Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14755 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. I, 05/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3852/2010 proposto da:

G.B. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso lo studio dell’avvocato

MARCHETTI Alessandro, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 5426/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

16.1.09, depositato il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per l’accoglimento parziale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. – G.B. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a un solo motivo – nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze contro il decreto in data 26.1.2009 con il quale la corte di appello d’appello di Napoli ha parzialmente accolto la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei Conti il 15.12.1985, definito con sentenza del 20.6.2007, dopo un’istanza di anticipazione del 1988 e quella di prosecuzione del 2006.

La Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione convenuta in relazione ai danni verificatisi sino al 1998, ritenendo operante la prescrizione decennale, e ha liquidato il danno non patrimoniale per il periodo non prescritto in Euro 8.834,00.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2. – Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione lamentando, in estrema sintesi l’erronea applicazione della prescrizione decennale perchè la prescrizione non potrebbe che decorrere dalla cessazione della condotta lesiva, cessazione che si realizza con la sentenza definitiva assistita dall’autorità del giudicato e sarebbe incompatibile con il regime della decadenza.

2.2.- Il motivo è manifestamente fondato perchè la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Sez. 1, Sentenza n. 27719/2009).

L’accoglimento della censura comporta l’assorbimento dei restanti motivi, dovendosi procedere a nuova liquidazione dell’indennizzo comprendendo i periodi per i quali è stata ritenuta operante la prescrizione.

La Corte, cassato il decreto impugnato – tenuto conto della durata complessiva di circa 19 anni e mesi sei del giudizio presupposto – può procedere ex art. 384 c.p.c., alla decisione nel merito liquidando l’indennizzo – secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione (Sez. 1, il gennaio 2011 n. 478) e i criteri di determinazione del danno desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 20 aprile 2010 e del 6 aprile 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi – nella misura di Euro 9.750,00.

Le spese processuali, nella misura precisata in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.750,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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