Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14755 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. I, 18/06/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27710-2007 proposto da:

B.M.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del procuratore

generale Sig. R.G., e lo stesso R.G. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI

5, presso l’avvocato COGLITORE EMANUELE, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati JUNGINGER GIORGIO, RIBOLZI ETTORE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.I.M.E.P. – CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L’EDILIZIA

POPOLARE, COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE;

– intimati –

sul ricorso 30953-2007 proposto da:

C.I.M.E.P. – CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L’EDILIZIA

POPOLARE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONSERRATO 25, presso

l’avvocato INZAGHI GUIDO ALBERTO, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.M.L., R.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l’avvocato COGLITORE

EMANUELE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

JUNGINGER GIORGIO, RIBOLZI ETTORE, giusta procura a I margine del

ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2226/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato E. COGLITORE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso principale, accoglimento del secondo motivo del

ricorso incidentale, rigetto nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 settembre 2006 ha determinato l’indennità dovuta dal Consorzio Intercomunale milanese per l’edilizia popolare (CIMEP) a B.M.L. e R.G. per l’occupazione temporanea con decreto sindacale 12 febbraio 2001 e la successiva espropriazione con decreto del 6 dicembre 2002, di un terreno di loro proprietà ubicato nel comune di (OMISSIS) (in catasto all’art. 2490 c.c., fg. (OMISSIS), all’art. 3251 c.c., mapp. (OMISSIS)), rispettivamente in complessivi Euro 80.956,52 ed Euro 1.415.450,43. Ha osservato al riguardo: a) che il terreno aveva destinazione edificatoria per essere incluso in un piano di zona,ed il suo valore calcolato con il criterio di stima analitico ricostruttivo valore di trasformazione del suolo risultava essere di Euro 2.788.826,98; sicchè entrambe le indennità dovevano essere determinate con il criterio riduttivo della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis senza la decurtazione del 40% per l’incongruità dell’offerta rispetto al più elevato prezzo effettivo dell’area; b) che l’indennità doveva essere maggiorata del più elevato valore dichiarato dai proprietari ai fini dell’ICI, e non poteva tener conto del dedotto deprezzamento della parte residua non espropriata,posto che l’ablazione aveva interessato soltanto il 10% dell’intero immobile e non aveva impedito la prosecuzione dell’attività agricola esercitata dagli espropriati; c) che anche il valore dei box era stato determinato correttamente dal c.t.u.,e condiviso da quello di parte espropriata,essendo fondato su un valore teorico e basato su di una previsione riferibile ad una qualsiasi ipotesi di edilizia privata; d) che l’indennità di occupazione temporanea decorrente dalla data del relativo decreto, doveva essere calcolato in base al parametro degli interessi legali annui sull’indennità di espropriazione. Per la cassazione della sentenza,gli espropriati hanno proposto ricorso per 4 motivi; cui resiste con controricorso il CIMEP,il quale ha formulato altresì ricorso incidentale per due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno,anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. perchè proposti contro la medesima sentenza. Con l’ultimo profilo del secondo motivo di quello principale,avente carattere pregiudiziale,i B.- R. deducendo difetti vari di motivazione,censurano la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del terreno residuo interessato da un’azienda agricola,smembrata invece dall’espropriazione; il cui deprezzamento doveva essere aggiunto ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 40 al valore della porzione espropriata.

La CIMEP,invece, addebita alla sentenza impugnata un duplice errore di motivazione per avere erroneamente elevato il valore del terreno, nel determinare l’intera superficie espropriata non tenendo conto delle aree previste per standards – e aveva perciò calcolato l’indice volumetrico territoriale come se l’intero lotto fosse azzonato a residenza – e neppure del minor valore dei box. Il Collegio ritiene fondata soltanto la censura formulata nel ricorso incidentale.

I proprietari non considerano che la ricognizione legale L. n. 865 del 1971, ex art. 5 bis, comma 3 dei loro terreni ha avuto per essi esito favorevole per averne dimostrato la destinazione edificatoria,essendo gli stessi inclusi in un piano di zona; per cui, per il medesimo principio dell’accertamento delle sole “possibilità legali di edificazione” anche il vincolo funzionale tra la parte espropriata e l’utilizzazione della porzione residua richiesto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 per eseguire la stima differenziale consentita dalla norma doveva essere stabilito alla stregua dell’utilizzazione del relitto quale area edificabile;che i proprietari non hanno contestato, anche perchè soltanto una modestissima porzione dei loro terreni, pari al 10% della loro superficie complessiva,come accertato dalla sentenza impugnata, è stata espropriata.

Pertanto a fronte di tale assai più vantaggiosa destinazione, a nulla rilevava che la conduzione dell’azienda agricola cui il terreno non era destinato se non di fatto, potesse subire un qualche pregiudizio dall’espropriazione, perchè lo stesso è preso in considerazione dalla L. n. 865 del 1971, art. 15 esclusivamente per i terreni con destinazione “legale” agricola (Cass. 27801/2005); e perchè la Corte di appello lo ha comunque escluso specificando che ne era possibile l’eliminazione con modestissime opere di sistemazione dal costo complessivo di Euro 7.750, inferiore al maggior valore attribuito al terreno in conseguenza della sua destinazione edificatoria.

