Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14754 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 14/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.14/06/2017),  n. 14754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9429/2015 proposto da:

IMPIANTI AGNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICO CASA e

GIOVANNI FERASIN;

– ricorrente –

contro

ELLERRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo

studio dell’avvocato ERNESTO CONTE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ILARIA CONTE;

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso

lo studio dell’avvocato BRUNA D’AMARIO PALLOTTINO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIARA DRAGO, EZIO

ZANON e CECILIA LIGABUE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 251/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 05/12/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

uditi gli avvocati Federica Scafarelli, Bruna D’Amario Pallottino ed

Ernesto Conte.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. La s.r.l. Impianti Agno ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, contro la Regione Veneto e la s.r.l. Ellerre, avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del 5 dicembre 2014, con cui è stato rigettato il suo ricorso inteso ad ottenere l’annullamento: a) il decreto della Regione Veneto (Direzione regionale Difesa del suolo) n. 20 del 7 febbraio 2012 di presa d’atto del parere n. 2 del 2011 della Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza; b) del parere n. 2 del 17 novembre 2012 della detta Commissione tecnica su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza e dell’allegata relazione istruttoria del Genio Civile n. 537700; c) nonchè ogni altro atto presupposto, inerente collegato e/o conseguente.

2. La vicenda oggetto degli atti impugnati era sorta a seguito della presentazione alla Regione nel maggio 2005, da parte della ricorrente, di un’istanza volta ad ottenere una concessione di derivazione dal torrente (OMISSIS). Essa si era posta in concorrenza con altra istanza presentata dalla s.r.l. Ellerre e l’apposita Commissione tecnica aveva ritenuto che la domanda presentata dalla Ellerre fosse quella preferibile, recependo, a sua volta, la relazione istruttoria del Genio Civile di Vicenza. All’esito del parere della Commissione, la Regione aveva emesso il decreto impugnato, che accoglieva la domanda della Ellerre.

2. Al ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, hanno resistito con separati controricorsi la Regione Veneto e la s.r.l. Ellerre.

3. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta “violazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 9, 143, 167 e 208 e degli artt. 191 c.p.c. e segg., in quanto il TSAP ha ritenuto erroneamente che il contenzioso non rientrerebbe nei casi in cui la impugnazione dei provvedimenti in materia di acque pubbliche appare incensurabile (trattandosi di merito amministrativo) e in quanto non ha proceduto alla necessaria istruttoria attraverso l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio che valutasse i progetti in concorrenza alla luce dei criteri di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 9”.

Vi si critica il punto 8 della motivazione della sentenza impugnata, in cui essa ha osservato che “le censure formulate dalla ricorrente sono in gran parte rivolte ad introdurre un sindacato di merito in relazioni a valutazioni tecniche che, nella materia in esame, sono certamente connotate da elevata discrezionalità tecnica, e sono pertanto censurabili dal giudice amministrativo solo in presenza di profili di inattendibilità, irragionevolezza o manifesta illogicità”.

Con tale affermazione – si sostiene in prima battuta – il TSAP avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente sollecitava un sindacato di merito, quando invece, essendosi in presenza di una discrezionalità tecnica nel provvedere, essa sarebbe stata certamente sindacabile in sede di legittimità attraverso l’espletamento di una consulenza tecnica, di modo che vi sarebbe stata violazione degli articoli sull’istruzione probatoria, regolanti i giudizi davanti al TSAP. La consulenza tecnica d’ufficio sarebbe, del resto, esperibile nei giudizi di legittimità davanti al TSAP, tenuto conto dell’introduzione della possibilità di disporla, avvenuta con la L. n. 205 del 2000, art. 16.

Sulla base di tali premesse, ci si duole, in buona sostanza, che il TSAP non abbia ritenuto di disporre una c.t.u. al fine “di verificare le discrepanze emerse in giudizio in ordine alle diversità tecniche dei progetti presentati (e ciò appunto al fini di verificare puntualmente e tecnicamente i due progetti) e comparare elementi tecnici che il TSAP non avrebbe potuto adeguatamente valutare”. Si assume che il non essere stata disposta la c.t.u. avrebbe integrato una lesione del diritto di difesa. L’ammissibilità di una c.t.u. era stata argomentata nella memoria autorizzata e l’istanza di ammissione della stessa era stata formulata sin dal ricorso introduttivo ed era volta “a verificare l’ammissibilità del progetto della Ellerre, e la sua effettiva rispondenza alla più razionale utilizzazione delle risorse idriche anche in relazione al quantitativo d’acqua restituita e alla sicurezza idraulica”.

