Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14756 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. I, 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21288-2008 proposto da:

S.E.C. SOCIETA’ ESERCIZIO CANTIERI S.P.A., in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CANINA 6, presso

l’avvocato PAVIOTTI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO S.E.C. S.P.A., in persona del Curatore dott.

D.P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso l’avvocato SASSANI BRUNO N., che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUISO FRANCESCO P., giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17343/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

depositata il 25/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PAVIOTTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato LUISO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società SEC Esercizio Cantieri s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere la revocazione della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 17343 depositata il 25 giugno 2008 nei ricorsi nn. 5822/07 e 8416/07 che ha dichiarato estinto per rinuncia il primo ricorso e respinto l’altro.

L’intimato fallimento della SEC in persona del curatore in carica ha resistito con controricorso deducendo l’inammissibilità del ricorso.

Il Consigliere rei. ha depositato relazione con cui ha rimesso gli atti al Presidente della sezione per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Il collegio ha quindi rimesso gli atti alla pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi dedotti nel ricorso, la ricorrente ascrive a questa Corte:

1.- Svista percettiva immediatamente riscontrabile per aver supposto fatti non costituenti punti controversi la cui verità è esclusa dagli atti di causa, avendo affermato che i ricorrenti SEC e Pozzo nel primo motivo di ricorso per cassazione non avevano precisato quali fossero i documenti non formalmente acquisiti al processo sui quali la Corte d’appello di Firenze, in sede di rinvio, aveva fondato la decisione impugnata.

Tali documenti risultano invece indicati a pag. 20 del ricorso n. 5822/07, e sono rappresentati dagli atti (all. n. 29) prodotti dal curatore fallimentare a corredo della sua comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, svoltosi a seguito di precedente statuizione di questa Corte che aveva cassato la sentenza pronunciata dalla medesima Corte territoriale n. 1047/02 e consistono, nelle due relazioni del curatore fallimentare (OMISSIS) antecedenti al giudizio d’appello, nella dichiarazione dell’autorità portuale di La Spezia di decadenza dalla concessione del cantiere Oram del 27 novembre 2000, nella fotocopia di documento in lingua inglese, nelle due certificazioni del Tribunale di Lucca.

2.- Errore revocatorio consistente nell’errato presupposto che tali documenti, non potendo essere prodotti in primo grado perchè all’epoca inesistenti, siano stati legittimamente ammessi nel giudizio d’appello, laddove è invece pacifico che furono acquisiti agli atti solo nel giudizio di rinvio, nel quale non avrebbero potuto trovare ingresso.

Tale errata percezione ha precluso la declaratoria d’inammissibilità della relativa produzione, che rappresenta punto non controverso.

3.- Ulteriore svista percettiva consistita nell’aver affermato che la Corte d’appello fiorentina non aveva posto a fondamento della sua decisione fatti sopravvenuti emergenti dai documenti prodotti in sede di rinvio, la cui acquisizione era inammissibile.

Il fallimento resistente deduce l’inammissibilità del ricorso; in memoria difensiva, in particolare, rileva che gli errori revocatori denunciati in ogni caso non sono decisivi.

La vicenda processuale si è scandita in plurime fasi:

Il Tribunale fallimentare di Lucca dichiarò il fallimento della società SEC con sentenza 24 novembre 2000.

Il dott. Pozzo, legale rappresentante della società, propose innanzi al medesimo organo quattro opposizioni: Le prime tre per chiedere la conversione del fallimento nella procedura d’amministrazione straordinaria; la quarta per ottenere la revoca del fallimento.

Quest’ultima venne dichiarata inammissibile per tardività, con sentenza 10 aprile/3 maggio 2001.

La decisione, impugnata con rispettivi gravami da entrambe le parti innanzi alla Corte d’appello di Firenze, venne confermata con sentenza n. 1047/02 che ribadì l’inammissibilità dell’opposizione tesa alla revoca del fallimento.

La SEC propose ricorso per cassazione che venne accolto con sentenza n. 18620/2003 con cui questa Corte, ritenuta ammissibile l’opposizione, dispose il rinvio innanzi alla Corte territoriale per l’esame dei motivi di merito dedotti a suo sostegno.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1482/2006, respinse l’opposizione.