La sentenza impugnata, invece, è incorsa negli errori di valutazione del fondo prospettati dalla CIMEP: perchè il metodo analitico-ricostruttivo, deve corrispondere,come è noto al prezzo che un eventuale acquirente sarebbe disposto a sborsare indipendentemente dall’andamento del mercato (Cass. 23 ottobre 1993, n. 10561; 12 ottobre 1989, n. 4080; 28 giugno 1984, n. 3823), e nella determinazione di questo, l’obiettivo è il valore di trasformazione del suolo, che risulta dalla differenza tra probabile valore venale dell’edificio costruibile sull’area interessata e probabile valore di costo dello stesso edificio. Per cui occorreva individuare nella fattispecie i singoli fattori che concorrono a determinare il valore di mercato degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica da costruire sul suolo da valutare, attingendo per detta individuazione alla concreta realtà di fatto, alla disciplina urbanistica e all’estimo; e fondarsi conclusivamente sull’analisi di tutti gli elementi che concorrono in concreto alla determinazione del costo di trasformazione del terreno da valutare e alla formazione del valore venale di quanto si costruisce sull’area (entità del costruibile in base agli indici urbanistici d’edificabilità, costo di costruzione e degli oneri di ‘ urbanizzazione, tributi, spese tecniche e generali, oneri di acquisizione delle aree, utile d’impresa in rapporto alla redditività dei capitali investiti e a un tasso d’attualizzazione per il tempo occorrente a realizzare le costruzioni).

A) II primo di questi elementi è costituito dal calcolo dei costi connessi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, che, riguardano gli oneri che il proprietario dell’area situata in zona di espansione deve sobbarcarsi, al fine di conseguire un provvedimento abilitativo all’attività costruttiva; e dei quali invece la Corte territoriale ha dichiarato di non potere tener conto “per il carattere aleatorio” del relativo conteggio (pag. 12-13).

B) Questa Corte,poi, ha ripetutamente avvertito che una zona edificabile omogenea deve necessariamente comprendere in base alle disposizioni stabilite dal D.M. 2 aprile 1968, art. 3 e ss. spazi pubblici nonchè aree aventi le destinazioni previste da questa normativa che li ripartisce per categoria e ne fissa quantità e proporzioni; di modo che il complessivo carico di edificazione che può gravare sull’intera superficie della zona deve tener conto necessariamente di essi ed è espresso da un indice di densità (cd. territoriale) che, comprendendo anche gli spazi assegnabili ai ricordati standards e le decurtazioni da ciascuno di essi imposte, ne definisce l’effettivo valore in comune commercio. Per tale ragione la giurisprudenza ordinaria, e quella dei giudici amministrativi, hanno ripetutamente affermato che, allorquando il valore venale di un fondo debba determinarsi in base al suo valore di trasformazione (c. metodo analitico-ricostruttivo), deve essere recepito l’indice che individua la densità territoriale della zona (e non quello relativo alla densità fondiaria), soltanto questo includendo nel calcolo la percentuale di spazi pubblici gravanti sul fondo espropriato; e trattandosi di un terreno incluso in un piano di zona l’edificabilità deve commisurarsi ad indici medi di fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei terreni da destinarsi e spazi liberi (Cass. 2349/2004; 0555/2004; sez. n. 25/2001). Laddove la Corte di Appello non ha indicato neppure quale fosse l’indice di fabbricabilità della zona omogenea in cui è incluso il terreno espropriato; e non ha dato alcuna risposta ai rilievi del Comune rivolti ad escludere dal calcolo le superfici riservate ad attrezzature ed a servizi generali (Cass. 11477/2006; 18254/2004; 16710/2003; Cons. St. 4, 443/1998).

C) Non ha considerato, infine, che se nel caso l’inclusione dei terreni espropriati nell’ambito del P.C.C.P. costituiva condizione necessaria e sufficiente per l’attribuzione del requisito dell’edificabilità legale,la relativa classificazione ne rappresentava anche il limite: non potendo gli immobili essere destinati a qualsiasi tipologia di edificazione, ma soltanto agli insediamenti di edilizia pubblica residenziale espressamenti previsti dal piano. Per cui, siccome quest’ultimo imponeva, obbligatoriamente, la realizzazione di box esclusivamente in funzione, a completamento ed a servizio di detto programma costruttivo,ed analoga funzione era riservata agli altri fabbricati, nè il c.t., nè la sentenza impugnata potevano attribuire a ciascuno di essi una autonoma commerciabilità o un valore avulso da quello delle strutture in cui dovevano essere inglobati, se non modificando arbitrariamente la destinazione della zona; ed equiparandola a quelle residenziali in cui la edificazione di detti manufatti è rimessa all’iniziativa privata e ne è perciò consentito l’autonomo sfruttamento commerciale.

