Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14762 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14762 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 10924-2008 proposto da:
COMPARINI PAOLO C.F. CMPPLA33C09G628N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 141, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO CHIRIACO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2014
1719

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

Data pubblicazione: 30/06/2014

144, presso lo studio degli avvocati FAVATA EMILIA,
LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura speciale notarile
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 6065/2007 della CORTE

8310/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per:
in via principale inammissibilità del ricorso, in
subordine rigetto.

D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2007 R.G.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 4 dicembre 2007 la Corte d’ appello di Roma, in sede di rinvio dalla Corte di
Cassazione (che aveva annullato, per omesso chiarimento delle ragioni di miglior attendibilità

della C.t.u. di_appello piuttosto che di primo grado senza operarne alcun confronto e di esclusa
natura professionale della malattia denunciata, la sentenza del Tribunale di Roma di rigetto, in

domanda di Paolo Comparini di accertamento della broncopneumopatia professionale
contratta e di condanna dell’Inail alla corresponsione di una rendita da invalidità),
nuovamente respingeva la domanda del ricorrente, riformando la sentenza del primo giudice.
La corte territoriale fondava la decisione sull’accertamento di insussistenza, in base agli esami
clinici e strumentali compiuti, di una patologia dipendente dall’attività lavorativa a carico
dell’apparato respiratorio, ravvisandone invece una più modesta e di origine multifattoriale.
Paolo Comparini ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste l’Inail con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, il ricorrente deduce vizio di insufficiente motivazione, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omessa osservanza dal giudice di rinvio della prescrizione

della Corte regolatrice (di evidenziare il contrasto delle conclusioni delle due C.t.u. esperite,
rispettivamente in primo grado e in appello, dando esplicito conto delle ragioni della scelta
dell’una piuttosto che dell’altra: alla base del difetto di motivazione della sentenza cassata) di
individuazione chiara delle valutazioni giustificanti l’adozione delle conclusioni della seconda
C.t.u., di esclusione della natura professionale della broncopneumopatia, non rilevandone la
contraddittorietà tra la presa d’atto delle concentrazioni tossiche e dei fattori inquinanti
dell’ambiente di lavoro (indubbio elemento eziopatogenetico) e l’esclusione poi del carattere
professionale della malattia in virtù di una semplice visita medica; senza neppure spiegare la
natura né le caratteristiche dei molteplici fattori alla sua origine, né accertandone la rispettiva
efficacia eziologica, operandone quindi una graduazione percentuale, in applicazione del
principio di equivalenza causale posto dall’art. 41 c.p.
Il motivo è inammissibile.
La mancata trascrizione della relazione di C.t.u. di secondo grado, a fondamento della
sentenza impugnata ed oggetto di critica, non consente a questa Corte alcun apprezzamento

riforma di quella dell’allora Pretore del lavoro di Roma che invece l’aveva accolta, della

valutativo della fondatezza della censura: sicchè risulta violato il principio di autosufficienza
del ricorso (Cass. 25 maggio 2007, n. 12239, cui adde più in generale: Cass. 16 marzo 2012,
n. 4220; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952).
In ogni_casoesso_è_infondato_per la sufficiente esplicitazione delle _ragioni (condivisibilità,
per il solido fondamento sugli accertamenti diagnostici e gli esami clinici compiuti, delle

professionale della malattia di Paolo Comparini, di modesta entità e di origine mutifattoriale)
che hanno convinto la Corte a recepire le suddette conclusioni di C.t.u.: così risolvendosi la
censura in mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce
in una richiesta inammissibile di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21
agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223).
Ed è pure, infine, inammissibile il profilo di censura per violazione del principio di
equivalenza causale posto dall’art. 41 c.p., in quanto questione per la prima volta dedotta in
sede di legittimità (Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n. 7981), come
rilevato anche dall’istituto controricorrente.
Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, senza assunzione di
provvedimenti sulle spese, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo precedente la
sostituzione con l’art. 42, undicesimo comma d.l. 269/2003, conv. con mod. in 1. 326/2003,
per anteriorità del ricorso di Paolo Comparini (depositato davanti all’allora Pretore di Roma)
al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore della nuova normativa.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014

Il consi

e est.

(dot

conclusioni del C.t.u. nominato in appello, dott.ssa Di Marzo, di esclusione dell’origine

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