Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1476 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1476 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 8995-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RON .IA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente principale e con troricorrente a ricorso incidentale contro
ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. C.F. 05640890967, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
RON1A, Viale REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI MARSICO, rappresentata e difesa dall’avvocato
ALESSANDRA STASI;
– controricorrente a ricorso principale e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 22/01/2018

avverso la sentenza n. 8573/29/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 01/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITAN O.

La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016, e
dato atto che la società controricorrente ha depositato memoria critica
alla proposta del relatore, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 8573/29/2015, depositata il primo ottobre 2015, non
notificata, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto dall’allora
Agenzia del Territorio — Ufficio di Benevento, nei confronti della
ERG Eolica Ginestra S.r.l. (di seguito società) avverso la sentenza di
primo grado della CTP di Benevento, che aveva accolto il ricorso della
contribuente avverso avviso di classamento relativo ad unità
immobiliari (parco eolico — categoria catastale D/1), site nel Comune
di Ginestra degli Schiavoni (Benevento).
La sentenza della CTR, pur ritenendo fondato il motivo d’appello con
il quale l’Amministrazione si doleva dell’erroneità della pronuncia di
primo grado, che aveva accolto il ricorso della società per difetto di
motivazione, ritenne infondato il gravame quanto al merito
dell’attribuzione della rendita catastale, per avere l’Ufficio «preso a
riferimento per la propria valutazione il costo di aerogeneratori
assolutamente non comparabili tra loro per le diverse caratteristiche
tecniche e per l’epoca di costruzione».

Ric. 2016 n. 08995 sez. MT – ud. 19-10-2017
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FATTO E DIRITTO

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate, quale successore ex
lege dell’Agenzia del Territorio, ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi.
La società resiste con controricorso, col quale ha altresì spiegato
ricorso incidentale, affidato ad otto motivi, ulteriormente illustrato da

Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione denuncia
violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. lamentando che la pronuncia impugnata avrebbe pronunciato
ultra petita nella parte in cui, pur ritenendo fondato l’appello dell’Ufficio
quanto all’insussistenza del vizio di motivazione dell’avviso di
classamento, ha comunque disatteso il gravame entrando nel merito
dell’accertamento, in relazione al quale la società non aveva proposto
appello incidentale.
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia
cumulativamente «omesso esame di un punto decisivo della
controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» e
«violazione di legge per erronea, falsa applicazione» dell’art. «28 della
legge» (rectius d.P.R.) «n. 1142/1949, letto ed interpretato alla luce della
circolare 6/2012 dell’Agenzia del Territorio Direzione Centrale
Catasto e Cartografia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»,
lamentando che la decisione impugnata da un lato sarebbe incorsa in
vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia relativo
ai dati di fatto ed agli elementi oggettivi di valutazione, da cui emergeva
che la comparazione non deve essere effettuata secondo un criterio di
uguaglianza tra beni aventi le stesse caratteristiche, ma attraverso
metodo sintetico comparativo tra beni aventi analoghe caratteristiche,
volto ad individuare il gradino nel quale inserire il bene da stimare,
scegliendo come elemento ordinatore uno o più parametri di
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memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste a sua volta con controricorso.

confronto a tutti i beni in gioco; dall’altro avrebbe violato e falsamente
applicato l’art. 28 del d.P.R. n. 1142/1949, letto alla luce della succitata
circolare, in considerazione del fatto che alcun deprezzamento per
vetustà era possibile nella fattispecie, per essere stati gli impianti
realizzati nel 2012, quindi successivamente all’epoca censuaria di

unità immobiliari, mentre si era debitamente tenuto conto, quanto
all’obsolescenza, di un coefficiente di riduzione (portato in appello dal
35 al 38%).
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La pronuncia di primo grado, che ha accolto il ricorso della società in
relazione alla doglianza relativa al difetto di motivazione dell’avviso di
classamento, ha quindi ritenuto assorbite le ulteriori questioni
proposte, ivi compresa quella relativa al merito del valore fondiario e
conseguentemente della rendita attribuita alle unità immobiliari oggetto
della controversia.
Nel caso di specie, quindi, era sufficiente che la società, vittoriosa in
primo grado, riproponesse specificamente in appello, secondo quanto
richiesto dall’art. 56 del d. lgs. n. 546/1992, le questioni assorbite,
perché non s’intendessero rinunciate (cfr. Cass. sez. unite 12 maggio
2017, n. 11799; Cass. sez. 6-5, ord. 22 giugno 2016, n. 12937; Cass. sez.
5, 18 dicembre 2014, n. 26830).
Peraltro occorre rilevare, come, nella fattispecie in esame, la società
avesse articolato anche appello incidentale condizionato, col quale, tra
le altre questioni, chiedeva ancora che fosse accertata la piena
conformità della rendita catastale proposta con la procedura DOCFA
al criterio comparativo di cui all’art. 28, comma 1, del d.P.R. n.
1142/1949.

