Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14759 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. I, 05/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato

FERRARA SILVIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CASERTA;

– intimata –

avverso il decreto n. 62/09 del GIUDICE DI PACE di CASERTA,

depositato il 13/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per l’inammissibilità;

in subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- A.F. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi illustrati con memoria – contro il decreto in data 13.3.2009 con il quale il Giudice di pace di Caserta ha respinto l’opposizione contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Caserta. Non ha svolto difese la Prefettura intimata.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1;

D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 1 e 5, art. 13, comma 2, lett. a) e comma 4 e art. 13 bis; D.P.R. n. 303 del 2004, art. 2, comma 1, e art. 10 Cost..

Deduce che non è stato consentito al ricorrente di presentare domanda di protezione internazionale.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13, e 13 bis e succ. modd.; L. n. 689 del 1981, art. 23, artt. 737 e 738 c.p.c.;

artt. 6 e 13 CEDU e artt. 24 e 111 Cost..

Lamenta che non sia stata ammessa la prova orale nè disposta d’ufficio la prova della circostanza di essere stata espulsa mentre era in attesa di presentare domanda di protezione internazionale.

2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 1 e 5 bis, art. 14, comma 5 bis e ter e artt. 24 e 111 Cost..

Nullità del procedimento e della sentenza.

Lamenta l’omessa pronuncia sul motivo di ricorso con il quale era dedotta l’erronea indicazione dell’antefatto storico e della base giuridica di riferimento della fattispecie.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. perchè non sono stati formulati i prescritti quesiti di diritto in relazione alle censure dedotte.

Nulla va disposto in ordine alle spese per l’assenza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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