Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14757 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 10/07/2020), n.14757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1072-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata/in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

S.R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CUTELLE’,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1265/2015 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 29/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. in causa relativa alla legittimità del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in forza del quale un immobile di proprietà di S.R.G. e per cui quest’ultima aveva proposto, con procedura Docìa, l’accatastamento nella categoria D/8 con una determinata rendita, era stato accatastato in detta categoria con rendita superiore in forza di relazione sintetica di stima allegata allo stesso provvedimento, la commissione tributaria provinciale di Bari dichiarava che, al contrario di quanto sostenuto dalla contribuente, il provvedimento doveva ritenersi motivato, diceva di essere impossibilitata a prendere in considerazione gli elementi addotti dalla contribuente (relativi alle caratteristiche strutturali e alla ubicazione dell’immobile, in comparazione con altri similari) per contestare la rendita definita dall’ufficio e per ribadire la correttezza della rendita indicata con Docfa e rideterminava la rendita in misura compresa tra quella indicata dalla contribuente e quella accertata, in conformità alla proposta fatta in corso di causa dall’Agenzia a fini conciliativi;

2. la commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 1265 del 29 maggio 2015, riformando la decisione di primo grado, dichiarava il provvedimento illegittimo per difetto di motivazione;

3. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di tale sentenza sostenendo contrasti con la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7,L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2 convertito dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 in relazione al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, nonchè con la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 335 e 336, e L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58;

4. la contribuente propone ricorso incidentale condizionato chiedendo che, in caso di accoglimento del ricorso, la causa sia rimessa al giudice del merito per la decisione sulla questione, rimasta assorbita, dell’illegittimità della pronuncia del giudice di primo grado secondo cui lo stesso era impossibilitato a valutare gli elementi addotti da essa contribuente per contestare la rendita come stimata dall’Agenzia;

5. la contribuente ha depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato. La Corte ha statuito che “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. Procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità’ concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione” (Cass. n. 17917 del 09/07/2018). La commissione tributaria regionale della Puglia, annullando il provvedimento de quo sul presupposto che lo stesso, fondato su una relazione sintetica di stima, era da ritenersi illegittimo perchè, come dedotto dalla contribuente, mancante di riferimenti agli atti relativi agli immobili presi a comparazione e dunque carente sotto il profilo motivazionale, ha deciso in modo divergente dalle superiori statuizioni della Corte;

2. il ricorso deve essere accolto;

3. il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). Esso propone una censura diretta non contro una statuizione sfavorevole della sentenza di merito bensì relativa ad una questione su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendola assorbita e sulla quale, quindi, manca la soccombenza (che fonda l’interesse all’impugnazione). Resta la possibilità di riproporre la questione medesima al giudice del rinvio (tra molte conformi, Cass. n. 22095 del 22/09/2017; Cass. n. 4472 del 07/03/2016; Cass. n. 574 del 15/01/2016);

4. per effetto dell’accoglimento del ricorso principale la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria della Puglia in diversa composizione per l’esame della questione riproposta in questa sede dalla controricorrente sotto forma di ricorso incidentale condizionato;

5. il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese dell’intero giudizio;

6. all’inammissibilità del ricorso incidentale consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della controricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, , se dovuto;

PQM

accoglie il ricorso principale;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia in altra composizione;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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