Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14760 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 27/05/2021), n.14760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16872/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

G.A.M., rappresentata e difesa dal’avv. Domenico

D’Arrigo, elettivamente domiciliata in Roma, via M. Prestinari, n.

13, presso lo studio dell’avv. Paola Ramadori.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 02, n. 07/02/14, pronunciata il 04/12/2013,

depositata il 03/01/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 marzo 2021

dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.A.M. impugnò innanzi alla CTP di Milano l’avviso di accertamento, ai fini IRPEF, per il 2006, che recuperava a tassazione una plusvalenza (Euro 640.333,67) derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile, di cui la contribuente era comproprietaria (per un terzo), determinata sulla base del valore del bene accertato ai fini dell’imposta di registro;

2. la CTP accolse il ricorso, con sentenza (n. 162/25/12) confermata dalla CTR lombarda, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, sul rilievo che la ripresa a tassazione, fondata sul valore accertato ai fini dell’imposta di registro, era priva di altri elementi obiettivi di riscontro, laddove, invece, la Commissione regionale lombarda, sezione di Brescia, con la sentenza (datata 22/06/2010) che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di rettifica del valore del cespite ai fini dell’imposta di registro, aveva preso in considerazione parametri certi, quali l’assenza di urbanizzazione dell’area compravenduta, le valutazioni comunali ai fini dell’ICI, e la perizia asseverata prodotta dalle contribuenti/alienanti;

3. l’Agenzia ricorre per la cassazione con cinque motivi; la contribuente resiste con controricorso, illustrato da una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1) Nullità della sentenza per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), l’Agenzia fa valere la nullità della sentenza in quanto la CTR si è pronunciata sul thema decidendum senza attendere che si formasse il giudicato sulla causa pregiudiziale attinente all’accertamento della rettifica del valore del terreno edificabile ai fini dell’imposta di registro;

2. con il secondo motivo (“2) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di accertamento e di giudizio tributario e dell’artt. 2697 e 2727,2729 e 2909 c.c., in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere affermato che la causa dovesse essere decisa sulla base della statuizione del giudice tributario dinanzi al quale era stato impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione del valore del terreno ai fini dell’imposta di registro, ed aveva negato rilevanza alle questioni sollevate dall’Amministrazione finanziaria circa la valutazione del valore di mercato del terreno;

3. con il terzo motivo (“3) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), nel caso in cui si debba intendere che la sentenza impugnata poggi sul presupposto, implicitamente affermato dalla Commissione regionale, che il giudizio relativo all’accertamento del valore del terreno ai fini dell’imposta di registro era stato definito con sentenza passata in giudicato, l’Agenzia censura l’error in procedendo della CTR che non ha spiegato in base a quali elementi ha ritenuto detto accertamento pregiudiziale coperto da giudicato;

4. con il quarto motivo (“4) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), l’Agenzia si duole della motivazione meramente apparente della sentenza impugnata, la quale: (i) afferma che le osservazioni dell’ufficio circa il valore di mercato del terreno sono generiche, senza considerare che l’Amministrazione aveva fatto riferimento alla media dei prezzi di mercato; (ii) assume che la CTR, nella causa pregiudiziale d’impugnazione dell’avviso di rettifica del valore del terreno, ai fini dell’imposta di registro, aveva negato il valore stimato dall’ufficio, sulla base di parametri certi e ben più credibili, quali l’assenza di urbanizzazione dell’area, le valutazioni comunali ai fini dell’ICI, e la perizia prodotta in giudizio dalle parti venditrici. Tutto ciò premesso, l’Agenzia addebita alla CTR di avere trascurato, per un verso, che l’ufficio aveva tenuto conto della mancata urbanizzazione dell’area; per altro verso, che notoriamente i valori al mq ai fini dell’ICI sono meno attendibili di quelli utilizzati ai fini dell’imposta di registro, e, sotto un ultimo profilo, di non avere illustrato la ragione giuridica per la quale era stata ritenuta più attendibile la perizia di parte (asseverativa del valore del bene) della stima della plusvalenza operata dal fisco;

5. con il quinto motivo (“5) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 53 e ss., in combinato disposto o in alternativa del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), l’Agenzia censura la sentenza, alternativamente, per omessa pronuncia o per difetto assoluto di motivazione su un aspetto che l’ufficio aveva dedotto in entrambi i gradi di merito, vale a dire che, in via subordinata, era fondata (quanto meno) la ripresa a tassazione della plusvalenza, non dichiarata, di Euro 149.000,00 (importo che si ottiene sottraendo a Euro 574.33,15 (un terzo del corrispettivo indicato nell’atto di compravendita) Euro 425.333,15 (un terzo dell’originario costo di acquisto risultante dalla perizia di parte));

6. i primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati;

6.1. dal primo punto di vista (inammissibilità dei motivi), rileva la Corte la sopravvenuta carenza d’interesse dell’Agenzia a dedurre che la CTR – anzichè sospendere il giudizio fino al formarsi del giudicato sulla “parallela” res litigiosa, riguardante l’impugnazione dell’avviso di rettifica e di liquidazione del valore del terrene (oggetto della compravendita) ai fini dell’imposta di registro – errando, si è uniformata alle pronunce di merito che, in sostanza, in accoglimento dell’opposizione delle contribuenti, avevano annullato l’avviso di rettifica, giacchè, nelle more di questo giudizio, la controversia “parallela” è passata in cosa giudicata, per effetto della sentenza di legittimità (Cass. 31/03/2017. n. 8405) che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell’A.F. avverso la sentenza d’appello, favorevole alle tre comproprietarie (compresa l’odierna resistente) del terreno in discorso;

6.2. dal secondo punto di vista (infondatezza dei motivi), diversamente da quanto sostiene l’Agenzia, la sentenza qui impugnata è conforme a diritto laddove, in sintesi, nega la legittimità dell’accertamento della plusvalenza (non dichiarata), ai fini dell’IRPEF, imperniato sulla rettifica del valore della cessione operata dall’A.F., ai fini dell’imposta di registro. Infatti, il dictum della CTR. segue la scia della consueta giurisprudenza di legittimità (cfr., ex aliis, Cass. 08/05/2019, n. 12131), secondo cui “In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che ‘Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.”;

7. il quinto motivo è fondato;

7.1. si è chiarito, in giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. 10/09/2020, n. 18777; nello stesso senso, Cass. 23/12/2020, n. 29364), che “Il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicchè il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione della CTR che, in parziale accoglimento della domanda, aveva ridotto la pretesa impositiva, anzichè confermarla integralmente).”;

nella specie, tale principio di diritto è stato disatteso dalla CTR, che si è limitata a confermare l’annullamento dell’atto impositivo, senza pronunciare, neppure implicitamente, sulla fondatezza o meno della pretesa impositiva (subordinata) concernente il recupero a tassazione (almeno) della plusvalenza, non dichiarata (secondo la tesi erariale), di Euro 149.000,00, che, (sempre) in base alla prospettazione del’A.F., era supportata da adeguato riscontro documentale;

8. ne consegue che, accolto il quinto motivo, rigettati gli altri motivi, la sentenza è cassata, con rinvio alla CTR lombarda, in diversa composizione, per il nuovo esame della controversia, entro i limiti del profilo controverso sopra scrutinato, ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta tutti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione al quinto motivo, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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