Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14756 del 15/07/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14756 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 16274-2014 proposto da:
AEROVIAGGI SPA in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIANA 53,
presso lo studio dell’avvocato ANTONINO STRANO,
rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA MILANA,
ALESSANDRO FINAZZO giusta delega a margine;
– ricorrente –
2015
1347
contro
COMUNE DI SCIACCA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI
72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS,
rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINA
Data pubblicazione: 15/07/2015
FALCO, giusta delega in calce;
– controrícorrente nonchè contro
CONCESSIONARIA SERIT SICILIA SPA PROVINCIA DI
PALERMO;
– intimato
–
avverso la sentenza n. 185/2014 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 20/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2015 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
uditi per il ricorrente gli Avvocati SALVINI con
delega e MILANA che hanno chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
A
Svolgimento del processo
Comune di Sciacca aveva notificato ad Aeroviaggi
spa una cartella di pagamento relativa alla Tarsu
dovuta per l’anno 2007 chiedendo il pagamento della
somma complessiva di g 127.686,00.
La Aeroviaggi spa impugnava la cartella di
pagamento davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Agrigento la quale accoglieva il
ricorso con sentenza confermata su appello di
Aeroviaggi spa dalla Commissione Tributaria
regionale della Sicilia.
I giudici di appello ritenevano infatti legittima
la diversificazione delle tariffe tra esercizi
alberghieri e locali adibiti ad uso di civile
abitazione tenuto conto della maggiore capacità
produttiva di rifiuti di un’attività alberghiera.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Sicilia ha proposto ricorso per
cassazione la Aeroviaggi spa con un motivo, ed il
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La Serit concessionaria per la riscossione del
resistito
Comune di Sciacca ha
con
controricorso. La ricorrente depositava memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la Aeroviaggi spa
lamenta violazione e falsa applicazione
di motivazione in riferimento all’art. 360 comma
1 n.3 e 5 cpc perché il giudice di appello ha
ritenuto legittima l’applicazione di tariffe
differenziate agli immobili adibiti ad alberghi
rispetto a quelli adibiti a civile abitazione
senza motivare in ordine alla decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Infatti i giudici di appello hanno affermato e
ritenuto con motivazione idonea e condivisibile
legittima l’applicazione di tariffe
differenziate agli immobili adibiti ad alberghi
rispetto a quelli adibiti a civile abitazione. A
tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.
22,
art. 49, comma 8 sancisce che la tariffa è
determinata dagli enti locali e pertanto appare
legittimo per un Comune introdurre una tariffa
differenziata per fasce di utenza – quella
domestica e quella non domestica e quindi la
diversificazione tariffaria, tra i locali ad uso
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dell’art. 68 D.L.gs 507 del 1993 nonché difetto
abitativo e quelli
destinati
ad
esercizi alberghieri risulta essere legittima.
Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 5,
Sentenza n. 5722 del 12/03/2007 per cui: “In
tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera
comunale di approvazione del regolamento e delle
relative tariffe, in cui la categoria degli
esercizi alberghieri venga distinta da quella
delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una
tariffa notevolmente superiore a quella
applicabile a queste ultime: la maggiore
capacità produttiva di un esercizio alberghiero
rispetto ad una civile abitazione costituisce
infatti un dato di comune esperienza, emergente
da un esame comparato dei regolamenti comunali
in materia, ed assunto quale criterio di
classificazione e valutazione quantitativa della
tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
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senza che assuma alcun rilievo il carattere
stagionale dell’attività, il quale può
eventualmente dar luogo all’applicazione di
speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla
discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti
tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma
secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra
3
TI
gli
elementi
di
riscontro
della
legittimità della delibera, non vanno d’altronde
riferiti alla differenza tra le tariffe
applicate a ciascuna categoria classificata, ma
alla relazione tra le tariffe ed i costi del
classificazione economica.”
Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso
e confermata la sentenza impugnata mentre devono
essere compensate le spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Respinge il ricorso principale e compensa tra le
parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art.13 comma l quater DPR 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributio
unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma del comma l bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile 1’8/4/2015
servizio discriminati in base alla loro