Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14760 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12232/2012 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato PAOLA GRASCIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO CATENACCI;

– ricorrente –

contro

D.M.S., procuratore speciale di D.M.L. e

D.M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1204/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata i122/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Catenacci;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. citava davanti al Tribunale di Cassino l’ingegner G.C. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni a lei causati quale direttore dei lavori di riattazione di un fabbricato sito in (OMISSIS), in particolare per i notevoli ritardi nell’esecuzione delle opere rientranti negli interventi conseguenti al sisma del 1984. Regolarmente costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Cassino pronunciava sentenza non definitiva il 13 gennaio 2000, con la quale dichiarava l’ingegner G.C. responsabile dei danni subiti da C.M. a seguito del ritardo relativo alla mancata realizzazione del progetto originario e del verbale di transazione del 14.09.1990, nonchè a seguito dell’abusiva realizzazione nell’appartamento della signora C. di un’apertura nel muro maestro, rimettendo la causa sul molo per la determinazione di tali danni. La sentenza veniva impugnata dall’ingegnere G. e nel giudizio d’appello si costituiva D.M.S., quale procuratore speciale di D.M.L. e M., eredi della defunta C.M.. Nel corso della fase di gravame era espletata una nuova CTU e veniva pronunciata dal Tribunale sentenza sul quantum risarcitorio, che non era oggetto di impugnazione. Con sentenza n. 1204/2011 del 22 marzo 2011, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava G.C. responsabile del ritardo nell’effettuazione dei lavori in misura totale fino al 30 settembre 1990 (data in cui la signora D.M., figlia di C.M., aveva negato l’accesso alla propria abitazione all’ingegnere G.) e per il periodo successivo, fino all’ultimazione delle opere, nella misura del 50%, condannando l’ingegnere a risarcire il danno determinato nella sentenza definitiva.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma G.C. ha proposto ricorso in unico motivo. D.M.S., quale procuratore speciale di D.M.L. e M., intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel suo unico motivo di ricorso, G.C. censura la sentenza della Corte d’Appello di Roma per vizio della motivazione sul punto del riconoscimento della responsabilità per il ritardo nella ultimazione delle opere e della determinazione del coefficiente di responsabilità. Si contesta che il ritardo nell’esecuzione delle opere di ristrutturazione interna dell’unità abitativa della signora C. e dei suoi aventi causa fosse da imputare, piuttosto, alla loro costante diserzione delle assemblee condominiali, all’esposto che la C. inviò al Genio Civile di Cassino e che determinò la richiesta di variante, al rifiuto dei proprietari a consentire l’accesso al loro appartamento, all’indisponibilità degli stessi ad anticipare le somme necessarie a completare gli interventi. Si richiamano, quindi, le risultanze peritali per criticare la definita misura della responsabilità dell’ingegnere. Viene ancora spiegata la cronistoria dei lavori a far tempo dall’Ordinanza 230/FPC/ZA, emanata il 5 giugno 1984 a seguito del terremoto del 7 e 11 maggio 1984. Il ricorrente espone che la redazione del progetto fosse stata eseguita da altro professionista, che il committente fosse il condominio, che la citata ordinanza fissava determinate modalità di erogazione del contributo pubblico per la ricostruzione, e che, in definitiva, tutta l’istruttoria comproverebbe che dopo il 1990 il prosieguo dell’intervento edilizio fosse stato impedito esclusivamente dalla signora C..

2. La sentenza della Corte d’Appello di Roma ha affermato che, dall’esame delle due relazioni peritali espletate, “emerge che i lavori sono stati eseguiti in parziale difformità dalla ordinanza 230 citata, in quanto la costruzione dell’arco nella suddetta proprietà rappresenta un elemento parzialmente contrastante… con le norme tecniche disciplinate dal punto 1.1 della medesima Ordinanza, come è stato rilevato dalla Regione Lazio (…)”. Quanto, in particolare, al danno da ritardo nell’esecuzione dei lavori, la Corte di Roma ha deciso che “il progetto relativo ai lavori di riattazione del fabbricato era oggetto di critica da parte dell’UCCR della Regione Lazio del 17-93 che, richiamando i precedenti rilievi già mossi in data 21-9-88 (con cui aveva sospeso i lavori chiedendo una perizia di variante…) e in data 15-2-89, riscontrava gravi carenze del progetto e incompletezza degli atti, sia di progetto che di variante (…). Indubbiamente la responsabilità piena e diretta dei lunghi ritardi nei lavori – da quando potevano essere eseguite le opere fino al 3-1090, quando la sig. D.M., figlia della C.M. aveva negato l’accesso alla propria abitazione all’appellante e alla ditta T.C. – non possono che ricadere sul direttore dei lavori appellante proprio per le carenze sopra elencate e confermate dai CTU; da questo momento in poi, peraltro, attese le ripicche e le incomprensioni reciproche, createsi per gli atteggiamenti riferibili prima al G. è da intendersi: G. (si pensi che ancora in data 16-8-94 questi presentava l’ennesima perizia di variante) e poi ai D.M., la responsabilità deve essere attribuita ad entrambe le parti, nella misura del 50 % ciascuno”.

Il ricorso è perciò infondato.

Il giudizio circa la sussistenza del nesso causale fra condotta antigiuridica (nella specie, un’inadempienza contrattuale, consistente in un ritardo nell’esecuzione di un incarico di prestazione professionale di direzione dei lavori di ristrutturazione in un appartamento) ed evento dannoso involge un apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato, non è sindacabile in cassazione. La Corte di Roma, come visto, ha indicato gli elementi fonte del proprio convincimento circa la responsabilità attribuibile all’ingegnere G. per il ritardo nell’esecuzione dei lavori, ed ha altresì specificato le ragioni della diversa ricostruzione di tale responsabilità, in termini dapprima di esclusività e poi di concorrenza, nella relazione causale coi danni subiti dalla C. e dai suoi aventi causa.

L’accertamento dell’inadempimento come del rapporto causale fra tale inadempimento e i pregiudizi risentiti dal creditore per il mancato o ritardato soddisfacimento della sua aspettativa di prestazione rientra nel compito del giudice di merito in quanto involge, appunto, una valutazione degli elementi storici che sfugge al controllo di legittimità se sorretta da motivazione non illogica. Parimenti, l’indagine sulla ravvisabilità di una condotta del creditore, che vada apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.

Nel caso in esame, il ricorrente si limita a prospettare un vizio di motivazione della sentenza, sub specie di insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento, operato dal giudice di merito, dei fatti della controversia e delle prove raccolte, proponendo una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie secondo una logica alternativa che – pur se supportata dalla possibilità o dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale – non riveste il connotato della decisività di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a tal fine occorrendo che tale spiegazione logica alternativa dei fatti e delle prove apparisse come l’unica possibile. Il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (pur nella formulazione, qui ancora applicabile, antecedente alla modifica operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012), dovendo, infatti, incidere su un fatto “decisivo del giudizio”, legittima il ricorso per cassazione unicamente per vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e non certo per consentire alla Corte di sola legittimità di scegliere sulla base di criteri possibilistici o probabilistici tra due prospettazioni, ambedue logiche ma nello stesso tempo alternative (cfr. tra le tante, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25927 del 23/12/2015).

Consegue il rigetto del ricorso.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto l’intimato non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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