Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14758 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 10/07/2020), n.14758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11509-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 144/2012 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 06/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 144/4/12 pubblicata il 6 novembre 2012 la Commissione tributaria regionale della Calabria, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro n. 398/1/10 ha annullato gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti di C.F. e con i quali era stato accertato con il metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 il reddito, rispettivamente, di Euro 40.400,15 per l’anno 2005 e di Euro 71.429,20 per l’anno 2006;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l’Ufficio si era basato solo sullo scostamento dei redditi dichiarati rispetto a quanto desumibile dal tenore di vita del contribuente negli anni considerati, senza eseguire alcun accertamento quali indagini bancarie, per verificare quanto dedotto dal contribuente;

che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi;

che con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 affermandosi la legittimità dell’accertamento sintetico svolto sulla base della capacità contributiva dimostrata dal contribuente;

che con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 2697 c.c. con riferimento all’onere della prova che incombe sul contribuente per contrastare la pretesa tributaria a seguito dell’accertamento sintetico;

che C.F. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente non ha provato l’avvenuta regolare notifica del ricorso alla controparte, non avendo prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata a mezzo posta con la quale è stato notificato il ricorso;

che il ricorso non ritualmente notificato deve essere dichiarato inammissibile per difetto della formazione del contraddittorio;

che nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita;

che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico del soccombente, del versamento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito;

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020

Depositato in cancelleria il 10 luglio 2020

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