Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14753 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14753 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 9115-2014 proposto da:
BINI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO
MURATORI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAURIZIO GRIO giusta procura speciale inc alce al ricorso;
– ricorrente contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;
– intimato avverso la sentenza n. 19368/2013 del TRIBUNALE di ROMA del
17/09/2013, depositata l’01/10/2013;

Data pubblicazione: 14/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

Cf

CORRENTI.

Ric. 2014 n. 09115 sez. M2 – ud. 21-05-2015
-2-

FATTO E DIRITTO
Bini Massimiliano propone ricorso per cassazione contro UTG di Roma, che non
svolge difese, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19368/2013 che ha
dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto per violazione degli
artt. 91 e 92 cpc avverso la sentenza del GP che aveva accolto l’opposizione ad

La sentenza rilevava che la prima decisione risultava depositata il 18.9.2012 e
l’impugnazione notificata alla Prefettura solo il 10.4.2013 oltre il termine
semestrale dalla pubblicazione imposto dall’art. 327 cpc, a nulla rilevando una
prima notifica alla Prefettura presso l’avvocatura perché il ricorso in opposizione
va notificato all’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento e ciò
vale anche per l’appello ed il ricorso per cassazione.
Il ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 291 cpc e 160 cpc trattandosi
comunque di una prima notifica sanabile stante la relazione col destinatario 2)
violazione degli artt. 326 e 291 cpc per la ritenuta tardività della seconda
notifica.
Osserva la Corte che il primo profilo da affrontare riguarda il problema se la
prima notifica sia inesistente o solo nulla potendosi riconoscere un collegamento
funzionale stante la regola, rispetto alla quale la notifica all’autorità
amministrativa nella fattispecie costituisce eccezione, della domiciliazione ex
lege presso l’avvocatura distrettuale o generale della P.A., rispettivamente per il
giudizio di merito o di legittimità.
Questa Corte Suprema, con costante indirizzo, ha affermato i seguenti principi:
che l’Avvocatura dello Stato ha la funzione di rappresentanza e domiciliazione
legale delle amministrazioni dello Stato ( Cass. 3.3.2005 n. 4260, decreto), che il
ricorso per cassazione va notificato all’avvocatura generale (S.U. 15.1.2015 n. 60

o.i. ma compensato le spese.

8, ord. int.), che nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa e nel
relativo giudizio di opposizione, essendo consentito alle amministrazioni stare in
giudizio personalmente in deroga all’art. 11 r.d. n. 1611/1933, non è obbligatoria
la notifica all’avvocatura dello Stato ( Cass. 7.11.2013 n. 15080), che le
particolari disposizioni in materia di foro erariale riguardano le amministrazioni

Va anche rilevato che la sentenza impugnata indica la data di deposito della
sentenza di primo grado nel 18.9.2012, la notifica dell’appello alla Prefettura nel
10.4.2013, ritenuto tardivo rispetto al termine semestrale mentre nell’atto di
appello si indica la data di deposito della sentenza in cancelleria nel 2.4.2012 e la
data di notifica del gravame risulta il 13.10.2012.
Poiché anche alle opposizioni ad o.i. è applicabile la sospensione feriale (Cass.
10452/2006, 15376/2004, 7346/2004, 7855/2003 ex multis) rispetto alle date
indicate nell’atto di appello l’impugnazione sarebbe tempestiva.
In ogni caso, poiché la prima notifica alla Prefettura presso l’avvocatura non è
inesistente ma nulla la disposta rinnovazione non poteva legittimare la dichiarata
tardività dell’appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di
Roma in persona di altro Magistrato.
Roma 21 maggio 2015.
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Funzionaii Giudiziark
DEPOSITATO 111,,CANCELLERIA

1 4 LUS. 2815

Roma, —————————————–

dello Stato (Cass. 29.12.2011 n. 30035).

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