Il fatto che la sentenza impugnata abbia ignorato detta istanza e le argomentazioni della memoria, vizierebbe “di per sè (…) la motivazione” e avrebbe violato “la normativa in materia di istruzione probatoria”. In particolare, una volta chiarito che, vertendosi in tema di discrezionalità tecnica, il suo esercizio era sindacabile, nessun ostacolo vi sarebbe stato alla verifica tramite una c.t.u. del rispetto delle regole tecniche da parte della Commissione tecnica regionale “e ciò anche attraverso la richiesta consulenza tecnica ai sensi del T.U. n. 1775 del 1933, art. 167 o degli artt. 191 c.p.c. e segg., applicabili anche ai giudizi davanti al TSAP in base al rinvio contenuto nel R.D. n. 1775 del 1933, art. 208.

1.1. Il motivo è inammissibile.

In tanto, si risolve, con quella che parrebbe una prima censura, nel criticare una motivazione inesistente, là dove adombra che con il passo sopra riportato il TSAP avrebbe mostrato di ritenere che le valutazioni degli organi amministrativi sarebbero state espressione di valutazioni inerenti al c.d. “merito” dell’azione amministrativa, così disconoscendo che esse erano espressione di discrezionalità c.d. tecnica, come tale sindacabile nell’esercizio della giurisdizione di legittimità propria del giudizio in unico grado del TSAP.

Invero, il suddetto passo motivazionale, non solo non contiene alcuna espressione che alluda al c.d. merito dell’azione amministrativa, ma anzi espressamente mostra che il TSAP si è posto nella logica del controllo dell’esercizio proprio della discrezionalità tecnica, che ha detto “elevata”, indicando i limiti della sua censurabilità secondo i canoni della inattendibilità, irragionevolezza e manifesta illogicità e, quindi, così pienamente dichiarando di dover procedere al relativo controllo.

Controllo che, poi, ha fatto con la successiva motivazione.

1.2. Con la seconda censura, quella di non avere fatto ricorso ad una c.t.u., si pone una questione che sostanzialmente deduce la violazione di norme del procedimento, sebbene nell’applicazione che, in thesi, avrebbe dovuto farne il TSAP con riguardo alla materia del contendere, al fine di garantire la correttezza della sua decisione.

In pratica, si imputa al TSAP di avere svolto la sua motivazione assumendo come decisivi elementi tecnici senza fare ricorso ad una c.t.u., che, peraltro, era stata chiesta fin dall’atto introduttivo e quindi in una non meglio indicata memoria.

Sicchè, l’incidenza negativa del mancato espletamento della c.t.u. sulla decisione discenderebbe sia perchè il giudice specializzato non avrebbe fatto ricorso ad un mezzo di valutazione della materia del contendere che sarebbe stato adeguato ai fini della correttezza della decisione da adottarsi, siccome derivante dall’esercizio di un potere di ufficio, quello appunto di disporre la c.t.u., sia perchè la qui ricorrente aveva chiesto di disporla.

1.2.1. La censura è, tuttavia, sotto entrambi i profili inammissibile.

Va considerato che non si può ormai dubitare che il TSAP, allorquando eserciti, come nella specie, le sue funzioni di giudice di legittimità in unico grado ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, possa senz’altro disporre una consulenza tecnica e, dunque, anche essere sollecitato a farlo dalla parte, giacchè, indipendentemente dal se la previsione speciale dell’art. 167 dello stesso R.D. lo consentisse già (come aveva opinato TSAP n. 19 del 1972 ed avevano invece negato le Sezioni Unite nella sentenza n. 403 del 1999), nonostante il rinvio dell’art. 208 del R.D., per tutto ciò che tale R.D. non regolava, alla disciplina del processo amministrativo olim espressa nel t.u. di cui al R.D. n. 1054 del 1924 (che non prevedeva la consulenza tecnica), a partire dalla L. n. 205 del 2000, art. 16 (che aveva modificato del R.D. n. 1054, art. 44, comma 1) la consulenza tecnica è esperibile pure nel giudizio amministrativo di legittimità, com’è ora codificato nell’art. 63, comma 4 e art. 67 cod. proc. amm. Onde lo stesso rinvio dell’art. 208, giustificherebbe comunque la possibilità di disporre la consulenza tecnica.

