Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14757 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12476/2012 proposto da:

B.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO NICOLIN

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.S., BO.MA., BO.AL., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE GUELI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANCARLO ROSSATO in virtù di procura a

margine del controricorso;

G.M., Z.G., BO.GI., A.M.,

Z.A., A.P., A.F., G.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V. CICERONE 49, presso lo studio

dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VIELMO DUO’, EMANUELA DUO’ in virtù di

procure speciali in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BO.GI., G.U., G.N., Z.B.,

F.C., RAG. B.U., B.S., B.A.,

B.L., P.R., P.D., PE.RI.,

P.P., P.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato De Marsi Fabrizio per delega dell’Avv. Bernardini

per i controricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 26/9/1987, Bo.Pi. ed i fratelli Gi., figli della defunta Bo.Ma., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo, B.G., M.G., L., U., S. ed A., nonchè Bo.An., Bo.Ma., Al. e Graziella, figli di Bo.An., e Bo.Gi., figlio di Bo.Vi., assumendo che la zia B.M., deceduta il (OMISSIS), aveva disposto del suo patrimonio con tre testamenti olografi che deducevano essere falsi, in quanto non scritti dalla testatrice. Aggiungevano altresì che alla defunta era succeduto anche il marito Bo.An., del quale gli attori ed alcuni dei convenuti, erano eredi, così che una volta esclusa la successione testamentaria, la quota di due terzi del patrimonio ereditario sarebbe stata di loro spettanza.

In via ancora più subordinata, e per l’ipotesi in cui i testamenti, con i quali numerosi beni appartenenti alla de cuius erano lasciati ai convenuti B., fossero stati reputati validi, instavano per la riduzione delle disposizioni mortis causa, in quanto lesive della quota di riserva spettante al loro dante causa, disponendo la divisione giudiziale dei beni, con la condanna del convenuto B.M.G. all’immediato rilascio della quota di spettanza degli attori, oltre al risarcimento del danno ed al rendiconto dei frutti percetti.

Si costituivano i convenuti che contestavano la fondatezza della domanda, ed in particolare l’odierno ricorrente assumeva di essere legittimamente nella detenzione del fondo, in virtù di contratto di affitto concluso sin dal 1982 con gli zii.

All’esito dell’istruttoria, consistita nell’espletamento di una CTU grafologica e di una CTU estimativa dei beni, il Tribunale di Rovigo con la sentenza non definitiva n. 721 del 19 dicembre 2006, dichiarava estinte per tacita rinuncia le domande concernenti la falsità delle schede testamentarie, ma accertava che le stesse ledevano la quota di legittima del defunto marito della de cuius, attribuendo le quote dell’asse relitto come da dispositivo; inoltre condannava B.M.G. all’immediato rilascio in favore degli eredi di Bo.An. dei fondi rurali ubicati nel comune di Badia Pol facenti parte del compendio ereditario.

Proposto appello da parte di B.M.G., la Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 4 del 3 gennaio 2012 rigettava l’impugnazione confermando integralmente la sentenza appellata.

Dopo aver disatteso il primo motivo di appello, con il quale ci si doleva che fosse stata pronunziata l’estinzione del giudizio relativamente alle domande concernenti l’autenticità dei testamenti della defunta, ritenendo che effettivamente doveva ritenersi che tale domanda fosse stata abbandonata da parte degli attori nel corso del giudizio di primo grado, disattendeva anche il secondo motivo di appello con il quale si sosteneva che la domanda di riduzione proposta in via subordinata dagli attori dovesse essere dichiarata inammissibile ex art. 564 c.c., per non avere gli attori accettato l’eredità con beneficio di inventario, atteso che la relativa domanda era stata avanzata nei confronti di soggetti non chiamati come coeredi, bensì aventi la qualità di semplici legatari.

La Corte veneta, invece, riteneva che fosse da condividere la conclusione del Tribunale per la quale già con i primi due testamenti recanti la data del 10/12/1970, la B. aveva istituito il marito ed i nipoti quali eredi, con l’attribuzione in favore degli stessi di determinati beni di sua proprietà, dovendosi poi aggiungere che il successivo testamento del 1984 si limitava a ridurre le disposizioni in favore del coniuge, con un incremento di quelle in favore del nipote M.G..

