Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14761 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. I, 05/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M.G. (OMISSIS) elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avv. FLORIANA

ALESSANDRINI, rappresentata e difesa dall’avv. PASSANANTE MARIA

LAURA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 371/08 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA

del 28.5.09, depositato l’8/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- B.M.G. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi illustrati con memoria – nei confronti del Ministero della Giustizia contro il decreto in data 8.6.2 009 con il quale la corte di appello d’appello di Caltanissetta ha parzialmente accolto la sua domanda diretta a ottenere l’equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001 in riferimento alla durata della procedura fallimentare aperta nei suoi confronti dal Tribunale di Marsala il 19.5.1988, non definita alla data di presentazione della domanda (30.5.2008).

La Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata della procedura fallimentare in anni otto (cinque + tre relativi al procedimento intentato contro la curatela), ha liquidato il danno non patrimoniale per il ritardo di 12 anni in Euro 14.400,00 (Euro 1.200,00 per anno di ritardo), compensando parzialmente le spese processuali per la peculiarità del procedimento che non consente un accordo transattivo.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione in ordine alla determinazione in otto anni della durata ragionevole e in ordine all’entità dell’indennizzo liquidato.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione di norme di diritto lamentando l’erronea liquidazione delle spese processuali e omessa motivazione in ordine alle voci della notula escluse dalla ripetizione.

2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese.

3.- Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di interesse poichè, pur essendo, secondo la giurisprudenza di legittimità, la durata ragionevole standard di una procedura fallimentare con procedimenti incidentali pari a sette anni, anzichè otto come erroneamente affermato dalla Corte di merito, la rideterminazione dell’indennizzo alla luce dei criteri adottati da questa Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c. (v. , per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009) comporterebbe la liquidazione di somma notevolmente inferiore a quella determinata nel provvedimento impugnato.

E’ fondato, nondimeno, il terzo motivo, alla luce del principio per il quale “i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. , trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito. Ne consegue che la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell’attore, non è sufficiente di per sè a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice” (Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010).

Resta assorbito il secondo motivo e la Corte può procedere ai sensi dell’art. 384 c.p.c. alla liquidazione delle spese a carico dell’Amministrazione.

Il limitato accoglimento del ricorso giustifica la compensazione per 1/2 delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, e poste per il resto a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le: spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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