Fermo questo dato, si deve rilevare che, quando si imputa al giudice della sentenza impugnata in Cassazione di non avere disposto una consulenza tecnica per valersene come mezzo di valutazione dei fatti ai fini della decisione, tanto più se a ciò fosse stato sollecitato dall’istanza di parte, per evidenziare la violazione della norma del procedimento ammissiva dell’espletamento della c.t.u., che si intende oggetto di denuncia agli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è necessario che la violazione denunciata venga prospettata come decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava.

Ciò, tanto più se si tiene conto che il giudizio sulla necessità ed utilità di fare ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del “merito”, il quale risulta tanto più ampio quando si tratti, come nel caso del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, di un giudice con una composizione specializzata, emergente dalla presenza al proprio interno di un componente tecnico con specifica competenza sulla materia ad esso devoluta.

La prospettazione della decisività, dovendosi concretare nella dimostrazione che la consulenza sarebbe stata necessaria per decidere la controversia e che a torto tale non è stata ritenuta, esige una adeguata spiegazione delle relative ragioni, che, naturalmente, debbono essere state prospettate al giudice del “merito”.

Tali ragioni debbono necessariamente essere palesate alla Corte di Cassazione.

Ora, nel caso di specie non è dato conoscere i termini specifici in cui l’istanza di ammissione della c.t.u., dato che essi non sono stati nè riprodotti direttamente nè riprodotti indirettamente, con rinvio alla parte dell’atto in cui l’istanza era stata formulata. Essendo il tenore della chiesta c.t.u. rimasto così del tutto privo di individuazione, questa Corte non è messa in grado di apprezzare in che modo la richiesta avrebbe potuto essere decisiva.

Sicchè, il fatto che la sentenza impugnata nemmeno alluda a tale richiesta e, quindi, in ipotesi, che abbia omesso di provvedere su di essa, non risulta evidenziato come una effettiva violazione di norma del procedimento.

Questa carenza espositiva del motivo si concreta anche in una violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè non risulta fornita l’indicazione specifica dell’atto, la ricordata richiesta, su cui il motivo si fonda.

E’ appena il caso di rilevare che, ad integrare riproduzione indiretta del contenuto e delle finalità della richiesta non appaiono in alcun modo sufficienti le generiche espressioni, con le quali, peraltro facendo riferimento al solo ricorso introduttivo e non alla memoria, si è creduto (pag. 8 del ricorso) di identificare la richiesta, dicendo che essa era “volta a verificare l’ammissibilità del progetto della Ellerre, e la sua effettiva rispondenza alla più razionale utilizzazione delle risorse idriche anche in relazione al quantitativo d’acqua restituita e alla sicurezza idraulica”.

Mette conto ancora di rilevare che, avendo la sentenza impugnata nella sua motivazione proceduto all’esame di tutta una serie di rilievi, concernenti proprio l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Regione, la conoscenza puntuale del tenore della richiesta di c.t.u. risultava vieppiù necessaria per formulare la valutazione di decisività sul non essere stata essa disposta.

Per tutte tali ragioni il motivo risulta anche privo del necessario requisito della specificità (si veda, ora, su di esso, Cass. sez. un. n. 7074 del 2017).

1.3. Si deve, in ogni caso aggiungere, che la denunciata violazione di norma del procedimento risulta prospettata anche senza precisare se, all’atto della rimessione in decisione della causa la richiesta di c.t.u. venne mantenuta. S’è già detto che la sentenza impugnata non allude in alcun modo a detta richiesta e si rileva, inoltre, che nel riprodurre le conclusioni della ricorrente, in esse non risulta la richiesta di c.t.u..

2. Con un secondo motivo si prospetta “violazione sotto altro profilo del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 9”, nonchè “violazione dei principi in materia di onere della prova ed i particolare dell’art. 2697 c.c.”.

La prima censura prospetta che la sentenza impugnata avrebbe male interpretato ed applicato il R.D. n. 1775 del 1933, art. 9, là dove indica i criteri di scelta fra proposte concorrenziali.

E’ svolta riportando un ampio passo motivazionale della sentenza del TSAP (paragrafo 9.1., a partire dalla seconda proposizione) e, quindi, assumendo che da esso emergerebbe che il TSAP, con quanto ha colà affermato, avrebbe considerato, nell’economia dell’applicazione del citato art. 9, “il criterio quantitativo essenziale e fondante la scelta del progetto preferibile”, mentre la norma esigerebbe una comparazione anche con criteri qualitativi, dovendo effettuarsi, in particolare, un confronto “tra le produzioni assolute degli impianti progettati, ma in relazione alle portate derivate da ciascun impianto”.

2.1. La censura è priva di fondamento.

La prima proposizione di esordio del paragrafo 9.1., quella non riportata, si esprime in questi termini: “L’affermazione secondo cui l’impianto della ricorrente avrebbe un rendimento maggiore e, quindi, garantirebbe un utilizzo più razionale della risorsa idrica, utilizzando meglio la fonte in relazione all’uso è destituita di fondamento atteso che la ricorrente non fornisce sufficienti elementi per fondare l’affermazione secondo cui nel calcolo della producibilità media annua sarebbe stato commesso un errore ai suoi danni”.

E’ palese che il TSAP ha svolto le considerazioni cui si riferisce la censura non già esprimendo con esse una valutazione di assorbenza del criterio quantitativo, come predica la censura, bensì per rispondere proprio ad una censura della qui ricorrente che riguardava un errore di calcolo sulla producibilità media annua e, quindi, un problema inerente al criterio quantitativo.

In alcun modo, dunque, la motivazione cui si correla la censura appare così espressiva di attribuzione di valore esclusivo o anche solo decisivo al criterio quantitativo, sicchè la pretesa violazione dell’art. 9 è inesistente.

2.2. La seconda censura, quella di violazione dell’art. 2697 c.c., si appunta questa volta sull’evocazione del passo motivazionale della prima proposizione, precisamente quello dove si scrive “che la ricorrente non fornisce sufficienti elementi per fondare l’affermazione secondo cui nel calcolo della producibilità media annua sarebbe stato commesso un errore ai suoi danni.”.

In tal modo la sentenza impugnata avrebbe gravato la ricorrente dell’onere della prova, ancorchè nei giudizi di legittimità di natura amministrativa operi il criterio “dell’onere del principio di prova” (che viene evocato richiamando giurisprudenza del Consiglio di Stato).

2.3. Anche tale censura pretende di attribuire alla sentenza impugnata, quanto al breve passo motivazionale incriminato, un valore che esso non ha: è sufficiente osservare che il dire che la ricorrente “non fornisce elementi, etc.” è affermazione che sottende un riferimento all’onere di allegazione e non a quello di prova, sicchè la prospettazione espressa nella censura, indipendentemente dalla necessità di controllare il suo argomentare, non impugna una ratio decidendi esistente e, pertanto, la censura è inammissibile.

3. Con il terzo motivo si denuncia “erroneità della sentenza per violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 9, sotto altro profilo. Insussistenza e mera apparenza della motivazione”.

Il motivo si articola con due censure.

La prima riguarda la motivazione di cui al punto 9.2. della sentenza impugnata, con cui il TSAP, dopo avere rilevato che “(a ricorrente deduce che il provvedimento avrebbe violato il R.D. n. 1775 del 1933, art. 9, comma 1, lett. c), in quanto, non si sarebbe tenuto conto delle caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto del prelievo”, ha osservato che “la censura, oltre ad essere generica (la ricorrente non specifica quali siano tali caratteristiche, limitandosi ad affermare che la scala di rimonta dei pesci prevista nel suo progetto sia più funzionale di quella contemplata nel progetto della concorrente), investe certamente valutazioni di merito, che sfuggono al sindacato di questo Tribunale”.

3.1. La censura viene argomentata innanzitutto riportando un passo della motivazione della sentenza impugnata, che, però, concerne proprio la c.d. scala di rimonta (pag. 15 del ricorso) e, quindi, altro passo che si riferisce, invece, alla questione delle diverse caratteristiche del c.d. Deflusso Minimo Vitale (DMV) nei due progetti.

Senonchè, il primo passo non può valere ad evidenziare che la censura non fosse generica, perchè il TSAP, avendo alluso alla questione della scala di rimonta e, dunque, avendola considerata, nel reputare che non erano state specificate le caratteristiche quantitative e qualitative di cui nel provvedimento non si sarebbe tenuto conto, deve avere necessariamente riferito la censura di genericità ad altro e, dunque, era rispetto a questo “altro” che, avuto riguardo al disposto normativo dell’art. 9, comma 1, lett. c), parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre che la censura lo contemplava.

Il secondo passo è necessariamente fuori dalla valutazione di genericità che si vorrebbe criticare, per l’assorbente ragione che la sentenza impugnata esamina la questione delle diverse caratteristiche nei progetti del DMV nel successivo punto 9.3, che, peraltro, la stessa ricorrente fa oggetto di esame con la seconda censura.

Si rileva, altresì, che nel passo del ricorso al TSAP che si è riportato nemmeno viene evocata la norma dell’art. 9, comma 1, lett. c).

Si deve aggiungere, inoltre, che il motivo, poichè la questione della genericità della censura svolta nel ricorso davanti al TSAP si correlava al contenuto del provvedimento impugnato, si fonda su quest’ultimo, riguardo al quale però non si è ottemperato all’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

La prima censura è, dunque, inammissibile.

3.2. La seconda concerne, come sì è appena rilevato, la motivazione con cui il TSAP si è occupata, al punto 9.3., della questione delle differenti caratteristiche dei progetti quanto alla DMV, essendo quella presente nel progetto della Ellerre “fissa” ed essendo quella presente nel progetto della ricorrente “modulata”.

La motivazione del TSAP è stata la seguente: “il motivo non ha pregio, in quanto il rispetto del DMV nel corso d’acqua rappresenta una della condizioni che devono essere garantite in caso di concorrenza, ma non rappresenta un criterio di preferenza per la scelta fra i due progetti, che deve, invece, avvenire sulla base dell’ottimale utilizzo della risorsa idrica, in virtù di una produzione idroelettrica superiore. In altri termini, una volta rispettato il minimo deflusso vitale nel corso d’acqua, la preferenza è per l’impianto che massimizza l’utilizzo della risorsa idrica, e, dunque, nel caso di specie, il progetto Ellerre.”.

La critica evoca solo la prima proposizione e già questo la rende priva di pregio ed evidenzia una sua inammissibilità.

Inoltre, la critica risulta del tutto assertoria. Infatti, si enuncia che: “anche se tale affermazione (cioè quella della prima proposizione) non persuade in quanto del R.D. n. 1775 del 1933, art. 9, prevede, come noto, quale criterio preferenziale la più razionale utilizzazione delle risorse idriche, e il rispetto del DMV è certamente il principale indice qualitativo di tale utilizzo razionale e del rispetto delle caratteristiche quantitative del corpo idrico. Come già ricordato, l’art. 9 cit. richiama il “migliore utilizzo delle fonti in relazione all’usto”, nonchè le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo, ed infine la quantità e la qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata, Orbene, non pare possa essere messo seriamente in dubbio che il DMV e il “rendimento” della centrale rispetto all’acqua prelevata, costituiscano gli elementi cui fa riferimento la normativa. Ed invece, il Genio Civile nel provvedimento impugnato, confermato dalla sentenza, ha richiamato esclusivamente criteri quantitativi a fondamento della scelta dei progetti in concorrenza”.

3.3. Ebbene, si rileva che:

a) l’asserto resta del tutto generico e non spiegato, sicchè la censura è inammissibile per la sua carenza di specificità (alla stregua del principio di diritto, secondo cui: “Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo”: Cass. sez. un. n. 7074 del 2017, da ultimo;

b) si fonda sul contenuto del provvedimento impugnato dinanzi al TSAP, riguardo al quale nuovamente non ottempera al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6;

c) pur nella sua assertorietà, si disinteressa della seconda proposizione della motivazione del TSAP, che non ha riportato, e non si correla all’affermazione della motivazione che il rispetto del DMV non è criteri preferenziale.

3.4. Anche il terzo motivo, dunque, risulta inammissibile.

4. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti e tre i motivi.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti di ciascuna delle resistenti e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore delle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna in euro cinquemilaottocento, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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