Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14754 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14754 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 28136-2012 proposto da:
ZANNOL ETTORE DI ZANNOL PIERO & C. S.N.C. C.F.
06032120013, in persona del legale rappresentante pro
tempore, ZANNOL PIERO C.F. ZNNPRI59RL219B, BONADIO
DANIELA C.F. BNDDNL62D62B225, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11,
2014
1192

presso lo STUDIO LIBERAL S.R.L., rappresentati e
difesi dall’avvocato BUGNANO PATRIZIA, giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 30/06/2014

LAFDAIGUI FARID C.F. LFDFRD86C16Z330K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo
studio degli avvocati SADURNY CLAUDIO, COLASANTI
GIANNA, che lo rappresentano e difendono unitamente
agli avvocati BONARDO FRANCO, GUARNIERI CORRADO,

– controri corrente –

avverso la sentenza n. 890/2012 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 14/09/2012 R.G.N. 548/2011
tR.G.N. 548[2011;1
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/04/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato BUGNANO PATRIZIA;
udito l’Avvocato COLASANTI GIANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

giusta delega in atti;

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Torino, Faris Lafdaigui conveniva in
giudizio la s.n.c. Zannol Ettore & C., nonché Zannol Piero e
Bonadio Daniela. Il ricorrente deduceva: di essere stato
dipendente della convenuta società (svolgente attività di
produzione di pane e dolci) a partire dal 3.6.2003 (venendo
assunto senza la previa autorizzazione di cui all’art.2, comma 2,

panettiere e pasticcere; di essere stato regolarizzato solo a
partire dal 13.4.2004, con contratto triennale di apprendistato,
venendo inquadrato come apprendista di categoria A3 in
riferimento al c.c.n.l. Panificatori artigiani; di aver osservato un
orario settimanale di 50 ore fino al 31.12.2005 (8 ore per cinque
giorni dal lunedì al venerdì e 10 ore al sabato) e di 60 ore dal
1.1.06 (10 ore per sei giorni, dal lunedì al sabato); di essere stato
compensato con E.100 a settimana fino al 12.4.2004; di essere
stato pagato a partire dal 13.4.2004 e fino al 12.4.07 con la
retribuzione base prevista per gli apprendisti; di non essere mai
remunerato per le ore di straordinario; che la società non
provvide ad accordargli i permessi retribuiti necessari per
partecipare ai corsi di insegnamento complementare, né vigilò
sulla frequenza a tali corsi; di essere stato licenziato il 23.4.2008
(con decorrenza 8.5.2008) per giustificato motivo oggettivo,
individuato nella diminuzione della produzione e della vendita e
dal contestuale aumento di prezzo delle materie prime; che dopo
il suo licenziamento venne occupata a tempo pieno nella s.n.c.
Martina Zannol, figlia dei soci.
Il ricorrente chiedeva: a) accertare e dichiarare l’illegittimità del
licenziamento per carenza di giusta causa o giustificato motivo e
per mancanza di prova dell’impossibilità di repechlge; b)
condannare la società convenuta a riassumerlo entro tre giorni o
a risarcirgli il danno,in solido con Zannol Piero e Bonadio Daniela,
versandogli una indennità pari a sei mensilità, per complessivi E.

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legge 25\1955) come apprendista panificatore, con mansioni di

7.997,94; c) dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido
fra loro, a pagargli complessivi euro 55.548,35, tenendo conto
del suo effettivo inquadramento come operaio di categoria A3,
degli scatti di anzianità e del lavoro straordinario svolto.
Si costituiva la società, nonché i soci Zannol Piero e Bonadio
Daniela resistendo alla domanda.
Il Tribunale, istruita la causa anche mediante deposizioni

complessiva somma di E.18.753,00 per differenze retributive e
compensi di straordinario.
Proponevano appello questi ultimi; resisteva il lavoratore
proponendo appello incidentale in relazione alle domande non
accolte.
Con sentenza depositata il 14 settembre 2012, la Corte d’appello
di Torino accoglieva parzialmente il gravame principale e
rigettava l’incidentale, riducendo il credito di cui alla precedente
condanna in E.12.167,73 per difetto della qualificabilità come
apprendista del Lafdaigui dal 13.4.04 al 12.4.07.
Per la cassazione propongono ricorso la s.n.c. Zannol Piero & C.
s.n.c. nonché Zannol Piero e Bonadio Daniela, affidato ad unico
motivo, poi illustrato con memoria.
Resiste il lavoratore con controricorso.
Motivi della decisione
1.-I ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli
artt. 437 c.pc.; della legge n. 25\55 e n. 276\03, oltre che
dell’art. 28 del c.c.n.l. panificazione del 2.6.00 (art. 360, comma
1, nn. 3 e 4, c.p.c.), oltre ad omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).
Lamentano che il ricorrente non aveva mai dedotto la violazione
degli obblighi formativi e che la legge non era al riguardo chiara,
posto che la Regione Piemonte, solo con L.R. n. 2\07 aveva
disciplinato in concreto gli obblighi formativi. In ogni caso anche

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testimoniali, condannava i convenuti al pagamento della

la L. n. 25\55 non stabiliva particolari modalità di fornitura
dell’insegnamento, che nella specie, a differenza di quanto
ritenuto dalla Corte di merito, era avvenuta con l’affiancamento
del Lafdaigui con un panificatore (Piero Zannol), tanto che ne
seguì l’assunzione come panificatore a tempo indeterminato,
oltre che con la frequentazione di corsi provinciali negli anni
2005-06, mentre per l’anno successivo ve ne era stata

Ministero del lavoro, ritenute tardivamente prodotte dalla Corte di
merito, ed invece, ad avviso dei ricorrenti, consultabili “on line”
2.- Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto infondato.
Inammissibile laddove viene censurata l’interpretazione della
domanda fornita dalla Corte di merito, senza la produzione, o
integrale riproduzione in ricorso, del relativo atto difensivo.
Ed invero deve evidenziarsi che il ricorrente che, in sede di
legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di
un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere
di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il
contenuto del documento trascurato od erroneamente
interpretato dal giudice di merito, indicandone inoltre (ai fini di
cui all’art.369, comma 2, n. 4 c.p.c.) la sua esatta ubicazione
all’interno dei fascicoli di causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011
n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo
della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse,
che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione,
la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle
deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915;
Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569).
Occorre infine rimarcare che l’interpretazione della domanda è
compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la
Corte di Cassazione – così come avviene per ogni operazione
ermeneutica – ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo
della giuridica correttezza del relativo procedimento e della
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l’impossibilità, come emergeva dalle relative Circolari del

logicità del suo esito (Cass. sez.un. 25.2.11 n. 4617; Cass. 9
settembre 2008 n. 22893; Cass. 1°febbraio 2007 n. 2217; Cass.
22 febbraio 2005 n. 3538), nella specie non adeguatamente
contestato.
Parimenti inammissibile risulta la censura in ordine al difetto di
formazione, che la Corte di merito ha evinto dalle risultanze di
causa e che i ricorrenti si limitano a contestare ritenendo

Zannol.
Deve infatti considerarsi che il controllo di logicità del giudizio di
fatto, consentito dall’art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ.,
non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia
dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una
determinata soluzione della questione esaminata, posto che una
simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di
fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova
formulazione, contrariamente alla funzione assegnata
dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta
del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni
possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo
giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle
risultanze degli atti di causa. Del resto, il citato art. 360, comma
primo, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di cassazione
il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo
quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice
del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio
convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006
n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre

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sufficiente l’affiancamento del lavoratore da parte del socio

2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo
2010 n. 7394; Cass.5 maggio 2010 n.10833).
Questa Corte ha poi pti volte ritenuto inammissibile il motivo di
ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga
censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ., qualora esso intenda far valere la rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso

un preteso migliore e pú appagante coordinamento dei dati
acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di
discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento
del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale
convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso
contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una
inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei
convincimenti del giudice di merito, e percó in una richiesta
diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea
alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26
marzo 2010 n. 7394).
Infondato in quanto la Corte di merito ha accertato il difetto di
formazione sulla scorta della legislazione vigente, ritenendo
correttamente irrilevanti le Circolari ministeriali invocate ma non
prodotte (a nulla rilevando, giusta i principi in materia di
produzione documentale di cui al codice di rito, la loro reperibilità
“on line”; trattasi comunque di atti interni della pubblica
amministrazione che vincolano solo gli uffici dipendenti ad un
determinato comportamento nello svolgimento dell’attività
amministrativa, ma non possono far sorgere alcun diritto
soggettivo a favore di privati, ré sono vincolanti per il giudice,
Cass. n. 2123\73, Cass. n. 14619\00, Cass. n. 21461\07).
Deve infine osservarsi che nel contratto di apprendistato il dato
essenziale è rappresentato dall’obbligo del datore di lavoro di

T

convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti

garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato
all’acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione
professionale. Il ruolo preminente che la formazione assume
rispetto all’attività lavorativa – che non solo spiega una serie di
interventi del legislatore nazionale diretti a renderne effettiva la
realizzazione (v. art. 2, comma secondo, legge n. 25 del 1955,
introdotto dalla legge n. 424 del 1968, art. 16, comma primo,

1999, convertito nella legge n. 263 del 1999, di modifica di
alcune disposizioni della legge n. 25 del 1955) ma che è
particolarmente sentito anche nel diritto comunitario (come si
desume dall’art. 127 del trattato istitutivo della Comunità
Europea dal Regolamento del Consiglio n. 2081/93 del 20 luglio
1993)- esclude che possa ritenersi conforme alla speciale figura
contrattuale voluta dal legislatore (nazionale e comunitario) un
rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività
assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un
effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica
(Cass. n. 6787\02), il cui accertamento è rimesso al giudice del
merito ed è incensurabile in cassazione, se, come nella specie,
congruamente motivato (Cass. n. 2015\12). Nella specie la Corte
di merito ha accertato che la sola presenza del panificatore
Zannol, di cui non era stata fornita alcuna prova circa lo
svolgimento di una effettiva attività formativa in favore del
lavoratore, dei suoi tempi e modi, fosse di per sé insufficiente ad
integrare l’obbligo di legge, mentre risultava sostanzialmente
ammessa, sia pur deducendone varie quanto generiche difficoltà,
l’assenza di una congrua formazione extra aziendale.
3.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.

a

legge n. 196 del 1997, art. 2, lett. a e b, del D.L. n. 214 del

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimitt, che liquida in
€.100,00 per esborsi, €3.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 aprile 2014
Il Presidente

Il Consigliere est.

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