La Corte di Cassazione, infine, con la sentenza di cui ora si chiede la revocazione, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla SEC avverso quest’ultima decisione sostenendo:

1.- che la critica fondata su asserita violazione da parte del giudice del gravame del divieto del jus novum, sancito nell’art. 345 c.p.c., difettasse di autosufficienza non risultando indicati nel motivo i documenti non formalmente acquisiti in sede di rinvio, sui quali la Corte d’appello avrebbe fondato la sua conclusione;

2.- che sarebbe pacifico che i documenti, siccome precedentemente inesistenti, furono legittimamente ammessi in fase d’appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c.;

3.- esclusi gli errores in procedendo, che la decisione impugnata si fonda non già sull’impossibilità di completare le navi in costruzione, ma sul fatto che, essendo risultata insolvente la società controllata ORAM non avrebbe potuto completare le navi secondo l’originario progetto, alla cui attuazione era collegato l’ingente finanziamento, di circa L. 50 miliardi, promesso alla SEC dalle banche. E questo apprezzamento di fatto non è censurabile.

Quest’ultima affermazione esprime la ratio decidendi, decisiva nell’economia della statuizione.

La ricorrente riferisce a questa sintesi ricostruttiva l’errore denunciato col terzo motivo, che per esigenze di logica priorità merita esame preliminare, configurando quale svista percettiva l’aver escluso da parte della Cassazione che il giudice del rinvio avesse fondato la sua decisione sui fatti emersi dai documenti prodotti inammissibilmentè in quella sede. L’interpretazione offerta da questa Corte del nucleo fondante la decisione dell’organo di merito sarebbe stata determinata dall’errore revocatorio ,consistito nel non aver rilevato che l’organo di rinvio aveva invece valorizzato la circostanza riferita apprezzandola nel coacervo degli altri fatti che, benchè irritualmente acquisiti al bagaglio istruttorio, vennero fatti oggetto dell’esame critico, di cui pur si da atto nel tessuto motivazionale della sentenza stessa. Col corollario che sarebbe frutto di mera svista l’affermazione dell’esaustività della circostanza evidenziata, il cui rilievo preminente, ad avviso dei giudici di legittimità, ha ridimensionato, sino a comportarne la non decisività, il rilievo probatorio delle ulteriori circostanze, perchè assorbite alla luce degli effetti dell’insolvenza della ORAM sulle possibilità di ripresa e prosecuzione dell’impresa della società fallita. Tanto in contrasto con l’iter logico ed argomentativo fondante la statuizione assunta dalla Corte d’appello, emergente dalla sua motivazione.

La denuncia così argomentata introduce indagine in ordine ad un error in judicando in cui sarebbe incorsa questa Corte, che è ipotesi estranea al paradigma del combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, che ammette la revocazione delle sentenze della Cassazione, ma solo se il motivo di revocazione rappresenta un errore percettivo consistente nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, perchè tale falsa percezione della realtà, consistente in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, avrebbe portato ad affermare o a supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti stessi e documenti risulti positivamente accertato.

In nessun modo è configurabile errore revocatorio se il motivo coinvolge l’attività valutativa del giudice di legittimità in ordine a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (per tutte Cass. n. 8180/2009), tanto meno in ordine alla ricostruzione della ratio della decisione oggetto del suo esame e dell’iter logico che avrebbe espresso il convincimento del giudice del merito sulla base della valutazione della rilevanza degli elementi di prova considerati, ovvero della preminenza dell’uno rispetto all’altro. La discrepanza tra la lettura critica che la Corte di legittimità abbia offerto del contenuto e della ratio della statuizione impugnata ed il suo senso effettivo, percepibile in senso difforme dall’articolazione della sua trama motivazionale, può concretare un ipotetico errore di diritto commesso nello scrutinio sul decisum che attiene però all’area ragionevolmente insindacabile dell’attività valutativa ad essa rimessa, non denunciabile con alcun mezzo. Il motivo in esame è argomentato in quest’ultima inammissibile prospettiva. Individuando nella pronuncia di questa Corte un’errata esegesi del contenuto decisorio della statuizione della Corte d’appello scrutinata, ne denuncia un evidente errore di giudizio. Ne discende la declaratoria della sua inammissibilità.

Resta travolta l’indagine sui primi due motivi.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA