Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14760 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. I, 05/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.F.G. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MOBILIA FABRIZIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 248/08 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

19.3.09, depositato il 27/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Fabrizio Mobilia che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- L.F.G. ha proposto ricorso per cassazione -affidato a un solo motivo illustrato con memoria – nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze contro il decreto in data 27.3.2009 con il quale la corte di appello di Messina ha parzialmente accolto la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Sicilia con ricorso del 22.4.1996, non definito al momento della domanda di equa riparazione, nonostante la presentazione di istanze di prelievo.

La Corte d’appello, accertata la violazione del diritto al termine di ragionevole durata del giudizio presupposto, ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 2.400,00, tenuto conto della modestia della posta in gioco. Il Ministero intimato resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione lamentando l’ingiustificato discostamento dai parametri CEDU quanto alla liquidazione dell’indennizzo, operata senza predeterminazione del periodo di durata irragionevole del processo nonchè l’erronea applicazione del criterio della posta in gioco.

2.1.- Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nella quantificazione dell’equa riparazione in misura inferiore allo standard minimo annuo fissato dalla Corte europea non può aversi riguardo generico alla modestia della pretesa azionata, senza prendere in considerazione, comparativamente, le condizioni economiche dell’interessato e raffrontare la natura e l’entità della pretesa patrimoniale (cd. posta in gioco) e la condizione socio-economica del richiedente, al fine di accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di questo (Cass. n. 14955 del 2008; n. 23048 del 2007).

La Corte, cassato il decreto impugnato – tenuto conto della durata complessiva di circa 12 anni e 3 mesi del giudizio presupposto – può procedere ex art. 384 c.p.c. alla decisione nel merito liquidando l’indennizzo – secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione (Sez. 1, 11 gennaio 2011 n. 478) e i criteri di determinazione del danno desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 20 aprile 2010 e del 6 aprile 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI C. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI C. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi – nella misura di Euro 6.500,00.

Le spese processuali, nella misura precisata in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 6.500,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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