Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14763 del 30/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 14763 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 17742-2012 proposto da:
ZUCO MARCELLO C.F. ZCUMCL72L15F158F, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio
dell’avvocato MAURIZIO CANFORA, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2014
1787

contro

B&B S.R.L. P.I. 02565460835, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA RIMINI N. 14, presso lo studio
dell’avvocato NICOLETTA CARUSO,

rappresentata e

Data pubblicazione: 30/06/2014

difesa dall’avvocato SORBELLO GAETANO, giusta delega
in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 349/2012 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 14/05/2012 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato CANFORA MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

1704/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 maggio 2012 la Corte d’appello di Messina, in riforma
della sentenza del Tribunale di Messina del 1° ottobre 2007, ha dichiarato
legittimo il licenziamento intimato dalla B&B s.r.l. nei confronti di Zuco
Marcello in data 20 ottobre 2004. La Corte territoriale ha motivato tale

di lavoro sui fatti che hanno portato al licenziamento dello Zuco, e non
potendosi condividere che l’inattendibilità dei testi rispettivamente indicati
dalle parti si neutralizzassero a vicenda facendo rimanere i fatti addotti a
fondamento del licenziamento sforniti di prova. La Corte territoriale ha
inoltre considerato i precedenti disciplinari del lavoratore, l’estrema gravità
dei fatti addebitati concretizzatisi in un contrasto con il legale
rappresentante della società disabile.
Lo Zuco propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a
sei motivi.
Resiste la B&B s.r.l. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta omessa ed insufficiente motivazione,
nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,
2697 cod. civ. ed art. 5 della legge n. 605 del 1966, con riferimento alla
ritenuta presenza delle sig.re Micari e Bisignano, testi della B&B, allo
svolgimento dei fatti.
Con il secondo motivo si deduce omessa ed insufficiente motivazione,
nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,
2697 cod. civ. e 5 della legge n. 605 del 1966, con riferimento alle presunte
offese e minacce che la Corte territoriale avrebbe ritenuto provati senza
alcune valida e sufficiente prova.

pronuncia ritenendo attendibili i testi addotti da parte della società datrice

Con il terzo motivo si lamenta omessa ed insufficiente motivazione,
nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,
2697 cod. civ. e 5 della legge n. 605 del 1966, con riferimento alla presunta
aggressione ritenuta provata dalla Corte territoriale.
Con il quarto motivo si assume omessa ed insufficiente motivazione,

2697 cod. civ. e 5 della legge n. 605 del 1966, con riferimento alla presunta
inattendibilità del teste Murabito indicato dallo Zuco.
Con il quinto motivo si lamenta omessa ed insufficiente motivazione,
nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori, con riferimento alle contestazioni disciplinari. In particolare si
deduce che il mancato esercizio del potere disciplinare da parte del datore
di lavoro non consente di apprezzare il precedente comportamento del
lavoratore non sanzionato.
Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7
dello Statuto dei Lavoratori e 1423 cod. civ., in relazione alla nullità del
licenziamento irrogato. In particolare si assume che la B&B avrebbe
irrogato due licenziamenti nei confronti dello Zuco, il primo con lettera del
27 settembre 2004 nullo per omesso rispetto della procedura di cui all’art. 7
dello Statuto dei Lavoratori, e successivamente con lettera del 20 ottobre
2004 per il medesimo fatto, e da considerarsi pure nullo perché posto in
essere quale conversione del negozio nullo vietata dall’art. 1423 cod. civ.
I primi cinque motivi vanno trattati congiuntamente riferendosi tutti a vizi
di motivazione riguardanti la valutazione delle risultanze istruttorie al fine
dell’accertamento del fatto. I motivi sono tutti infondati. Giova premettere
che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di
legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del
giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile un mancato

nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,

o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può’ invece
consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da
quello preteso dalla parte: infatti la citata disposizione non conferisce a
questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma
solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza

soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento ed all’uopo
valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere,
tra le risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in
discussione. Costituisce, del resto, insegnamento consolidato di questa
Corte che il giudice del merito non è tenuto ad analizzare singolarmente le
deposizioni dei testimoni, essendo sufficiente che la decisione sia fondata
sugli elementi che egli reputi pertinenti ed attendibili. La valutazione delle
risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta,
tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere
la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di
merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle
prove che ritenga più’ attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita
confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati
dalle parti (Cass. 17 luglio 2001 n. 9662, 3 marzo 2000 n. 2404).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha esaminato tutto il materiale
probatorio acquisito ed, in particolare, le deposizioni dei testi; ha
considerato la loro attendibilità, la loro presenza al momento del fatto che
ha dato luogo al licenziamento, ed ha dettagliatamente motivato
l’inattendibilità del teste Murabito. Le considerazioni svolte dal giudice
dell’appello riguardo all’accertamento dei fatti, alle valutazioni delle prove
testimoniali ed all’attendibilità dei testi sono logiche e compiute e non è
possibile rivisitarle in questa sede al fine di pervenire ad una conclusione
diversa da quella a cui sono pervenuti i giudice del merito.

<22 giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale Il sesto motivo è pure infondato. In materia di rinnovazione di licenziament nullo la giurisprudenza di legittimità, secondo l'orientamento che qui si ritiene preferibile e cui il Collegio intende dare continuità, consente la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma (purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora sub indice. Tale rinnovazione, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, esula dallo schema dell'art. 1423 c.c. (che è norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetto ex tunc e non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale) (Cass. 6 novembre 2006 n. 23641, 7 aprile 2001 n. 5226, 24 dicembre 1997 n. 13042, 16 aprile 94 n. 3633 e, da ultimo, 19 marzo 2013 n. 6773). Pertanto, nel caso in esame, è perfettamente valido il licenziamento seguito a quello nullo, non trattandosi, per quanto sopra detto, di conversione illegittima di negozio nullo secondo l'erronea configurazione proposta dal ricorrente. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 21 maggio 2014. intimazione) in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA