Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14762 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3002/2012 proposto da:

P.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

MERCALLI 15, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI PISELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATALDO SCARPELLO;

– ricorrente –

contro

A.M.L., R.M., R.B., R.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO IELO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 388/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata i102/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Emilia Piselli, per delega dell’Avvocato Pierluigi

Piselli, e l’Avvocato Ielo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, il quale ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.E., con ricorso depositato il 18 ottobre 1993 e notificato il 12 novembre 1993, conveniva davanti al Pretore di Roma R.B. e A.M.L., esponendo di essere proprietario del fondo, sito in (OMISSIS) e con riguardo al quale chiedeva la reintegra nel possesso o la manutenzione della stesso. P.E. deduceva che R.B. e A.M.L., proprietari del confinante fondo, sito in (OMISSIS), avevano posto sulla sommità del muro di confine fra i due fondi un filo di ferro spinato di tipo militare, che, cadendo nella sua proprietà, ne limitava il possesso, poichè poneva in pericolo l’incolumità fisica delle persone e degli animali. Il ricorrente aggiungeva che i convenuti avevano, inoltre, posto sulla sommità del muro di confine una recinzione metallica, consistente in un’inferriata di ferro zincato, che costituiva in loro favore una servitù di affaccio e di veduta sul suo fondo. Inoltre, R.B. e A.M.L., sempre nel muro di confine, avevano aperto una veduta sulla proprietà P. e costruito due canne fumarie, con conseguente pericolo d’immissioni di fumo e di calore. R.B. e A.M.L. chiedevano il rigetto della domanda. Il Pretore, istruita la causa, con ordinanza del 18 luglio 1994 rigettava la domanda di tutela interdittale, non ravvisando gli estremi dello spoglio nè delle molestie, e compensava le spese processuali tra le parti. P.E., allora, con citazione notificata il 14 marzo 1995, conveniva davanti al Tribunale di Roma R.B. e A.M.L., prospettando le identiche doglianze di cui al ricorso del 18 ottobre 1993, ed assumendo che i fatti illegittimi già riportati integrassero lo spoglio e la turbativa del possesso, per cui chiedeva la condanna dei convenuti a ripristinare la situazione precedente e al risarcimento dei danni. R.B. e A.M.L. si costituivano chiedendo il rigetto della domanda avversa e proponendo riconvenzionale volta alla dichiarazione della loro proprietà del terreno di circa mq. 120, posto di sotto il muro di confine, con conseguente condanna di P.E. all’immediato rilascio del terreno stesso, oltre al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 17 dicembre 2003, rigettava le domande dell’attore e la domanda riconvenzionale dei convenuti, condannando il primo al rimborso del 70% delle spese processuali sostenute dalle controparti. In particolare, la domanda di P.E. veniva dichiarata dal Tribunale inammissibile in rito, ai sensi dell’art. 669-septies c.p.c. (in quanto mera riproposizione delle identiche doglianze oggetto del procedimento davanti al Pretore), e comunque anche infondata nel merito.

P.E. proponeva appello con citazione del 31 gennaio 2005. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2 febbraio 2011, rigettava l’impugnazione. La Corte romana accoglieva, in verità, il primo motivo di appello circa l’ammissibilità dell’azione portata dal P. con l’atto di citazione dinanzi al Tribunale, intitolato “giudizio di merito e istanza cautelare”. I giudici del gravame richiamavano l’interpretazione della struttura cosiddetta bifasica del procedimento possessorio, ai sensi dell’art. 703 c.p.c. e definivano, appunto, la citazione del 14 marzo 1995 “domanda di accertamento dell’illegittimità dei fatti, esposti inizialmente nel ricorso possessorio dinanzi al Pretore, integranti lo spoglio e la turbativa del possesso”. Veniva, così, dalla Corte di merito dichiarato inammissibile il ricorso possessorio, non essendo stati posti a sostegno dello stesso “nuovi elementi”. Ciò non di meno, ad avviso della Corte d’Appello di Roma, tale declaratoria di inammissibilità del riproposto ricorso possessorio non doveva intendersi preclusiva dell’esame nel “merito dell’atto di citazione”, sempre in considerazione delle duplice fase del procedimento possessorio. Ciò premesso, richiamando le risultanze della CTU quanto alla consistenza ed alla collocazione del filo spinato, dell’inferriata di ferro zincato, della finestra e delle due canne fumarie insistenti sul muro di confine, la Corte d’Appello reputava infondate le denunziate lesioni possessorie.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, P.E. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi. Resistono con controricorso R.B. e A.M.L., nonchè R.M. ed R.E., ai quali P.E. ha dichiarato di aver notificato il ricorso “in qualità di aventi causa degli originari convenuti in possessoria e, quindi, litisconsorti necessari”, avendo costoro acquistato con atto del 13 gennaio 2000 il fondo di proprietà degli originari convenuti. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. in data 10 giugno 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va riconosciuta la legittimazione a contraddire di R.M. ed R.E., nei cui confronti è stato proposto da P.E. ricorso per cassazione, pur non essendo stati gli stessi parte nel processo di merito, attesa l’allegazione relativa alla medesima legittimazione determinata dalla qualità di successori a titolo particolare nel rapporto controverso, con riguardo ai danti causa R.B. e A.M.L., parti nel precedente grado di giudizio (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2131 del 31/01/2014). Va, peraltro, escluso che, come affermato dal ricorrente, si tratti di “litisconsorti necessari”. L’art. 1169, c.c., piuttosto, prevede che la reintegrazione possa essere domandata “anche” nei confronti di chi è nel possesso del bene usurpato in virtù di un acquisto a titolo particolare fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio, rimanendo ferma pure in tale ipotesi, peraltro, la legittimazione passiva dell’autore dello spoglio medesimo, quantomeno a fini risarcitori. L’art. 1169 c.c., si applica, tuttavia, solo nel caso in cui il terzo acquisti il possesso (o la detenzione) prima della domanda di reintegra, giacchè la successione a titolo particolare in corso di causa – come avvenuta nel caso in esame – rende applicabile l’art. 111 c.p.c.: con la conseguenza che il processo prosegue nei confronti del dante causa e la sentenza fa stato ed è eseguibile nei confronti dell’acquirente, anche se ignaro dello spoglio, senza che possano venire in rilievo neppure gli effetti della trascrizione previsti dal quarto comma di tale norma, non essendo trascrivibile la domanda di reintegrazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13377 del 27/07/2012).

II. I primi quattro motivi di ricorso di P.E. recano identica rubrica e mutano soltanto con riferimento all’opera di volta in volta considerata come molestia possessoria.

Il primo motivo del ricorso deduce insufficiente e/ contraddittoria motivazione di un fatto controverso decisivo per il giudizio e violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5, 3 e art. 116 c.p.c. e agli artt. 900, 905 e 1170 c.c., lamentando la sussistenza di una turbativa del possesso rappresentata dalla veduta illegittima attraverso la ringhiera metallica.

Il secondo motivo di ricorso censura l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione di un fatto controverso decisivo per il giudizio e la violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5, 3 e art. 116 c.p.c. e agli artt. 900, 905 e 1170 c.c., ed assume la sussistenza di una turbativa del possesso rappresentata dalla veduta illegittima attraverso il terrazzo di proprietà R..

Il terzo motivo allega sempre l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione di un fatto controverso decisivo per il giudizio e la violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3 e art. 116 c.p.c. e agli artt. 900, 905 e 1170 c.c., stavolta affermando la sussistenza di una molestia rappresentata dalla veduta illegittima attraverso l’apertura nel muro di confine.

Il quarto motivo di ricorso contesta ancora l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione di un fatto controverso decisivo per il giudizio e la violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3 e art. 116 c.p.c. e agli artt. 900, 905 e 1170 c.c., ipotizzando la sussistenza di una molestia rappresentata dalla costruzione delle canne fumarie.

Il quinto motivo di ricorso, infine, deduce l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione di un fatto controverso decisivo per il giudizio e violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3 e art. 116 c.p.c., denunciandosi l’omessa pronuncia sulle richieste istruttorie di P.E..

3. Deve operarsi un rilievo pregiudiziale.

Si ha riguardo a procedimento possessorio iniziato con ricorso del 18 ottobre 1993, al quale trova, pertanto, applicazione l’art. 703 c.p.c., nella formulazione risultante dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ma prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

Deve quindi richiamarsi l’insegnamento dettato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 1984 del 24/02/1998, secondo cui “le modifiche introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ed in particolare, la nuova formulazione dell’art. 703 c.p.c., non incidono sulla struttura del procedimento possessorio, che resta caratterizzato da una duplice fase, la prima, di natura sommaria, limitata all’emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, e da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie, non rilevando in contrario il testuale rinvio all’art. 669 bis e segg., contenuto del cit. art. 703, comma 2, che ha lo scopo di consentire l’estensione delle norme sui procedimenti cautelari a quelli possessori, esclusivamente nei limiti consentiti dalle caratteristiche e dalla struttura di questi ultimi. Pertanto, concesse o negate dal Pretore, con ordinanza, le misure interdittali, il giudizio deve proseguire innanzi allo stesso giudice all’udienza da questi all’uopo fissata, per l’esame del merito della pretesa possessoria e dell’eventuale domanda accessoria di risarcimento del danno, restando estranea al delineato schema procedimentale l’introduzione di una fase di merito mediante la notifica di una nuova citazione ai sensi dell’art. 669 octies citato codice”.

Peraltro, facendo seguito a tale interpretazione, alla stregua di Cass. Sez. U, Sentenza n. 480 del 20/07/1999, “Il provvedimento con cui il pretore, a conclusione della fase cosiddetta interdittale, abbia respinto o accolto il ricorso possessorio, senza rimettere le parti innanzi a sè per la trattazione nella causa di merito, così concludendo definitivamente il giudizio e condannando anche la parte soccombente alle spese del procedimento, ha natura di sentenza indipendentemente dalla diversa definizione (in particolare, di ordinanza) datagli dal giudice, e quindi è impugnabile con l’appello; analoga qualificazione va attribuita, a prescindere dalla denominazione datagli, al provvedimento con cui il tribunale provveda sul reclamo (erroneamente) proposto contro una siffatta sentenza del pretore, qualora a sua volta provveda definitivamente sulla causa possessoria, condannando altresì una parte al rimborso delle spese del giudizio” (nello stesso senso, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8101 del 21/04/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14281 del 19/06/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17098 del 27/07/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 14/04/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6190 del 03/05/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1254 del 04/02/2000).

Nel caso di specie, – come emerge chiaramente dallo svolgimento della riassunta vicenda processuale – l’ordinanza del Pretore di Roma del 18 luglio 1994, che rigettava la domanda possessoria P.E., compensando le spese processuali tra le parti, senza rimettere le parti dinanzi a sè per la trattazione della causa nel merito, doveva, quindi, qualificarsi come vera e propria sentenza di primo grado, impugnabile mediante appello.

Stando alla qualificazione della citazione davanti al Tribunale del 14 marzo 1995 fatta dal giudice adito, ed al contenuto della stessa risultante dagli atti esaminabili in questa sede, essa non era qualificabile come appello avverso il provvedimento pretorile, ma quale mera riproposizione dell’identica domanda possessoria già rigettata con l’ordinanza del 18 luglio 1994, tenuto conto dell’assoluta identità di soggetti, petitum e causa petendi delle due azioni di reintegrazione e di manutenzione consecutivamente proposte davanti ai diversi giudici e del difetto dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., occorrenti perchè quella citazione valesse ad esprimere ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal Pretore, idonee a determinare le modifiche dell’iniziale statuizione reiettiva.

D’altro canto, pur ove si potesse qualificare la citazione del 14 marzo 1995 come impugnazione dell’ordinanza del 18 luglio 1994, la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2003 avrebbe funzionato da sentenza d’appello, impugnabile, pertanto, mediante ricorso per cassazione (in senso analogo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 14/04/2004).

Dunque, rilevate la natura sostanziale di sentenza del provvedimento del Pretore di Roma del 18 luglio 1994, recante il rigetto del ricorso possessorio di P.E. del 18 ottobre 1993, e la mancata impugnazione della stessa con appello entro il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis operante), nel giudizio poi svoltosi sulle stesse domande possessorie dapprima davanti al Tribunale di Roma e poi davanti alla Corte d’Appello di Roma, definito con la sentenza del 2 febbraio 2011 – la quale forma oggetto del ricorso qui in decisione -, i giudici del merito avrebbero dovuto rilevare la formazione del giudicato interno medio tempore formatosi. In ogni caso, la formazione del giudicato interno – in quanto rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo – deve essere affermata in questa sede in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione.

La sentenza impugnata è, pertanto, inficiata dall’omessa rilevazione del predetto giudicato interno e, quindi, dall’omessa pronuncia di inammissibilità dell’appello nel processo a quo. Il rilevato vizio comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto la causa non poteva essere proseguita.

Sono, per ulteriore conseguenza, inammissibili le censure formulate dal ricorrente alla sentenza della Corte d’Appello di Roma.

Le peculiarità della vicenda processuale, peraltro iniziata prima dell’interpretazione dell’art. 703 c.p.c., fornita dalla Sezioni Unite di questa Corte, costituiscono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione e del precedente grado di merito.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione e del giudizio davanti alla Corte d’Appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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