Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14764 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14764 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 14066-2007 proposto da:
COLUMELLA

PAOLO

CLMPLA65L31C9830,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo
studio dell’avvocato GARDIN LUIGI, rappresentato e
difeso dall’avvocato DI RELLA LUIGI giusta procura
speciale in calce;
– ricorrente –

2014
224

contro

IPPEDICO MICHELE PPDMHL49H28H645E, domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

1

Data pubblicazione: 30/06/2014

e,”

ROMANO MICHELE, giusta procura speciale in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 479/2006 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 24/05/2006, R.G.N. 1620/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

t

:

2

udienza del 29/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIA

Svolgimento del processo

Con citazione dinanzi al tribunale di Trani del 28 aprile 1993
Paolo Columella, promissario acquirente di un fondo rustico e
di un locale seminterrato, da stipulare entro il 31 dicembre
1991, avendo invitato dinanzi al notaio Michele Ippedico per

in adempimento della penale pattuita nel caso di inosservanza
a qualsiasi clausola del preliminare, ne chiese la condanna
al pagamento di lire 20 milioni.
Con sentenza del 24 maggio 2006 la Corte di appello di Bari
ha confermato la sentenza di rigetto di primo grado sulle
seguenti considerazioni: l) dal preliminare risultava che era
necessario liberare il fondo dall’ affittuario e la
comproprietà dei beni promessi sì che era necessario ottenere
il consenso dei rispettivi titolari dei diritti; 2) il
promissario acquirente non aveva provato che questi
presupposti si fossero già verificati alla scadenza prevista
per la conclusione del contratto definitivo o che la mancata
verificazione fosse imputabile all’ Ippedico, mentre al
contrario dai documenti prodotti emergeva che detti
presupposti si erano verificati nell’ anno 1992 senza nessuna
responsabilità di costui e che anzi il definitivo era stato
concluso dopo che il Colummella era stato ripetutamente febbraio e marzo 1993 – diffidato ad adempiere.
Ricorre per cassazione Paolo Colummella. L’ intimato si
difeso.
3

la stipula del definitivo, non essendosi questi presentato,

Motivi della decisione

1.- Con un unico motivo il ricorrente deduce: “Violazione e/o
falsa applicazione dell’ art. 1218c.c.” e conclude con il
seguente quesito di diritto: “nel caso di preliminare di
compravendita immobiliare, ove il promittente venditore

definitivo entro il termine pattuito non compaia rendendosi
disponibile alla sopracitata stipula solo dopo la scadenza
del sopracitato termine, la prova della non imputabilità del
ritardo nell’ adempimento deve esser fornita dal medesimo con
la rigorosa dimostrazione di un evento non a lui imputabile
e non da lui prevedibile e/o evitabile che gli abbia
consentito di adempiere entro il suddetto termine?”
Il motivo è infondato.
Ed infatti la sentenza impugnata si è conformata ai principi
secondo i quali la pattuizione di una penale non sottrae il
rapporto alla disciplina delle norme generali che regolano le
obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del
promittente di un’ obbligazione di facere – nella specie
adoperarsi affinché i terzi tenessero il comportamento
promesso, onde soddisfare l’interesse del promissario – se nel
suo comportamento non sono ravvisabili colpa o negligenza.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.

4

invitato dal promittente acquirente alla stipula del contratto

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare
euro 2000 per spese del giudizio di cassazione di cui euro
1.800 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014.

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