Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14759 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 10/07/2020), n.14759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11515-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 60/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 13/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 60/23/12 pubblicata il 13 marzo 2012 la Commissione tributaria regionale della Toscana sezione distaccata di Livorno ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Livorno n. 111/02/2009 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal Fallimento dell'(OMISSIS) s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate e con il quale era stato rettificato il reddito d’impresa relativo all’anno di imposta 2003 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e art. 40, ed il volume di affari ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54. La Commissione tributaria regionale ha considerato tardiva la proposizione dell’appello avendo il destinatario ricevuto l’atto in data 2 luglio 2010, mentre il deposito della sentenza impugnata era avvenuto il 15 maggio 2009, per cui il termine per l’impugnazione era scaduto il 30 giugno 2010;

considerato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che il Fallimento dell'(OMISSIS) s.r.l. è rimasto intimato;

che con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, e conseguenziale violazione dell’art. 327 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51 e art. 38, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che gli effetti della notificazione degli atti a mezzo posta devono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, e poichè l’atto di appello in questione era stato consegnato per la spedizione in data 29 giugno 2010, e quindi prima della data del 30 giugno 2010 in cui scadeva il termine per proporre impugnazione, l’appello era ammissibile;

considerato che il motivo è fondato. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle pronunce n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, e pertanto l’appellante ha tempestivamente proposto l’appello in data 29 giugno 2010 consegnando l’atto per la spedizione, essendo questo l’obbligo impostogli, ed è, a questi fini, irrilevante la data di ricevimento da parte del destinatario successiva al termine per impugnare;

che la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana sezione distaccata di Livorno, in diversa composizione, che, adeguandosi a quanto sopra, riterrà tempestivo il ricorso e provvederà al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana sezione distaccata di Livorno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA