quali l’Ufficio aveva inteso rideterminare il valore dell’immobile (con richiamo della stima già valorizzata ai fini dell’atto stipulato nell’anno 2000), l’avere il giudicante implicitamente precluso a sè stesso l’esame degli elementi indicati nella nuova stima di data 17.12.2004 (sull’erroneo presupposto che la motivazione del provvedimento potesse essere supportata solo con atto “antecedente alla notifica ed allegato alla stessa) ha impedito che nella sede contenziosa l’Ufficio potesse esplicare il diritto di fornire la più chiara allegazione e la prova dei propri assunti.

Perciò stesso la pronuncia impugnata ha violato il disposto dell’art. 51 dianzi menzionato, il quale appunto non preclude che il criterio astratto di stima del maggior valore sia specificato ed integrato nella sede contenziosa.

Con la cassazione della decisione di appello occorrerà rimettere la lite ad altra sezione della stessa CTR di Roma, perchè rinnovi ai fini di giungere ad un più accurato apprezzamento delle circostanze di fatto controverse – esame degli elementi di allegazione e prova acquisiti in causa.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non è stata depositata da alcuna parte memoria ex art. 380 bis;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (anche alla luce del chiaro indirizzo interpretativo di questa Corte – per tutte Cass. 24.2.2006 n.4221- che ritiene equiordinati tra loro i criteri di vai inazione previsti nel art. 51 del D.P.R. n. 131 del 1986) e, pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale. Cassa e rinvia alla CTR del Lazio, anche per le spese di questo grado.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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