Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14760 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14760 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 11392-2008 proposto da:
LUCIANI GIANFRANCO C.F. LCNGFR46R29G499X, in proprio
e quale ex socio, nonché Amministratore e liquidatore
della Soc. TILM S.n.c., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO, rappresentato e
2014
1597

difeso dagli avvocati CASTELLI GIUSEPPE, TATONE
FIORELLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
té,

Data pubblicazione: 30/06/2014

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati PIGNATARO
ADRIANA, ZAMMATARO VITO, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 1050/2007 della CORTE
D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/11/2007
R.G.N. 1231/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO per delega
ZAMMATARO VITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

– controricorrente

RG n 11392/2008

Luciani G. / Inail

Svolgimento del processo
Con sentenza del 14 novembre 2007 la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del
Tribunale di Chieti di rigetto delle domande proposte con due giudizi da Gianfranco Luciani ,in
proprio nonché nella qualità di ex socio e liquidatore della società in nome collettivo TILM , volte
all’accertamento dell’erroneità della riclassificazione effettuata dall’Inail dell’attività svolta dalla

La Corte territoriale, dopo aver rilevato che la sentenza impugnata era censurabile per aver
omesso di motivare sulla domanda di riclassificazione, ha affermato che le conclusioni cui era
giunto il Tribunale erano , comunque, corrette in quanto il primo giudice aveva implicitamente
recepito le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di ufficio secondo cui doveva essere
applicata la riclassificazione richiesta dall’Inail.
La Corte territoriale ha poi rilevato che l’appellante aveva omesso di censurare in modo specifico la
classificazione accolta dal Tribunale limitandosi a richiedere un’integrazione della consulenza
tecnica d’ufficio senza indicarne le ragioni.
La Corte ha poi ritenuto infondata la richiesta di restituzione di parte dei premi corrisposti, secondo
il ricorrente, in misura superiore nonché le doglianze formulate circa la liquidazione delle spese
processuali.
Avverso la sentenza ricorre in cassazione il Luciani formulando 4 motivi.
Resiste l’Inail con controricorso e successivamente con memoria ex art 378 cpc.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla disposta
riclassificazione dell’attività. Osserva che la Corte territoriale, pur dando atto della motivazione
lacunosa della sentenza del Tribunale, aveva comunque confermato la decisione anche con
riferimento alla diversa classificazione dell’attività svolta dalla società senza effettuare alcun
accertamento , senza valutare la documentazione prodotta né espletare la prova testimoniale.
Con il secondo motivo denuncia la totale mancanza di motivazione circa la domanda avente
ad oggetto la rideterminazione del tasso specifico aziendale tenuto conto dell’andamento
infortunistico, quale riscontrabile dalla documentazione prodotta e dal registro infortuni.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 39 e 40 del d.p.r. n.1124 del
1965 nonché dei decreti ministeriali del 1988 e del 2000 per avere la Corte confermato la decisione
di primo grado secondo cui l’andamento infortunistico aziendale non era rilevante per la

1

società nella voce 6223 nonché delle modalità di calcolo del tasso specifico aziendale .

determinazione del tasso specifico aziendale adeguandosi alla sentenza delle Sezioni Unite n. 78 53
del 2001.
Con il quarto motivo denuncia violazione di legge per avere il giudice liquidato le spese e le
competenze in favore di soggetto non avente diritto, l’avvocatura dell’Inail, svolgendo questa
attività non attinente a quella della professione forense essendo i rappresentanti del servizio legale
dell’Istituto soggetti a retribuzione fissa gravante sull’ente nonché censura la condotta dell’istituto
per avere eluso l’esperito tentativo di conciliazione.

