Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14760 del 14/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2017, (ud. 22/02/2017, dep.14/06/2017),  n. 14760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27780-2011 proposto da:

MARNO A.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO VANNUCCI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in

calce alla copia notificata del ricorso;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 722/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/06/2011 R.G.N. 1236/2009.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’INPS in sede di ispezione riteneva che i lavoratori a progetto impiegati dalla Marno srl, fornitrice di servizi informatici, svolgessero l’attività tipica dei lavoratori a domicilio; che la società forniva i predetti servizi impiegando, assieme al personale dipendente, anche i lavoratori a progetto, i quali procedevano all’elaborazione dei dati direttamente dal proprio domicilio; che emessa cartella esattoriale per il pagamento dei contributi dovuti per i suddetti lavoratori a progetto, assunti nel periodo 27.04.04 – 31.12.06, Marno srl proponeva opposizione; rigettata l’opposizione ed appellata la sentenza, la Corte d’Appello (sentenza 27.06.11) rigettava l’impugnazione, rilevando che il “progetto” non era diretto alla realizzazione di un risultato, nè la sua esecuzione era sorretta da adeguato livello di autonomia lavorativa, riscontrandosi invece i caratteri tipici della subordinazione, pur caratterizzata dalla circostanza che i predetti lavoratori svolgessero la loro prestazione presso il proprio domicilio (ma anche presso l’Autorità Portuale);

che propone ricorso per cassazione Marno srl con due motivi sostenendo: 1) col primo che l’onere probatorio circa l’illegittimità del contratto a progetto è a carico dell’INPS e, nella specie, non era stato assolto, risultando la valutazione della Corte d’Appello basata su presupposti non acclarati; 2) col secondo, in subordine, che avrebbe dovuto essere irrogata la sanzione per l’omissione e non per l’evasione contributiva, non sussistendo i presupposti della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a).

che l’INPS ha depositato procura.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è infondato in quanto si risolve in realtà in una generale censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata alla quale si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto correttamente effettuati dal giudice d’appello in ordine alla qualificazione come subordinati dei rapporti di collaborazione a progetto di cui si tratta;

che in particolare le valutazioni operate dal giudice d’appello sulla qualificazione dei rapporti di lavoro e sulla corretta gestione dell’onere della prova rispetta il consolidato orientamento di questa Corte in ordine alla esistenza della subordinazione la quale è stata riscontrata anche in concreto alla luce delle circostanze evidenziate nella sentenza (relative alla eterodirezione, all’assoggettamento a direttive, istruzioni e controlli, alla natura delle mansioni consistenti nell’inserire a computer i dati estratti dalle ricette mediche, ma anche nell’elaborazione di dati presso l’Autorità Portuale), rivelatrici dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato;

che la valutazione in questione appartiene all’ambito tipico del giudizio di merito ed essendo scevra da vizi logici e giuridici si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità, dovendo ricordarsi in proposito che quello di cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza; essendo bensì (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro l’elenco tassativo di motivi previsto dalla legge;

che costituisce ius receptum la tesi secondo cui è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

che per risalente orientamento tale criterio si applica anche in relazione alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva le quali possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa;

che del pari infondate sono le doglianze formulate in via subordinata e riferite alle sanzioni irrogate L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 8, lett. a), avendo la Corte di merito correttamente riscontrato l’ipotesi dell’evasione essendo stati accertati l’intenzione specifica di non versare i contributi e l’occultamento dei rapporti di lavoro subordinato sotto le spoglie di inesistenti contratti di collaborazione a progetto;

che le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 3100, di cui Euro 3000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA