Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14753 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14753 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 9166-2011 proposto da:
BOVENZI GIUSEPPE C.F. BVNGPP54T29F480M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso
lo studio dell’avvocato BONAIUTI DOMENICO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2014
1190

ALLEANZA TORO S.P.A.

(già ALLEANZA ASSICURAZIONI

S.P.A.) P.I. 10050560019, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato
VITOLO MASSIMO,

che la rappresenta e difende

Data pubblicazione: 30/06/2014

unitamente all’avvocato BELLONI EMANUELE,

giusta

delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 204/2010 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 29/03/2010 R.G.N. 479/2008;

udienza del 01/04/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato CHIABOTTO SUSANNA per delega BONAIUTI
DOMENICO;
udito l’Avvocato VITOLO MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Salerno, Giuseppe Bovenzi conveniva
in giudizio la Alleanza Assicurazioni s.p.a., esponendo di avere
svolto in favore della medesima mansioni di “produttore libero”
dal 1989 sino al marzo 1992 e, successivamente, mansioni di
ispettore di produzione di cui alla declaratoria del c.c.n.l. del 14
maggio 1995, osservando l’orario di lavoro indicato in ricorso.

resistente aveva costantemente coordinato e disciplinato ogni
aspetto dell’attività lavorativa, escludendo qualsiasi grado di
autonomia personale. Deduceva, inoltre, che solo a decorrere dal
2 maggio 1996 al rapporto di lavoro era stata riconosciuta ed
attribuita formalmente la natura subordinata con inquadramento,
peraltro insufficiente, di Ispettore di Produzione di I livello.
Infine il ricorrente assumeva che negli ultimi due anni del
rapporto aveva dovuto subire continui atti persecutori da parte
dei suoi superiori, tali da indurlo a rendere le dimissioni in data
31 luglio 1999, chiedendo il conseguente ristoro dei danni alla
salute patiti. Concludeva chiedendo: 1) l’accertamento della
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere
dall’aprile 1992, con la qualifica superiore di Ispettore di
Produzione di II livello, con conseguente condanna al pagamento
delle differenze retributive indicate nei conteggi allegati al
ricorso; 2) la condanna della società convenuta al risarcimento
del danno subito, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 32 Cost.
La convenuta eccepiva preliminarmente la prescrizione del
credito vantato e, nel merito, contestava la fondatezza delle
pretese.
Istruita la causa, il Tribunale di Salerno, con sentenza n.
1440\2007 rigettava le domande compensando le spese.
Il giudice di prime cure riteneva che i crediti pretesi erano
prescritti sino alla data del 3 luglio 1999 e che, alla stregua delle
dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero,
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Il ricorrente esponeva che durante tutto il rapporto la società

questi avrebbe svolto le mansioni di Produttore libero (avente
natura autonoma), mentre non era emersa la prova di atti
persecutori.
Awerso tale sentenza proponeva appello il Bovenzi.
Resisteva la società Alleanza Assicurazioni, eccependo in primo
luogo l’inammissibilità del gravame per mancanza del requisito
della specificità dei motivi, e nel merito comunque io la sua

Con sentenza depositata il 29 marzo 2010, la Corte d’appello di
Salerno rigettava il gravame, compensando le spese.
Per la cassazione propone ricorso il Bovenzi, affidato ad unico
motivo, poi illustrato con memoria.
Resiste la Alleanza Toro s.p.a., nelle more succeduta alla Alleanza
Assicurazioni s.p.a., con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2094 e 2697 c.c., 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
della controversia (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.).
Rammenta la giurisprudenza di questa Corte in materia di
subordinazione; riporta l’integrale contenuto della memoria di
costituzione della società in primo grado, ed evidenzia la non
vincolatività del contratto individuale di lavoro autonomo
stipulato tra le parti, ingiustamente valorizzato dalla Corte
salernitana. Lamenta poi l’inconferenza delle deposizioni
testimoniali richiamate nella sentenza impugnata, e la più
corretta valutazione di esse quale emergeva dal contenuto
integrale

delle

deposizioni

riportate

nell’attuale

ricorso,

evincendone che la Corte territoriale non aveva fatto buon
governo delle norme denunciate, non esaminando inoltre
attentamente il c.c. aziendale circa le differenze tra il Produttore
libero e l’Ispettore di produzione.
2.-Il ricorso è inammissibile.

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infondatezza.

Deve infatti considerarsi che il controllo di logicità del giudizio di
fatto, ivi compreso quello denunciato sub violazione dell’art.115
(e\o 116) c.p.c. (cfr. Cass. n. 12362\06), non equivale alla
revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha
condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della
questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà,
non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe

alla funzione assegnata dall’ordinamento alla Corte di cassazione;
ne consegue che risulta del tutto estranea al giudizio di
legittimità ogni possibilità di procedere ad un nuovo esame di
merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli
atti di causa. Del resto, anche l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto
il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto
spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in
proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo
2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8
settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168;
Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394;
Cass.5 maggio 2010 n.10833).
Deve inoltre rimarcarsi che è inammissibile il motivo di ricorso per
cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata
per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione
dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo
della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più
appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali
aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di

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sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente

valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti,
attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili
vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi
della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di
ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e
perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova

giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).
Nella specie la Corte salernitana, con congrua motivazione,
evidenziando i consolidati principi di questa Corte in materia di
subordinazione, ha logicamente escluso, sulla base dell’esame
delle varie deposizioni testimoniali ivi richiamate, che nella specie
fossero emersi gli elementi, ancorché sussidiari, indicativi della
subordinazione, valorizzando in tale contesto correttamente (ex
plurimis, Cass. n. 17549\03; Cass.29.5.96 n.4948, Cass.15.2.97
n.1427, Cass.20.6.97 n.552) anche il contratto individuale di
lavoro chiaramente indicativo della natura autonoma del
rapporto.
A ciò aggiungasi che il ricorrente, per un verso non ha prodotto,
come era suo inderogabile onere (ex art. 369, comma 2, n. 4
c.p.c.), né il contratto individuale in questione, né quello
aziendale, demandando inoltre a questa S.C. di estrapolare dalle
testimonianze e dagli scritti difensivi riportati in ricorso gli
elementi rilevanti ai fini del decidere e dunque un’inammissibile
valutazione di fatto (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716).
3.- Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che

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pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del

liquida in E.100,00 per esborsi, E.3.500,00 per compensi, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 aprile 2014
Il Presidente

Il Consigliere est.

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