Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14758 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18923/14 R.G. proposto da:

BRELIL S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall’avv. Angelo

Ciavarella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rita

Imbrioscia, in Roma, via Beethoven, n. 52;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 180/43/14 depositata in data 16 gennaio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società Brelil s.r.l., secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, propose appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate ai fini del recupero di maggiore IRES relativa all’anno d’imposta 2004.

2. I giudici di appello, premettendo che la cartella esattoriale conseguiva all’avviso di accertamento in ordine al quale sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale avevano respinto il ricorso della società, rigettarono l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado “per i motivi in essa contenuti”.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione la Brelil s.r.l., con cinque motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo rubricato “nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione di legge. Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4”, lamenta che la decisione impugnata non indica la concisa esposizione dello svolgimento del processo, le richieste delle parti e la succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto.

2. Con il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo che la sentenza impugnata è motivata per relationem alla sentenza di primo grado e non aggiunge alcun rilievo critico ed autonoma argomentazione.

3. Con il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè i giudici di appello hanno omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale aveva eccepito che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, non era applicabile alla fattispecie in esame per mancanza dei presupposti di legge.

4. Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, per non avere i giudici di appello fatto corretta applicazione della norma richiamata nella rubrica del motivo di ricorso.

Secondo la prospettazione della ricorrente, la norma richiamata induce a delimitare la responsabilità solidale del cessionario dell’azienda: a) alle imposte e sanzioni relative alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione dell’azienda e nei due anni precedenti risultanti da atti dell’amministrazione finanziaria alla data del trasferimento o risultanti dall’esistenza di contestazioni in corso; b) alle imposte e sanzioni “già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti”.

5. Con il quinto motivo denuncia nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con il ricorso introduttivo aveva contestato la mancanza di prova della preventiva escussione del cedente, ma la C.T.P. aveva omesso di pronunciarsi sulla questione; in appello aveva riproposto l’eccezione, ma la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sul punto.

6. Merita accoglimento il secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti mezzi di ricorso.

6.1. Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dall’Agenzia delle entrate in controricorso.

Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 20/03/2017, n. 7074) “quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giudice d’appello con l’indicazione della condivisione dell’affermazione del primo giudice che si è fatta propria, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell’onere di specificazione del motivo e di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l’affermazione condivisa dal giudice d’appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l’atto di appello. E’ palese che la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche. Nè si può ritenere che esse dovrebbero risultare dalla sentenza impugnata e ciò per la ragione che in tal caso non si sarebbe in presenza di motivazione per relationem, bensì di una motivazione che o si è fatta carico delle critiche e, dunque, nel rigettarle non risulta più relazionata, o non se ne è fatta carico ed allora risulta omissiva della considerazione del motivo di appello, così concretando violazione dell’art. 112 c.p.c.. Si comprende allora che inerisce allo svolgimento dell’attività di censura della motivazione per relationem enunciata dal giudice d’appello, naturalmente quando tale giudice, come nella specie, abbia indicato l’affermazione del primo giudice che ha condiviso, una necessaria puntuale indicazione della motivazione della sentenza di primo grado, che ha portato a quell’affermazione e, nel contempo, della critica che le era stata rivolta con i motivi di appello, che è necessario individuare per evidenziare che con la motivazione il giudice d’appello ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali”.

Nel caso di specie, la ricorrente, in omaggio al principio di autosufficienza, ha trascritto in ricorso sia la motivazione della sentenza di primo grado sia i motivi di gravame formulati avverso la medesima sentenza, che è necessario individuare per evidenziare che, con la motivazione resa, il giudice di secondo grado ha eluso i suoi doveri motivazionali; ne consegue che la critica alla motivazione per relationem è stata svolta in modo idoneo.

6.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che “la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cass., sez. 1, 19/07/2016, n. 14786 e negli stessi termini, fra le tante, Cass., sez. 3, 12/06/2018, n. 15187; Cass., sez. L, 5/06/2018, n. 14401; Cass., sez. 5, 30/05/2018, n. 13594; Cass., sez. L, 9/04/2018, n. 8684; Cass., sez. 2, 30/03/2018, n. 8012).

Infatti, il giudice di appello, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri, ma a condizione che la condivisione della motivazione sia stata raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione (Cass., sez. 6-5, 26/06/2017, n. 15884; Cass., sez. 6-5, 6/03/2018, n. 5209).

Al contrario, nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, omettendo di ripercorrere lo svolgimento del processo e di illustrare, sia pure in modo sintetico, i fatti oggetto di discussione e le questioni in fatto ed in diritto prospettate dalle parti, si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, di cui non ha neppure richiamato il contenuto, senza fare alcun riferimento a quanto accaduto nel corso del giudizio di appello, senza dare conto delle censure mosse alla decisione oggetto di gravame e limitandosi a fare propri i motivi contenuti nella sentenza della C.T.P., omettendo di evidenziare il necessario apprezzamento autonomo della materia controversa.

7. Sulle base delle considerazioni sopra esposte deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio per un nuovo esame alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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