Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14759 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14759 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 11307-2008 proposto da:
I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C.F.
97095380586, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA n. 29 presso L’AVVOCATURA CENTRALE
2014
1553

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dall’Avvocato
MASSAFRA PAOLA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

DONNICI EMMA AMELIA;

Data pubblicazione: 30/06/2014

- intimata avverso la sentenza n. 19/2007 della CORTE D’APPELLO
DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il
19/04/2007 R.G.N. 176/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

NAPOLETANO;
udito l’Avvocato MASSAFRA PAOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 06/05/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

RG 11307-08
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Lecce, confermando la sentenza del Tribunale di
Taranto, accoglieva la domanda di Donnici Emma, proposta nei confronti
dell’INPDAP, presso cui era transita a seguito di mobilità volontaria quale
dipendente dell’allora Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni,avente

ad un diverso e superiore inquadramento (B1) rispetto a quello inferiore
attribuito da detto INPDAP.

La Corte del merito poneva a base del

decisum,

per quello che rileva in

questa sede, il rilievo secondo il quale il DPCM del 1999 andava disapplicato
in quanto contrastante con la normativa previgente rappresentata, in
particolare, dalla disciplina del trasferimento di dipendente eccedente ed,
in generale dall’art. 2103 cc e della regolamentazione del rapporto
desumibile dal contratto stipulato tra le parti.

Sicchè, secondo la Corte avendo la lavoratrice subito, con l’inquadramento
attribuito dall’INPDAP, un declassamento da un’area a ridosso di quella dei
quadri all’area più bassa delle tre aree cui erano confluite le precedenti
qualifiche presso l’INDAP, la domanda andava accolta essendo stato violato il
principio dell’equivalenza.

Avverso questa sentenza l’INPDAP ricorre in cassazione sulla base di tre
censure.
– La pare intimata non svolge attività difensiva.

1

ad oggetto la declaratoria del suo diritto, all’atto del suddetto passaggio,

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’INPDAP, deducendo violazione e falsa applicazione di

429, comma 9 0 , cpc , nonché vizio di motivazione, formula il seguente
:quesito:”se in corretta applicazione dell’art. 102 cpc anche con riferimento
,all’art. 106 cpc, nell’ipotesi in cui nel rito del lavoro il convenuto
.

chiamato a rispondere dei danni sofferti dall’attore chiede che sia chiamato
a sua volta in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua
esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa, la causa
‘vada ritenuta unica ed inscindibile”.

Con la seconda critica l’INPDAP, allegando violazione e falsa applicazione
degli artt. 1321 cc e segg. – anche con riferimento ai DPCM 18 ottobre 1999
7 novembre 2011 – 1, 6. 8 D:Lgs n. 165 del 2001, 53, comma 10, le4gge n.
449 del 1997, 4, comma 2; D.L. n. 163 del 1995, 2103 cc e 52 D.Lgs n. 165 del
2001 nonché vizio di motivazione, articola il seguente interpello:”se,
nell’ipotesi di comando ex art. 53 co.10 L.N. 449/97 e di successivo
trasferimento ed inquadramento, in applicazione di un DPCM di trasferimento
che preveda espressamente la corrispondenza della categoria o livello di
qualifica di provenienza e di destinazione del dipendente e del conseguente
– conforme provvedimento di inquadramento dell’Amministrazione ricevente, vada
sottoposta l’equivalenza dei due inquadramenti a successiva verifica”.

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norme di contratti collettivi nazionale ed in particolare dell’art. 102 , 106

k

Con la terza censura, ‘INPDAP denunciando violazione e falsa dell’art. 63
D.Lgs n. 165 del 2001 nonché vizio di motivazione, pone il seguente quesito:
se, nell’ipotesi di comando ex art. 53 co.10 L.N. 449/97 e di successivo
trasferimento ed inquadramento, un DPCM di trasferimento che preveda
espressamente la corrispondenza della categoria o livello o qualifica e di

espressa e specifica del vizio in forza del quale il provvedimento viene
ritenuto illegittimo”.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che i motivi in esame, con i quali si
deducono contemporaneamente violazione di legge e vizi di motivazione, sono
solo in parte ammissibili.
Infatti le censure non sono esaminabili in relazione al dedotto vizio di
motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l’ammissibilità
della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di
motivazione che non si traduce in una pluralità di quesiti – pur negata da
alcune sentenze di questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n.9470 e 23 luglio
2008 n.20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n.5471, Cass. 31
marzo 2009 n. 7770 e da ultimo Cass. SU 5 luglio 2011 n. 14661)- vi è di
contro il rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione ( iCass. 1
ottobre 2007 n. 2063)che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva
• omologa al quesito di diritto( cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass.
S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 10 ottobre 2007 n. 2063).
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destinazione del dipendente, possa essere disapplicato senza indicazione

Né del resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai vari quesiti di
diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio
di motivazione e quali al violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la
cpc. Tanto, d’altro canto, corrisponde alla regola

della specificità dei motivi del ricorso

ex art. 366 n.4 cpc.

De resto, non è consentito a questa Corte di sostituirsi alla parte nella
individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura (Cass.
23 marzo 2005 n. 6225).

Pertanto in difetto della relativa specificazione la denuncia deve
considerarsi limitata alla deduzione del solo vizio di violazione di legge
(Cass. 9 marzo 2009 n. 5624).
Così delimitato il devolutum a questa Corte, rileva il Collegio, quanto alla
prima censura, con la quale sostanzialmente si deduce un’omessa pronuncia
sulla richiesta di chiamata del terzo nel processo, che il motivo è
;inammissibile non avendo parte ricorrente precisato in quali termini ed in
‘aiquale atto tale richiesta è stata dedotta nel giudizio di merito.
‘ giurisprudenza di questa Corte, infatti, che affinché possa utilmente
dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da
un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o
un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o
eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel

ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con
l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di
udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al

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ratio dell’art. 366 bis

giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in
;secondo luogo, la decisività(Cass. S.U. 28 luglio 2005, n.15781).

Le altre due censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista
logico-giuridico vanno trattate unitariamente,sono infondate.

ribadito, espresso da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 503 del
12 gennaio 2011 secondo cui in materia di trasferimento dei lavoratori
dell’Ente poste alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, presso il quale
si trovava già in posizione di comando (nella specie, l’INPDAP) la verifica
compiuta dal giudice di merito sulla correttezza dell’inquadramento spettante
al lavoratore, deve essere effettuata sulla base dell’individuazione, nel
quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile
;nell’amministrazione di destinazione, della qualifica maggiormente
‘corrispondente a quelle di inquadramento prima del trasferimento senza
possibilità di intervento autoritativo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (nella specie con il D.P.C.M. 7 novembre 2000) ( per ulteriori
riferimenti V. Cass.18 maggio 2011 n. 1093, Cass.20 maggio 2011 n. 11189 e
Cass. 10 luglio 2013 n. 17117).
, quindi, corretta in diritto la sentenza impugnata la cui ratio decidendi
si fonda sulla non vincolatività del D.P.C.M. 7 novembre 2000 e sulla
conseguente necessità di procedere ad una verifica in concreto della
qualifica maggiormente corrispondente a quella di inquadramento prima del
trasferimento.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.

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L a questione, infatti, deve essere risolta alla luce del principio, qui

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte
intimata svolto attività difensiva

PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2014

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