Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14760 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. I, 18/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SIDERCA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del procuratore

speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE

OROLOGI 14-A, presso l’avvocato GAMBINO AGOSTINO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ZARRELLI MARIO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO A. TE.A. – APPLICAZIONI TECNOLOGICHE AVANZATE PER

L’EDILIZIA S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del Curatore Avv.

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 55, presso l’avvocato BIANCHI LORENZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIAZZA GABRIELLO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1990/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati ZARRELLI e RANIERI MASSIMO

(delega) che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PIAZZA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

con assorbimento degli altri motivi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 1.10.98, la Siderea Spa, in proprio e quale procuratrice della Sud Leasing Spa, chiese di essere ammessa al passivo del fallimento della A.TE.A. S.r.l. per il credito di L. 3.465.000.000, oltre al rimborso delle spese di a.t.p. e di quelle del procedimento cautelare, di cui chiedeva il riconoscimento a titolo di risarcimento dei danni.

A sostegno della domanda dedusse che, in data 14.5.97, si era resa aggiudicataria dello stabilimento industriale di proprietà della società fallita, sito nell’area (OMISSIS), che era stato posto all’asta nell’ambito del procedura concorsuale, e che, essendo lo stesso occupato da innumerevoli ed ingombranti elementi prefabbricati (conci) per la realizzazione delle volte della galleria, che avrebbe dovuto ospitare una linea della non più realizzata linea tranviaria veloce di Napoli, nonchè di altri beni mobili non compresi nella vendita,non aveva ancora potuto utilizzare il cespite acquistato da più di un anno e subiva danni per la violazione della sua facoltà di godimento del bene. La curatela si costituì chiedendo il rigetto della domanda e deducendo, in particolare, che aggiudicataria dello stabilimento era stata la Sud Leasing Spa, sicchè la Siderea Spa, che era solo l’utilizzatrice dello stabilimento concessole in leasing, non era legittimata ad agire per far valere pretesi inadempienti della procedura venditrice.

Istruita la causa mediante la produzione di documenti e l’espletamento di c.t.u., il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5294/2003, respinse la domanda, osservando che la ricorrente era priva di legittimazione attiva, posto che aggiudicataria dello stabilimento era la Sud leasing Spa e che la Siderea Spa, pur essendosi qualificata come procuratrice della società compratrice, non aveva prodotto alcuna procura, che consentisse di ritenerla investita del potere di rappresentanza.

Contro tale sentenza, non notificata, la società soccombente, che nel frattempo, con atto pubblico dell’11.6.2001, aveva riscattato l’immobile in leasing, acquistandone la proprietà proponeva appello con atto notificato il 12.6.2003, con il quale chiedeva l’accoglimento della domanda respinta in primo grado, deducendo la sussistenza della sua legittimazione attiva.

La curatela appellata si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza n. 1990/2004. La Corte d’Appello di Napoli, pur riconoscendo la legittimazione attiva della Siderea spa, respingeva l’appello.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Siderea spa sulla base di tre motivi motivo cui resiste con controricorso il fallimento A.TE.A..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente si duole della violazione da parte della sentenza impugnata delle norme in tema di consegna del bene nel contratto di compravendita, laddove la stessa ha ritenuto che il decreto di trasferimento del bene si riferiva all’immobile nello stato di fatto in cui si trovava, che la consegna era stata regolarmente effettuata e che lo sgombero dei conci che lo rendevano inagibile competeva alla effettiva proprietaria degli stessi e, cioè, alla curatela del fallimento RTL. Con il secondo motivo lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che la responsabilità del mancato ritiro dei beni mobili che impedivano l’utilizzo dello stabilimento fosse addebitabile al fallimento RTL acquirente dei beni stessi e non invece al fallimento venditore depositante dei beni stessi.

Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata laddove, essendosi discostata senza motivazione dalle risultanze della CTU, ha ritenuto che non impediva l’utilizzabilità dello stabilimento la presenza dei materiali ancora di proprietà dell’Atea.

Il primi due motivi, ponendo questioni in parte sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente. Gli stessi si rivelano infondati.