La Corte territoriale ha rilevato che la decisione assunta dal Tribunale, e che cioè la riclassificazione
dell’attività svolta dalla soc TLM nella voce n 6223 come richiesto dall’Inail , era corretta. Ha
osservato, infatti, che il Tribunale aveva accolto le conclusioni in tal senso del CTU nominato in
primo grado e che nel ricorso in appello il Luciani non aveva formulato specifiche censure circa la
nuova classificazione indicata dal consulente limitandosi a formulare una richiesta di integrazione
dell’indagine peritale senza specificare le ragioni della necessità dell’integrazione.
La censura di vizio di motivazione oggetto del primo motivo del ricorso non risulta, pertanto,
fondata in quanto la Corte d’appello ha ben spiegato che, in assenza di idonee censure alle
conclusioni del CTU ( favorevoli all’Inail ed accolte dal Tribunale) , non vi era ragione di svolgere
ulteriori accertamenti tecnici con la conseguenza che la sentenza del Tribunale doveva essere
confermata. Né il ricorrente specifica, anche nel presente giudizio, quali indagini, se correttamente
eseguite, avrebbero potuto portare ad un risultato utile dimostrando in tal modo l’interesse ad agire
ex art 100 cpc che deve sussistere a prescindere dalla fondatezza della censura di inadeguatezza
della motivazione della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo il ricorrente censura come vizio di motivazione ai sensi dell’art 360 n
5 cpc la totale mancanza di motivazione della sentenza impugnata circa le modalità di calcolo del
tasso specifico aziendale . Deve, a riguardo rilevarsi che il vizio di motivazione , denunciabile
come motivo di ricorso per Cassazione , può concernere esclusivamente l’accertamento e la
valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione e non anche l’interpretazione e l’applicazione
delle norme giuridiche ( cfr Cass SSUU n 261/2003, n 27712/2004, n 4593/2000 ed altre) . E’,
pertanto, inammissibile , non concernendo l’accertamento e la valutazione di circostanze di fatto, il
motivo relativo l’omessa motivazione in ordine alle ragioni che rendevano non condivisibile
l’interpretazione delle norme fornita dal ricorrente .
Con riferimento alle modalità di determinazione del tasso specifico aziendale non è fondato
neppure il terzo motivo atteso che i giudici di merito si sono uniformati ai principi espressi da
questa Corte ( SSUU n 7853/2001 confermata da tutte le successive decisioni aventi il medesimo
2

Le censure ,congiuntamente esaminate stante la loro connessione ,sono infondate.

oggetto ) secondo cui “ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per
l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel calcolo del tasso
specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale
ancora da definire alla data di tale calcolo (riserva sinistri), anche quando nell’azienda non si siano
verificati infortuni nel periodo considerato; ed infatti il detto tasso specifico aziendale è stato
previsto dal D.M. 18 giugno 1988 e dai precedenti decreti (contenenti le tabelle di classificazione
delle diverse lavorazioni con i corrispondenti tassi di tariffa, nonché i criteri di determinazione del

bensì al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di
lavoratori assicurati nelle singole imprese, in corrispondenza di un principio di mutualità tra le
imprese assicuranti, che – salvaguardando l’equilibrio finanziario dell’ente assicuratore e ripartendo
gli effetti dei sinistri fra le imprese – consente di evitare che l’assenza di eventi dannosi per una
pluralità di imprese e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel
complesso, si traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri o si ripercuota sul
bilancio dell’ente assicuratore, mentre l’assenza di sinistri per la singola azienda può eventualmente
comportare per quest’ultima il beneficio di una riduzione del tasso, una volta che questo sia stato
determinato previa inclusione della detta riserva (ex art. 20, quarto comma, del citato D.M. del
1988).( cfr Cass. SSUU 7853/2001, n. 19268/2004, n 5120/2007)
Infine privo di fondatezza è l’ultimo motivo proposto dal ricorrente con riferimento alla
liquidazione delle spese processuali a favore dell’Inail sul presupposto che i legali dell’istituto sono
già compensati con i proventi del pagamento dei premi . La legge professionale forense attribuisce
agli avvocati degli enti pubblici il diritto ad essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo per
la trattazione delle cause e degli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera con
ogni conseguenza anche con riferimento ai loro compensi per l’attività giudiziaria svolta da
liquidarsi secondo le tariffe professionali .Del resto le spese sostenute dall’ente pubblico per
compensare i suoi legali sono coperte anche dai compensi liquidati dal giudice all’esito dei giudizi
in cui è parte l’ente .
Prive di rilievo sono inoltre le doglianze circa un presunto rifiuto dell’Istituto di adire ad una
transazione sia in quanto la vertenza attenendo al pagamento dei premi dovuti per legge non
avrebbe potuto essere transatta ,sia in quanto le doglianze non risultano tradotte in un vizio della
sentenza censurabile in cassazione.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le
spese processuali.
PQM
3

tasso specifico aziendale) con riferimento non all’andamento infortunistico della singola azienda,

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio che liquida in
€100,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge.

Roma 7/5/2014

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