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riferimento (1988-1989) per la determinazione del valore venale delle

È, invece, inammissibile, il secondo motivo, nel quale, peraltro, la
ricorrente Amministrazione finanziaria, cumula due diversi ordini di
censure.
Con la prima, l’Agenzia delle Entrate, prospettando il vizio della
decisione impugnata in relazione al parametro di cui all’art. 360,

omesso l’esame di un punto decisivo della controversia relativo ai dati
di fatto ed agli elementi decisivi di valutazione, sul presupposto che la
comparazione non dovesse essere effettuata secondo il criterio di
uguaglianza tra beni aventi le stesse caratteristiche.
In tal modo, tuttavia, la censura, oltre a muovere da un presupposto di
fatto che non è dato rinvenire nella decisione impugnata (la CTR ha,
infatti, escluso, la comparazione con il valore dell’aerogeneratore di cui
al pvc della Guardia di Finanza del 2006, non postulando la necessità
della comparazione tra beni uguali, ma sulla base di un giudizio di fatto
in punto di difetto assoluto di omogeneità tra i beni in comparazione
per epoca di costruzione e per potenza), esula dal parametro invocato
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua attuale formulazione, che
richiede proprio l’omesso esame di fatto, da intendersi come fatto
storico, principale o secondario che, ove invece debitamente
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso del giudizio (cfr.
Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. lav. 9 luglio 2015, n.
14324; Cass. sez. 2, 14 giugno 2017, n. 14802).
Nel caso di specie, come è dato leggere dalla decisione impugnata, la
CTR ha dato conto di avere avuto chiara la cognizione dei costi, delle
caratteristiche tecniche, in relazione alla potenza degli impianti, ed
all’epoca di costruzione degli aerogeneratori in comparazione,
pervenendo, peraltro, al giudizio secondo il quale essi non avrebbero
potuto utilmente assurgere ad elementi idonei per la determinazione
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comma 1, n. 5, c.p.c., assume che la decisione impugnata avrebbe

della rendita catastale nel procedimento indiretto secondo il metodo
dell’approccio di costo.
Sotto il profilo della dedotta censura di violazione di norma di diritto,
occorre rilevare, per un verso, che essa è prospettata in maniera
confusa in relazione alla generica dedotta violazione dell’art. 28 del

due commi, solo il secondo dei quali si riferisce al cd. procedimento
indiretto per approccio di costo, laddove non sia possibile determinare
il capitale fondiario secondo il procedimento diretto costituito
dall’approccio reddituale per il quale (art. 28, comma 1), «Il capitale
fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all’epoca
censuaria stabilita», che «si determina, di regola, tenendo presenti i
prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe».
Lo stesso riferimento alle disposizioni della circolare n. 6/2012
dell’Agenzia del Territorio del 30 novembre 2012 non assurge ad
elemento chiarificatore della censura.
La circolare, il cui oggetto attiene alla «determinazione della rendita
catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare:
profili tecnico —estimativi» si occupa, infatti, con i relativi allegati,
dell’intera problematica in oggetto, rilevando, in particolare (pag. 4)
come la possibilità di utilizzare gli approcci reddituale e di mercato sia
fortemente limitata «dal vincolo normativo costituito dall’epoca
censuaria di riferimento, che, ormai lontana nel tempo» (biennio 198889, giusta l’art.1 comma 3, d.m. 20 gennaio 1990), «aumenta il livello
d’incertezza che caratterizza le analisi di mercato dei segmenti
immobiliari in esame».
Quand’anche poi dovesse comunque ritenersi che la censura contenga
elementi sufficienti perché sia riferita alla denuncia dell’erroneità del
procedimento indiretto di determinazione della rendita catastale
Ric. 2016 n. 08995 sez. MT – ud. 19-10-2017
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d.P.R. n. 1142/1949. Detta disposizione, come è noto, si compone di

mediante il metodo dell’approccio di costo, secondo cui (art. 28,
comma 2 del d.P.R. n. 1142/1949) «Qualora non sia possibile
determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel
precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo
di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di

