Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14757 del 15/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14757 Anno 2015
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 15582-2010 proposto da:
COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’Avvocato SALVATORE MODICA (avviso
postale ex art. 135) giusta delega in calce;
– ricorrente –

2015

contro

1392

NIMAR SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL
FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
PALMERI, che lo

rappresenta

e difende unitamente

Data pubblicazione: 15/07/2015

all’avvocato ANGELO CUVA giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 56/2009 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 22/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2015 dal Consigliere Dott. MARINA

udito per il controricorrente l’Avvocato PALMERI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

MELONI;

Svolgimento del processo

Il Comune di Palermo aveva notificato a Nimar srl

dovuta per l’anno 2005 chiedendo il pagamento della
somma complessiva di C 3.054,62.
La Nimar srl impugnava la cartella di pagamento
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo la quale accoglieva il ricorso con sentenza
confermata, su appello del Comune, dalla
Commissione Tributaria regionale della Sicilia.
I giudici di appello ritenevano infatti illegittima
la diversificazione delle tariffe tra esercizi
alberghieri e locali adibiti ad uso di civile
abitazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria

una cartella di pagamento relativa alla Tarsu

regionale della Sicilia ha proposto ricorso per
cassazione il Comune di Palermo con un motivo, e la
Nimar srl ha resistito con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il Comune di Palermo
lamenta

e

violazione

falsa

applicazione

1

e

lett.C) D.Lgs 507

dell’art. 68 comma 2

del 1993 in riferimento all’art. 360 comma l n.3
cpc perché il giudice di appello ha ritenuto
illegittima l’applicazione di tariffe
differenziate agli immobili adibiti ad alberghi

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
art. 49, comma 8 sancisce che la tariffa è
determinata dagli enti locali e pertanto appare
legittimo per un Comune introdurre una tariffa
differenziata per fasce di utenza – quella
domestica e quella non domestica e quindi la
diversificazione tariffaria, tra i locali ad uso
abitativo e quelli destinati ad esercizi
alberghieri risulta essere legittima.
Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 5,
Sentenza n. 5722 del 12/03/2007 per cui: “In
tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera
comunale di approvazione del regolamento e delle
relative tariffe, in cui la categoria degli
esercizi alberghieri venga distinta da quella
delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una

2

rispetto a quelli adibiti a civile abitazione.

tariffa

notevolmente

superiore

applicabile a queste ultime:

a

quella

la maggiore

capacità produttiva di un esercizio alberghiero
rispetto ad una civile abitazione costituisce

da un esame comparato dei regolamenti comunali
in materia, ed assunto quale criterio di
classificazione e valutazione quantitativa della
tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
senza che assuma alcun rilievo il carattere
stagionale dell’attività, il quale può
eventualmente dar luogo all’applicazione di
speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla
discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti
tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma
secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra
gli elementi di riscontro della legittimità
della delibera, non vanno d’altronde riferiti
alla differenza tra le tariffe applicate a
ciascuna categoria classificata, ma alla
relazione tra le tariffe ed i costi del servizio
discriminati in base alla loro classificazione
economica.”
E’ manifestamente infondata la questione di
legittimità

costituzionale,
3

per

pretesa

infatti un dato di comune esperienza, emergente

violazione

degli

articoli 3 e 53

della Costituzione sollevata dalla Nimar srl nel
controricorso e ribadita nella memoria
depositata. Infatti l’art. 3 della Costituzione
prescrive che situazioni uguali o similari siano

Costituzione prescrive che la contribuzione alla
spesa pubblica attraverso il pagamento dei
tributi debba avvenire in base alla effettiva
capacità contributiva dei soggetti passivi.
Ambedue gli articoli

non appaiono

violati

considerato che, come afferma il precedente il
questa Corte sopra indicato, “_costituisce un
dato di comune esperienza la maggiore capacità
produttiva di un esercizio alberghiero rispetto
ad una civile abitazione, e di tanto ci si può
agevolmente convincere attraverso un esame
comparato dei regolamenti comunali in materia,
nei quali la categoria degli esercizi
alberghieri è distinta da quella delle civili
abitazioni e la tariffa applicata ai primi è
notevolmente superiore alla tariffa applicata
alle seconde.”
Irrilevante

è

anche

il

riferimento

alla

stagionalità dell’attività alberghiera, la quale
può eventualmente dar luogo alla applicazione di
4

trattate in modo uguale mentre l’art.53 della

speciali

di imposta che,

riduzioni

tuttavia, restano nella assoluta discrezionalità
dell’ente impositore.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso
proposto. La sentenza impugnata deve essere

decisa nel merito ex art.

384 cpc non

richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese dei gradi del giudizio di merito
e di legittimità, stante l’evolversi della
vicenda processuale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le
spese di giudizio dei gradi di merito e di

cassata senza rinvio e la causa può essere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2015

legittimità.
Il Fun4ofa4o 9ydziario
MarcII1 IJA&M ONA

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 10/4/2015

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