Resta in tal modo assorbito il profilo del secondo motivo del ricorso principale con cui gli espropriati addebitavano alla sentenza di aver adottato il criterio di stima analitico ricostruttivo fondato sul valore di trasformazione dell’immobile per poi verificarne i risultati al lume dei listini camerali del 2001, perciò non aggiornati come invece sarebbe avvenuto se fossero stati utilizzati quelli del 2003.

Fondato è anche il primo motivo del ricorso principale con cui la B. ed il R., deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis lamentano che l’indennità di espropriazione sia stata determinata con il criterio riduttivo stabilito da detta norma,malgrado lo stesso sia stato dichiarato incostituzionale dalla nota decisione 348/2007 della Corte Costituzionale. Per la stima dell’indennizzo dovuto sia per l’espropriazione, che per l’occupazione temporanea del terreno avente destinazione dichiarata edificatoria la Corte di appello ha fatto applicazione del criterio riduttivo introdotto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis venuto meno per effetto della ricordata sentenza 348 del 2007 della Corte Costituzionale; la quale accogliendo il dubbio sollevato da questa Corte di Cassazione con tre distinte ordinanze di rimessione, ne ha dichiarato l’illegittimità per contrasto con l’art. 117 Cost. Pertanto una volta venuto meno il criterio riduttivo di indennizzo di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5-bis torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente. (Cass. 9321/2008; 9245/2008; 8384/2008; 7258/2008; 26275/2007): anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU. E d’altra parte alla fattispecie non è invocabile neppure lo ius superveniens costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90 in base ai quali “Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento”:sia per la sua inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie,dato che la norma intertemporale di cui al menzionato comma 90 prevede una limitata retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità di espropriazione solo con riferimento “ai procedimenti espropriativi” e non anche ai giudizi in corso (Cass. sez. un. 5269/2008, nonchè 11480/2008).

Pertanto sia l’indennità di espropriazione,che quella di occupazione temporanea devono essere calcolate al lume del criterio posto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39: con conseguente accoglimento del terzo motivo del ricorso F principale,con cui i proprietari hanno lamentato che anche quest’ultimo indennizzo è stato calcolato con il criterio riduttivo dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Con il secondo motivo, il CIMEP deducendo violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20 censura la sentenza impugnata per aver determinato l’indennità di occupazione spettante ai proprietari con decorrenza dalla data del decreto di occupazione temporanea (12 febbraio 2001), piuttosto che da quella successiva di immissione in possesso (24 aprile 2001): dalla quale invece deve essere calcolata secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Anche questa censura è fondata.

La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, che ha recentemente conseguito l’autorevole avallo delle Sezioni Unite (Cass. 18077/2009) ha enunciato al riguardo i seguenti principi: a) il menzionato art. 20, comma 2 ha fatto decorrere (con formula assolutamente univoca) il periodo di occupazione “dalla data di immissione in possesso”; ed in coerenza con questa disposizione il diritto a percepire l’indennità, data la sua funzione di attribuire al proprietario dell’immobile un ristoro in relazione al pregiudizio che egli viene a subire per aver perduto il godimento del bene durante il periodo dell’occupazione medesima, sorge soltanto da tale momento. Con la conseguenza che, (fino a) quando in concreto la perdita del godimento non ci sia stata, l’oggetto del pregiudizio resta escluso (o almeno è fortemente ridotto), con i conseguenti riflessi ai fini della determinazione dell’indennità; b) nel periodo compreso tra l’adozione del provvedimento e l’immissione in possesso – che per la disposizione del 1 comma non può superare i tre mesi, pena l’inefficacia dello stesso decreto autorizzativo- l’indisponibilità giuridica che consegue alla pronuncia del provvedimento ablatorio, può costituire presupposto per il riconoscimento, in favore del proprietario del fondo medesimo, di un indennizzo, soltanto ove sia fornita dimostrazione dell’esistenza di un reale pregiudizio (quale esemplificativamente, quello derivante dall’impossibilità di alienazione del bene in presenza di concrete possibilità).

Ma al di fuori di questa fattispecie, che nel caso non si è verificata il diritto all’indennizzo postula, all’evidenza, che il proprietario abbia effettivamente perduto la disponibilità del bene, così subendo il pregiudizio derivante dalla mancata utilizzazione di esso: nel caso prodotto dall’immissione in possesso dell’immobile da parte del CIMEP che la Corte di appello ha accertato essere avvenuta con verbale del 24 aprile 2001; per cui è soltanto da tale data che ai proprietari doveva essere corrisposto l’indennizzo per l’occupazione temporanea del loro immobile, protrattasi fino al quella del decreto di esproprio.

La sentenza impugnata va conclusivamente cassata in relazione ai motivi accolti,con rinvio alla Corte di appello di Milano,che in diversa composizione, si atterrà ai principi esposti e provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,accoglie il primo e terzo motivo del ricorso principale, nonchè l’incidentale, rigetta in parte il del principale e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

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