rilevarsi come essa non tenga conto dei più recenti “Indirizzi operativi
in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari
destinate a centrali coliche” quali indicati dagli stessi più recenti
documenti di prassi (cfr. Allegato a AGEDP— RE Registro Ufficiale 15
marzo 2017 — I), secondo cui, nella stima catastale ante 1° gennaio
2016 degli impianti, quantunque realizzati, come nella fattispecie in
esame nel 2012, dopo cioè l’epoca censuaria di riferimento, per la
relativa componente impiantistica ai fini della stima catastale debba
essere utilizzato il costo medio infracensuario, dovendo poi i costi di
ricostruzione, come determinati, delle diverse strutture, impianti fissi e
sistemazioni esterne, essere ricondotti all’epoca censuaria delle stime
catastali (biennio 1988-89) mediante l’indice FUI pubblicato
dall’ISTXI’, attesa l’assenza di ulteriori indici dei prezzi specifici per la
tipologia di opere in esame (cfr. pagg. 17-18 del succitato Allegato).
Il ricorso principale così come proposto dall’Agenzia delle Entrate
deve essere quindi rigettato.
Quanto sopra determina l’assorbimento del ricorso incidentale con
riferimento ai primi sei motivi, in relazione ai quali esso deve essere
qualificato come condizionato, essendo venuto meno l’interesse della
controricorrente alla pronuncia sulle relative questioni, rimaste
assorbite nella decisione resa dalla CFR o rispetto alle quali, come in
punto di asserito difetto di motivazione dell’atto di rettifica della
rendita catastale, la società era rimasta soccombente.
Ric. 2016 n. 08995 sez. MT – ud. 19-10-2017
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riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari», deve

Il settimo ed ottavo motivo, con i quali la controricorrente si duole
della disposta compensazione delle spese di lite, possono essere trattati
congiuntamente.
Col settimo motivo, in particolare, la società controricorrente denuncia
violazione dell’art. 36 del d. lgs. n. 546/1992 per motivazione

c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha giustificato la disposta
compensazione delle spese di lite sulla base della sola affermazione che
«Sussistono sufficienti motivi per procedere all’integrale
compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarità della materia».
Con l’ottavo motivo, la controricorrente lamenta invece violazione
dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per
avere il giudice tributario d’appello disposto la compensazione
integrale delle spese di lite tra le parti al di fuori dei casi previsti dalla
relativa disposizione.
Se è vero che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass.
sez. 6-5, 31 maggio 2016, n. 11217) ha affermato che il riferimento alla
peculiarità della questione o della materia non è sufficiente ad integrare
una motivazione idonea a giustificare la compensazione delle spese di
lite tra le parti, in relazione ai presupposti giustificativi stabiliti dall’art.
92 c.p.c. nel testo quale richiamato dall’art. 15, comma 1, del d. lgs. n.
546/1992, quale applicabile

ratione temporis,

nondimeno, con

riferimento all’omessa motivazione, va ricordato che la mancanza di
motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi
irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice di
merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema
giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, come precisato dalle
Sezioni Unite (Cass. 22 febbraio 2017, n. 2731), «la Corte di
cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata
Ric. 2016 n. 08995 sez. MT – ud. 19-10-2017
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irrimediabilmente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,

dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di
ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2 Cost., ha il
potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di
correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”,
quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che

questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto».
Nella fattispecie in esame le gravi ed eccezionali ragioni idonee a
giustificare la disposta integrale compensazione delle spese di lite tra le
parti vanno ravvisate nell’assenza di specifici precedenti di legittimità
sulla questione di merito sottoposta all’esame del giudice tributario in
punto di determinazione della rendita catastale secondo il
procedimento indiretto dell’approccio di costo.
La sentenza impugnata va dunque confermata, quantunque con
correzione in diritto della relativa pronuncia nei termini sopra indicati.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,
cedono a carico dell’Amministrazione ricorrente, avuto riguardo alla
soccombenza largamente prevalente della stessa in relazione allo
specifico oggetto del relativo contenzioso.
Rilevato che risulta soccombente, in relazione al ricorso principale,
parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per
essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio
2012,n. 115.
Viceversa ricorrono i presupposti di legge, come da dispositivo, per il
versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso
incidentale stesso.
P.Q.M.
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giustificano in diritto la decisione assunta 1…1 sempre che si tratti di

Rigetta il ricorso principale.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale, condizionato in relazione ai
primi sei motivi, e lo rigetta in relazione al settimo ed all’ottavo
motivo.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della

Euro 3000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed
agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 cater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale stesso, a norma
del comma 1 — bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 oti.bre 2017
1 Pre

controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in

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