Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1476 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1476 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 21091-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3207

contro

FONDI ULDERICO C.F. ENDLCRC70B05C773N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 24/01/2014

difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5068/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 29/08/2007 r.g.n. 3790/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MAROTTA;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito l’avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA

R. Gen. N. 21091/2008
Udienza 7/11/2013
Poste Italiane c/ Fondi Ulderico

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, Ulderico Fondi, assunto
dalla società Poste Italiane S.p.A. con due contratti a tempo determinato

26/2/1999), stipulati ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del 1994 per “esigenze eccezionali
conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi
produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del
progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, nonché con
ulteriore contratto (8/6/1998-30/6/1998) stipulato sempre ai sensi del cit. art. 8 per
“necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel
periodo giugno-settembre”, sulla base di molteplici deduzioni chiedeva accertarsi la
illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione, con conversione
del rapporto di lavoro in un unico rapporto a tempo indeterminato e condanna della
società al pagamento delle retribuzioni non percepite.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale adito respingeva il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello il lavoratore, lamentandone la erroneità
sotto diversi profili e riproponendo tutti i motivi di censura dei termini (e della
proroga) apposti ai tre contratti già formulati nel ricorso di primo grado.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 29 agosto 2007 accoglieva il
gravame ed in riforma dell’impugnata sentenza stabiliva che tra le parti si era
instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’8/6/1998
e condannando la società a risarcire il danno nella misura pari alle retribuzioni
maturate dal 26/3/2002 fino all’effettivo ripristino del rapporto. La Corte territoriale

(rispettivamente 14/10/1997-31/1/1998 e 26/12/1998-30/1/1999, prorogato fino al

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Udienza 7/11/2013
Poste Italiane c/ Fondi Ulderico

rilevava che – nell’ambito del sistema dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, che
aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la
contrattazione collettiva – la fattispecie legittimante il contratto (“necessità di

adottata in forza dell’art. 8 del c.c.n.l. 26/11/94 e che, tuttavia, tale fonte collettiva
alla data di stipula del contratto a termine non era più vigente, essendo la sua durata
limitata al 31/12/97. Pertanto, non essendo la causale adottata ricompresa tra le
ipotesi legittimanti previste dalla normativa generale, l’apposizione del termine era
nulla.
Avverso tale sentenza Poste Italiane propone ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi, cui il Fondi resiste con controricorso illustrato da memoria ex art. 378
cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e secondo motivo di ricorso la società denuncia: “Violazione e
falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1372, 1175, 1375, 1427 e
1431 e 2697 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) nonché omessa e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cod.
proc. civ.)”. Lamenta che la Corte territoriale non ha ravvisato il mutuo consenso a
non riattivare il rapporto di lavoro in fatti incompatibili con la volontà di mantenerlo
in vita, come la prolungata ed ininterrotta inerzia del dipendente dopo la scadenza del
termine; anzi – prosegue la ricorrente – erroneamente i giudici di appello non hanno
considerato che incombe sul lavoratore e non sul datore di lavoro l’onere di superare
la presunzione di disinteresse alla prosecuzione del rapporto e di dimostrare che il
suo prolungato silenzio era dovuto al fatto di non essere consapevole

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espletamento del servizio di recapito in concomitanza di assenze per ferie”) era stata

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Poste Italiane c/ Fondi Ulderico

dell’illegittimità del termine e che tale errore, da intendersi come vizio del consenso,
era riconoscibile dalla controparte.
2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: “Erronea motivazione circa un fatto

fatto che il giudice non avrebbe considerato che con gli accordi successivi a quello
del 25/9/97, temporalmente posteriori al 31/12/97, le parti collettive avevano
espressamente considerato ancora vigente la disciplina pattizia, ritenendola solo
formalmente scaduta.
3. Con il quarto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt.
1217 e 1233 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”. Lamenta che è stato disposto il
pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla data della messa in mora anziché
dell’effettiva ripresa della attività lavorativa.
4. Ragioni di ordine impongono l’esame prioritario del terzo motivo,
specificamente riguardante la declaratoria di illegittimità del termine apposto al
contratto stipulato dall’8/6/1998 al 30/6/1998 ai sensi dell’art. 8, comma 2, del
c.c.n.l. 26/11/94 per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di
assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”.
Il motivo è fondato, in quanto il contratto in esame, essendo stato appunto
concluso con la detta causale “per ferie”, per il periodo citato compreso nel previsto
arco giugno/settembre, rientrava nella distinta previsione originaria del citato art. 8
ed era legittimo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia,
senza che assumesse rilevanza il termine del 30/4/1998 stabilito per la stipula dei
(diversi) contratti a termine previsti per “esigenze eccezionali” ai sensi dell’accordo
del 25 settembre 1997 e successivi.

controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”. Si duole del

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Infatti, come è stato ripetutamente affermato da questa Corte e va qui ribadito (v.
Cass. 28 marzo 2008, n. 8122), “l’unica interpretazione corretta della norma
collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26/11/1994) è quella secondo cui, stante
l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per

sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non
prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di
provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri
dipendenti nonché la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del
lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato
destinato”, bensì soltanto che l’assunzione avvenga nel periodo in cui, di norma, i
dipendenti fruiscono delle ferie (cfr. Cass. 6 dicembre 2005, n. 26678; id. 7 marzo
2008, n. 6204; 2 marzo 2007 n. 4933; 7 marzo 2008, n. 6204; 20 marzo 2009 n.
6913; cfr. da ultimo anche Cass. 24 ottobre 2011, n. 22009).
Erroneamente, quindi, la sentenza impugnata ha ritenuto la illegittimità del
termine apposto al contratto stipulato dall’8/6/1998 al 30/6/1998 in quanto concluso
dopo il termine del 30/4/1998.
Va così accolto il terzo motivo, restando assorbiti gli altri riguardanti, il primo ed
il secondo, la eventuale risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito ed il
quarto, le conseguenze economiche.
L’impugnata sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla stessa Corte di appello
di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà sulle ulteriori domande
proposte dal ricorrente (ed aventi ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei
contratti stipulati relativamente ai periodi 14/10/1997 – 31/1/1998 e 16/12/1998 30/1/1999) . Detto giudice pronunzierà anche sulle spese del giudizio.

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Udienza 7/11/2013
Poste Italiane c/ Fondi Ulderko

P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla stessa Corte di appello di

presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 no embre 2013.

Roma, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del

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