Tuttavia in tutti i testamenti emergeva in maniera inequivoca, come confermato anche dalle espressioni letterali utilizzate, la qualificazione dei beneficiari in termini di eredi, non essendovi quindi ragioni valide per accedere alla diversa interpretazione sostenuta dall’appellante.

Quindi dopo avere disatteso le doglianze concernenti l’esatta individuazione e stima dei beni relitti, disattendeva altresì il terzo mezzo di gravame, con il quale ci si lamentava della mancata declaratoria di incompetenza sulla domanda di rilascio dei terreni in (OMISSIS), formulata dagli attori nei confronti dell’appellante, il quale aveva sempre dedotto l’esistenza di un rapporto di affitto agrario, il cui accertamento è riservato alla competente Sezione specializzata agraria.

Ed, infatti, osservava la Corte distrettuale che emergeva ictu oculi l’inesistenza del dedotto contratto agrario, avendo la parte prodotto dei documenti formati dalla stessa parte ovvero delle autocertificazioni, privi pertanto di valenza probatoria, dovendosi concordare quindi con il Tribunale rodigino circa la scelta di disattendere l’evidentemente infondata eccezione di incompetenza.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso B.M.G. sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memorie ex art. 378 c.p.c..

G.U., G.B., Z.G., Z.B., Z.A., Bo.Gi., A.P., A.M., A.F., Bo.Ma., Bo.Al. e V.S. hanno resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 588 e 564 c.c., assumendosi che ove la Corte distrettuale avesse correttamente interpretato le schede testamentarie della de cuius, non sarebbe che potuta pervenire alla conclusione per la quale le stesse attribuivano al ricorrente esclusivamente un legato, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dell’azione di riduzione per la mancata accettazione dell’eredità da parte degli attori con il beneficio di inventario.

La corte di merito, infatti, nel confermare la conclusione del Tribunale, secondo la quale il ricorrente era da reputarsi erede della de cuius, ha affermato che la soluzione prescelta privilegiava la lettera della legge, lo spirito della volontà espressa dalla testatrice nei suoi tre atti testamentari, peraltro così interpretata dallo stesso appellante nel confezionare la dichiarazione di successione della zia.

Ed, infatti, con i testamenti recanti la data del 10/12/1970, la B. aveva istituito eredi ex re certa, assegnando con il primo al marito tutti i beni mobili ed immobili siti in (OMISSIS), mentre con il secondo aveva assegnato ai nipoti ex fratre i terreni siti in (OMISSIS), gravati dell’usufrutto in favore del coniuge. Infine con il testamento del 1984, aveva ridotto le disposizioni in favore del marito, attribuendo la metà degli immobili in (OMISSIS) al nipote M.G., già in precedenza nominato erede. Orbene, prosegue la Corte di merito, in tutti gli atti la de cuius qualifica come eredi i beneficiari della attribuzioni, dividendo tra gli stessi i suoi beni, sicchè non vi sono elementi per disattendere l’espressa volontà della testatrice sul punto, non concorrendo elementi fattuali o logici per ravvisare l’attribuzione dei singoli beni in favore dei nipoti come avvenuta a titolo di legato, trattandosi in realtà di assegnazioni intese a comporre le quote dell’eredità relitta.

Osserva il ricorrente che in realtà il terzo testamento non contiene il termine ” erede” e che in ogni caso, rispetto alla qualifica formale adottata dalla testatrice deve prevalere la necessità di indagare quale fosse la reale ed effettiva volontà, alla luce del contenuto intrinseco della disposizione testamentaria.

Inoltre non poteva esser valorizzata l’affermazione dei giudice di appello secondo cui deponeva per l’istituzione di erede la circostanza che con le assegnazioni dei beni effettuata con i testamenti, era stato esaurito l’asse ereditario, poichè in tal modo veniva dato rilievo ad un elemento estraneo alla scheda testamentaria, trascurandosi la possibilità che il contenuto di un testamento si esaurisca in sole disposizioni a titolo particolare.

In realtà, dalla lettura delle schede emergerebbe che solo il marito era stato istituito come erede, e che pertanto in ossequio al dettato dell’art. 588 c.c., la presenza di un lascito di un bene determinato, deve di norma reputarsi corrispondere ad un legato.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e sempre in merito alla corretta qualificazione della natura giuridica delle attribuzioni disposte con i detti testamenti, essendosi trascurata in particolare la circostanza che gli stessi appellati, nei loro scritti difensivi in grado di appello, avevano riconosciuto in capo al ricorrente la qualifica di legatario.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta del pari la motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la Corte veneta non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali era pervenuta ad interpretare i testamenti come idonei a dar vita ad institutiones ex re certa in mancanza di un’espressa volontà della testatrice di assegnare i beni come quota del patrimonio. Inoltre la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto, da un lato valorizza l’argomento secondo cui con i testamenti la de cuius aveva esaurito tutti i suoi beni, aggiungendo subito dopo che non risultavano disposizioni testamentarie relative alla sorte del denaro, contraddicendo quanto poco prima sostenuto.

2. I primi tre motivi, i quali nel loro complesso mirano ad inficiare la correttezza della decisone impugnata, laddove ha inteso confermare la qualificazione quale erede del ricorrente, attesa la loro connessione devono essere esaminati congiuntamente, ma vanno in ogni caso disattesi.

La vicenda ha imposto la disamina di ben tre testamenti redatti dalla de cuius.

I primi due, che recano la medesima data (10/12/1970) prevedono, quanto al primo, la nomina come “erede” delle sostanze mobili e dello stabile sito in (OMISSIS), del marito della testatrice, Bo.An., e quanto al secondo la nomina come “eredi” in parti eguali della proprietà sita in (OMISSIS), dei nipoti, figli dei fratelli della de cuius, B.N. e G., con l’attribuzione dell’usufrutto delle stesse proprietà in favore del marito.

Infine, con il terzo testamento recante la data del 2 gennaio 1984, si disponeva che la metà della casa (immobile sito in (OMISSIS)) fosse del solo nipote M.G., oltre metà corte, cantina e magazzino.

La Corte di Appello, confermando sul punto quanto già sostenuto dal Tribunale, ha affermato che appariva pacifica l’institutio ex re certa del marito e dei nipoti (tra i quali rientra anche l’odierno ricorrente) con i primi due testamenti, atteso che con il testamento più recente, la de cuius si era limitata solo a ridurre le disposizioni in favore del marito a vantaggio del nipote M.G..

Ha quindi evidenziato che in tutti e tre i testamenti la B. qualificava i beneficiari della disposizioni siccome eredi, dividendo in sostanza i beni tra gli stessi, di guisa che non vi erano elementi per poter disattendere l’espressa volontà della testatrice allorquando procede a tale qualificazione, mancando elementi di segno contrario per addivenire alla diversa soluzione proposta dall’appellante, secondo cui in realtà ai nipoti fossero stati lasciati dei semplici legati.

Una volta riassunte le argomentazioni spese dal giudice di merito per giustificare la soluzione in favore dell’istituzione di erede della previsione testamentaria, reputa il Collegio che le stesse non appaiano sindacabili in questa sede, in quanto frutto di un ragionamento connotato dai criteri della logicità e della coerenza intrinseca, ed immune in quanto tale dalle censure formulate dal ricorrente.

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui (cfr. da ultimo Cass. 25 ottobre 2013 n. 24613) in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“institutio ex re certa”) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. In ogni caso l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (conf. Cass. 13 giugno 2007 n. 13835; Cass. 1 marzo 2002 n. 3016).

In particolare (cfr. Cass. 12 luglio 2001 n. 9467) tale indagine deve essere sia di carattere oggettivo, riferita cioè al contenuto dell’atto sia di carattere soggettivo, riferita all’intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tale duplice indagine – che è di competenza del giudice del merito ed i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati – può stabilirsi se attraverso l’assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicchè la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l’istituzione nell'”universum ius” (sicchè la successione è a titolo di legato).

La sentenza impugnata, ad avviso del Collegio, risulta essersi conformata ai suddetti principi, avendo compiuto entrambe le verifiche. Quanto a quella di natura oggettiva, ha per l’appunto valorizzato il tenore letterale dell’espressione utilizzata nel testamento, e soprattutto la circostanza che con le disposizioni testamentarie veniva ad esaurirsi la gran parte del patrimonio della testatrice, o perlomeno la componente immobiliare (che è indubbiamente quella di maggior valore, di modo che deve escludersi la denunziata contraddittorietà della motivazione di cui al terzo motivo di ricorso).

Peraltro tale valutazione appare supportata anche dall’utilizzo, sicuramente nei primi due testamenti, dei lemmi “erede” ed “eredi”, seguito dalla concreta attribuzione di beni, che porta indiscutibilmente a deporre per una consapevole scelta del termine da parte della testatrice, in quanto ritenuto conforme l’intento al significato giuridico dell’espressione verbale.

E’ pur vero che nel terzo testamento non viene ripresa la parola “erede”, ma avendo tale atto riguardato solo i beni siti in (OMISSIS), poichè il ricorrente era uno dei nipoti ex frate, espressamente designati come eredi con il secondo testamento, anche a voler accedere per ipotesi alla conclusione secondo cui con il terzo testamento si sia disposto solo di un legato, questi però conserverebbe in ogni caso la qualità di erede, unitamente ai fratelli ed ai cugini, per effetto dell’attribuzione dei beni siti in (OMISSIS), oggetto del testamento del 1970.

Ma in ogni caso, anche la conclusione secondo cui il terzo testamento sarebbe idoneo a confermare la attribuzione dei beni in (OMISSIS) a titolo di erede, appare frutto di un ragionamento del giudice di merito connotato da logicità e coerenza che lo sottrae al sindacato di questa Corte, avendo la sentenza impugnata messo in correlazione l’ultimo atto mortis causa con quanto contenuto nei più remoti, ed attribuendo allo stesso una finalità correttiva delle attribuzioni patrimoniali, in melius, per quanto concerne il ricorrente, ed in peius, per il coniuge della testatrice, ma lasciando in ogni caso immutata la già attribuita qualificazione di eredi per entrambi.

Nè può addursi, come omessa disamina di un fatto decisivo, la circostanza che la Corte abbia trascurato il fatto che gli stessi appellati, nei loro scritti difensivi in secondo grado, avrebbero riconosciuto la qualità di legatario in capo al ricorrente, occorrendo a tal fine evidenziare che il riconoscimento al più può concernere i fatti materiali, ma non può estendersi alle qualificazioni giuridiche che evidentemente competono al giudice, ancorchè sulla scorta dei fatti allegati e documentati.

Inoltre non appare idonea a denotare un’insufficienza motivazionale la circostanza che la testatrice in realtà non avrebbe disposto di tufi i suoi beni, non potendo trovare condivisione l’assunto di parte ricorrente secondo cui potrebbe configurarsi una valida istituzione di erede ai sensi dell’art. 588 c.c., solo laddove si venga a disporre dell’intero patrimonio ereditario, in quanto non può reputarsi escluso dalla stessa formulazione della norma in questione, che l’attribuzione della qualità di erede in conseguenza dell’assegnazione di singoli cespiti ereditari possa avvenire anche per una quota, potendosi ipotizzare il concorso tra un’istituzione di erede manifestata in maniera espressa ed una institutio ex re certa, concorso nel quale la concreta fissazione della misura delle rispettive quote avvenga proprio in ragione della determinazione del valore del bene assegnato, in proporzione al valore dell’intero asse ereditario.

Peraltro, la tesi fatta propria dal ricorrente, e che imporrebbe necessariamente l’attribuzione di tutte le singole componenti ereditarie, pena la qualificazione delle attribuzioni in termini di legati, non appare compatibile con il principio di recente affermato da questa Corte nella recente sentenza dell’11/6/2015 n. 12158, la quale rimeditando un risalente orientamento, ha stabilito che in tema di delazione dell’eredità, non ha luogo la successione legittima agli effetti dell’art. 457 c.c., comma 2, in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione “ex re certa”, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. L’operatività del principio della vis expansiva della istitutio ex re cena presuppone evidentemente che il testamento non abbia esaurito con le attribuzioni di beni determinati l’intero asse ereditario, e che pertanto anche i beni di cui non si è disposto espressamente, debbano essere devoluti agli eredi o all’erede la cui chiamata non avvenga mediante formale attribuzione del titolo da parte del testatore, ma in maniera implicita attraverso l’assegnazione di determinati beni.

Del pari argomentata e coerente risulta la verifica condotta da parte dei giudici di appello circa l’elemento soggettivo, essendosi ritenuto che lo stesso emergesse in maniera evidente proprio dalle espressioni utilizzate, e dall’intento di ripartire con i primi due testamenti (e fatti salvi i correttivi di cui all’ultimo testamento) il proprio patrimonio immobiliare tra marito e nipoti.

In conseguenza del rigetto dei motivi attinenti alla corretta interpretazione e valutazione delle disposizioni testamentarie della de cuius, emerge altresì l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 564 c.c., posto che, una volta confermata la qualità di coerede in capo al ricorrente, l’esercizio dell’azione di riduzione nei suoi confronti non può reputarsi condizionato dalla preventiva accettazione beneficiata.

3. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia la violazione delle norme in tema di competenza, ed in particolare l’errore della Corte distrettuale laddove ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva omesso di dichiarare la propria incompetenza in favore di quella della sezione specializzata agraria, in merito alla richiesta del convenuto di accertare, al fine di respingere la domanda attorea di rilascio dei fondi rurali siti in (OMISSIS), l’esistenza di un rapporto di affitto agrario, asseritamente intercorso con la de cius ed il marito a far data dal 1982.

La Corte veneta ha disatteso il motivo di appello a suo tempo proposto, osservando che andava condivisa la valutazione di manifesta infondatezza dell’eccezione sollevata dall’appellante, in quanto il rapporto agrario andava ritenuto ictu oculi inesistente, attese le gravi lacune probatorie nella deduzione della parte.

Infatti, la dedotta vigenza di un contratto di fitto si fonderebbe esclusivamente su documenti confezionati dallo stesso appellante (autocertificazioni o contratti stipulati dal B. con terzi) che non sono in grado di documentare l’avvenuta stipula di un contratto con gli originati proprietari.

Assume al contrario il ricorrente che in realtà la decisione gravata avrebbe disatteso l’eccezione di incompetenza effettuando una valutazione nel merito che invece pertiene in maniera esclusiva alla detta sezione specializzata, e che in ogni caso avrebbe mal valutato i documenti prodotti, il cui contenuto non può che portare ad affermare la sussistenza del contratto agrario.

Il motivo è infondato.

Ed, invero, costituisce principio costantemente affermato da questa Corte, quello secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 18111/2015) nel caso di domanda di rilascio di bene immobile asseritamente occupato “sine titulo”, quando il convenuto spieghi domanda riconvenzionale di accertamento di un rapporto di affittanza, la competenza per materia sull’accertamento positivo o negativo del rapporto agrario impone, salvo che la domanda riconvenzionale risulti “prima facie” infondata, la rimessione dell’intera controversia al giudice specializzato, inerendo entrambe le pretese all’accertamento della natura dell’unico rapporto, con conseguente nesso pregiudicante per incompatibilità (in termini anche Cass. n. 2069/2015, a mente della quale l’infondatezza “prima facie” dell’eccezione di incompetenza in questione sollevata da una delle parti deve ritenersi sussistente, tra l’altro, allorchè l’eccezione medesima risulti in insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e di diritto operata dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto quali la specifica natura, la data di inizio, il corrispettivo, l’oggetto; Cass. n. 22895/2005; Cass. n. 4786/2001).

Reputa il Collegio che la sentenza gravata abbia fatto corretta applicazione del suesposto principio, ravvisando, secondo una valutazione in fatto, insuscettibile di censure in sede di legittimità, l’inidoneità della documentazione prodotta a fornire il fumus dell’esistenza del dedotto rapporto agrario (non apparendo frutto di una valutazione irrazionale ovvero illogica l’affermazione secondo cui i documenti, anche riprodotti in ricorso siano in realtà provenienti dalla stessa parte – si pensi, oltre ai libretti UMA che attestano solo il prelievo di gasolio ad uso agricolo, senza specificare a che titolo avvenisse la coltivazione, anche al contratto di vendita di prodotti agricoli, laddove il termine affitto è frutto di una volontà dello stesso B., mancando una riferibilità della stessa ai concedenti ovvero alle odierne controparti).

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti G.U. più altri delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge, ed al rimborso in favore dei controricorrenti Bo.Ma. più altri delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura pari al 15% sui compensi ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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