La sentenza impugnata risulta basata sui seguenti accertamenti di fatto:

a) il decreto di trasferimento in data 19.12.97 trasferiva l’immobile ” nello stato di fatto … in cui si trova” senza dare incarico al curatore di sgombrarlo dai materiali; b) la Siderea spa era a conoscenza di tale stato di fatto avendo già posto in evidenza il problema di liberare gli immobili dai c.d. conci come risultava dalle istanze in data 14.5.97 e 9.12.97; c) la stessa Siderea spa ,in data successiva alla emanazione del decreto, chiese di conoscere i nomi dei proprietari dei conci per ottenerne l’asporto; d) l’immobile venne consegnato in data 29.1.98 senza opposizione da parte dell’acquirente che si limitò a far constare che una parte dello stabilimento era occupato dai conci. In base a questi elementi di fatto è stato ritenuto che l’immobile era stato correttamente consegnato nel rispetto dell’art. 1477 c.c.,che prevede che il bene venduto debba essere consegnato nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

Va premesso che la vendita forzata, attuando un trasferimento coattivo che prescinde dalla volontà del debitore proprietario del bene, non è equiparabile alla vendita volontaria, onde deve ritenersi il carattere eccezionale delle norme codicistiche che, per taluni aspetti, quanto alla disciplina, equiparano i due tipi di vendita. (Cass. 7659/01).

In tale contesto, tuttavia, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l’offerente ed il giudice, produttivo dell’effetto transattivo, essendo l’atto di autonomia privata incompatibile con l’esercizio della funzione giurisdizionale, l’offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell’atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell’espropriazione forzata, quale l’art. 1477 cod. civ., concernente l’obbligo di consegna della cosa da parte del venditore nello stato in cui la stessa si trovava al momento della vendita. (Cass. 1730/95;

Cass 3452/82).

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, non è dubbio che sin dal momento del decreto di aggiudicazione e fino al momento del decreto di trasferimento, i cd.

conci si trovassero all’interno dell’immobile e che tale circostanza era fin dall’inizio conosciuta dall’acquirente che aveva nelle more della procedura di vendita richiesto la custodia del bene.

E’ ben vero, come sostenuto dal ricorrente,che l’acquirente di un qualsiasi bene ha diritto, in qualità di proprietario, ad una completa utilizzazione di esso secondo la sua destinazione contrattuale e, quindi, anche a quelle modalità di uso soltanto potenziali, posto che una restrizione in tal senso sarebbe in contrasto con il principio generale della piena esplicazione del diritto del compratore sulla cosa acquistata. Tuttavia tale principio trova un limite in una eventuale diversa pattuizione intercorsa tra le parti. (Cass 21588/07).

Nel caso di specie, tale principio va necessariamente adattato alla particolare natura della vendita forzata in cui prevale la natura pubblicistica nel senso che l’oggetto e le condizioni della vendita sono stabilite dall’autorità giudiziaria senza che possa esservi su di esse una contrattazione o una pattuizione tra le parti.

Ne deriva, che, essendo di regola la vendita forzata effettuata nello stato di fatto in cui si trova il bene, l’acquirente non può che sottostare a tale condizione.

Ciò non toglie che anche nella vendita in esame non debbano essere rispettati alcuni principi da parte della procedura. Il principale di essi è costituito dall’obbligo per la procedura stessa di effettuare una corretta individuazione e descrizione dell’immobile in vendita e di informare l’acquirente dell’effettivo stato in cui esso si trova.

(v. Cass 28984/08). A esso deve aggiungersi l’obbligo di custodia dei beni nel corso della procedura per impedire che gli stessi si deteriorino e venga in tal modo consegnato all’acquirente un bene diverso o deteriorato rispetto a quello descritto nell’ordinanza di vendita o conosciuto dall’acquirente (v. Cass 1730/95).

Nel caso di specie, come già rilevato, tali principi appaiono perfettamente rispettati essendo il fallimento acquirente a conoscenza dell’effettivo stato dell’immobile fin dall’inizio della procedura di vendita ed avendone comunque accettato la consegna.

La censura fin qui esaminata non può pertanto essere accolta.

Nel primo motivo di ricorso sono contenute due ulteriori censure.

La prima consistente nell’affermare che la Corte d’appello, nel ritenere che il fallimento Atea, nel mettere a disposizione del fallimento RTL i conci perchè venissero ritirati, aveva adempiuto la propria obbligazione spettando a quest’ultimo fallimento provvedere al ritiro, avrebbe confuso tra l’obbligazione nei confronti di essa acquirente e quella nei confronti del fallimento RTL. La seconda consiste nell’affermare che, in ogni caso, in siffatta situazione vi sarebbe stato un concorso di responsabilità, tra i due fallimenti non rilevato dal giudice.

Tali censure si connettono con quella formulata con il secondo motivo di ricorso secondo cui, con l’avvenuto trasferimento del bene, il rapporto di deposito intercorrente tra il depositante fallimento RTL e il fallimento Altea si sarebbe trasformato in un rapporto di deposito tra essa acquirente e quest’ultimo fallimento venditore che aveva (quindi, l’obbligo di sgombrare i materiali che occupavano lo stabilimento.

Tutte le censure in esame sono infondate.

Quanto alla prima è evidente che, in base a quanto in precedenza detto, essendo stato venduto l’immobile nello stato di fatto in cui si trovava, con i conci che occupavano parte dell’immobile, nessun obbligo di ritiro spettava al fallimento resistente, facendo questo unicamente (carico al fallimento RTL. Una responsabilità del fallimento resistente si sarebbe potuta ipotizzare nel solo caso in cui questi non avesse messo a disposizione del fallimento RTL i conci perchè venissero ritirati.

E’ infatti evidente che in questo caso il mancato ritiro sarebbe stato imputabile al fallimento in questione per avere di fatto impedito il ritiro dei materiali a chi doveva effettuarlo.

Tale ipotesi è stata, con accertamento di fatto, esclusa dalla Corte d’appello che in tal modo, senza effettuare alcuna confusione tra gli obblighi gravanti al fallimento resistente, da un lato, nei confronti dell’acquirente dello stabilimento e, dall’altro, nei confronti del proprietario dei conci, ha correttamente escluso la possibilità che il fallimento sia incorso in alcun tipo di responsabilità.

L’argomentazione in esame da parte della Corte d’appello vale quindi ad escludere anche ogni possibilità di concorso tra i due fallimenti nel mancato ritiro dei materiali e, in tal senso, si rivela infondata anche la seconda delle censure in esame.

Quanto alla censura contenuta nel secondo motivo, anche a ritenere che tra il fallimento RTL ed il fallimento Altea fosse in atto in via di fatto un rapporto di deposito, in cui il depositante era il primo fallimento ed il depositario il secondo, è di tutta evidenza che con la vendita dell’immobile, il depositante sarebbe comunque rimasto il fallimento RTL proprietario dei conci e tale non sarebbe certo potuto divenire il fallimento venditore di cui non si vede a quale titolo da depositario sarebbe potuto divenire depositante avendo venduto lo stabilimento nello stato di fatto in cui si trovava con la presenza dei conci. Il terzo motivo è inammissibile prima ancora che infondato. Va premesso che dalla sentenza impugnata, laddove questa ha ritenuto che l’ingombro dello stabilimento da parte dei materiali di proprietà del fallimento Atea non era tale da impedirne il funzionamento, non risulta che sul punto vi sia stata una diversa valutazione da parte della CTU. La ricorrente, avrebbe di conseguenza dovuto, in virtù del principio di autosufficienza, riportare integralmente nel ricorso il brano della CTU ove si affermava che il materiale in questione impediva il funzionamento dello stabilimento.

E’ infatti giurisprudenza pacifica che il ricorso per Cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Pertanto la ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto. (Cass. 15952/07).

Il motivo sarebbe comunque infondato dal momento che, anche se la CTU avesse concluso sul punto in modo difforme dalla sentenza, quest’ultima avrebbe comunque adeguatamente motivato il proprio discostamento in base alla valutazione degli atti acquisiti in giudizio ed in particolare delle fotografie e delle stesse istanze della Siderea spa.

Il ricorso va pertanto respinto.

La società ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 12.000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA