Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14763 del 14/06/2017
Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.14/06/2017), n. 14763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19704/2011 proposto da:
EQUITALIA CERIT S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LOMONACO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO CUCCHI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
L.M.F. BIOKIMICA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANCINI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA MARRA, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
e contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO C.F. (OMISSIS);
– intimato –
nonchè da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
IV NOVEMBRE 144, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli Avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LUCIA
PUGLISI, LORELLA FRASCONA’, giusta delega in atti;
– ricorrente e controricorrente incidentale –
contro
L.M.F. BIOKIMICA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANCINI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA MARRA, giusta
delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
EQUITALIA CERIT S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 39/2011 del TRIBUNALE di PISA, depositata il
25/01/2011 R.G.N. 212/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato LOMONACO GIUSEPPE;
udito l’Avvocato MANCINI ANDREA;
udito l’Avvocato FRASCONA’ LORELLA.
Fatto
Con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. resa a verbale all’udienza del 25.1.2011, il Tribunale di Pisa accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi proposta da L.M.F. Biokimica s.p.a. avverso la cartella esattoriale con cui Equitalia GET s.p.a. (oggi Equitalia CERIT s.p.a.) le aveva ingiunto il pagamento di somme per premi dovuti all’INAIL.
Il Tribunale, in particolare, riteneva fondate le censure concernenti l’indeterminatezza delle ragioni sostanziali del credito iscritto a ruolo e, sotto altro profilo, rimarcava come anche l’opposizione di merito, che l’azienda aveva contestualmente proposto, fosse fondata, dal momento che l’Istituto previdenziale non aveva fornito prova del proprio credito. Contro le statuizioni concernenti la fondatezza dell’opposizione agli atti esecutivi ha proposto ricorso Equitalia CERIT s.p.a., deducendo un unico motivo di censura. L’azienda ha resistito con controricorso. L’INAIL, pur dichiarando che avrebbe proposto appello avverso le statuizioni di merito contenute nella sentenza, ha proposto ricorso incidentale avverso la pronuncia di accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi, parimenti fondato su un motivo, al quale ha resistito l’azienda con altro controricorso. L’INAIL ha altresì depositato memoria, con cui ha dato atto che, nelle more, la Corte d’appello di Firenze ha parzialmente accolto l’appello relativo al merito, riducendo l’importo del credito portato in cartella.
Diritto
Con l’unico motivo del ricorso principale, la società concessionaria dei servizi di riscossione deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione per avere la sentenza ritenuto la nullità della cartella, siccome priva dei requisiti essenziali di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.
Premesso che non configura una censura di violazione di legge l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, trattandosi di operazione che è esterna all’esatta interpretazione della norma e/o alla sussunzione entro di essa del fatto accertato e inerisce piuttosto alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura in sede di legittimità era possibile, ratione temporis, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del 2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013), il motivo, così circoscritto, è inammissibile: è sufficiente al riguardo rilevare che il ruolo sulla cui base è stata formata la cartella (e che, secondo la prospettazione della ricorrente principale, conterrebbe in realtà le motivazioni sintetiche del credito richieste dalla legge: cfr. ricorso per cassazione, pag. 4) non è stato trascritto in ricorso, nemmeno nelle sue parti salienti, nè si è indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso sarebbe reperibile, onde il motivo appare formulato in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.
Parimenti inammissibile è da ritenersi l’unico motivo del ricorso incidentale, con cui l’INAIL censura il medesimo capo della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e D.M. n. 321 del 1999, art. 6, nonchè per vizio di motivazione: è decisivo al riguardo rilevare che, avendo nelle more la Corte d’appello di Firenze deciso il gravame proposto dall’Istituto avverso le statuizioni di merito contenute nella sentenza qui impugnata, riducendo il credito alla “minore somma portata nella cartella esattoriale opposta ai numeri dal 16) al 20) compreso a titolo di indebita compensazione maggiorata con le relative sanzioni ed interessi parimenti indicati in cartella” (così il dispositivo della sentenza allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c., resa tra le medesime parti del presente giudizio e depositata il 20.1.2013), nessun interesse può logicamente residuare in capo all’Istituto, ricorrente incidentale, alla conservazione di un titolo esecutivo relativo ad un credito che si è accertato, con sentenza che esso stesso dichiara di non aver gravato di impugnazione, essere di importo inferiore a quello esposto nel titolo medesimo (art. 100 c.p.c.).
Assorbita ogni altra questione, i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili. Tenuto conto del complessivo esito della lite, si ravvisano giusti motivi per compensare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017