Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14752 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14752 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 19471-2011 proposto da:
DONDA ALDO

C.F.

DNDLDA39L02L424X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15,
presso lo studio dell’avvocato CANEPA FRANCESCO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LIBERO COSLOVICH, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
1052

contro

UNIONE TERRITORIALE SINDACALE CISL P.I. 11586340157;
– intimato –

avverso la sentenza n. 224/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 30/06/2014

di VENEZIA, depositata il 11/02/2011 r.g.n. 2888/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato CANEPA FRANCESCO;

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’accoglimento primo motivo, assorbito il secondo
motivo.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Gorizia, Aldo Donda esponeva di aver
lavorato alle dipendenze della GE.NE .SUP s.r.l. dal 1.4.85 al
20.9.90 con la qualifica di salumiere di 4°Iivello, svolgendo in
realtà mansioni di gerente. Di aver transatto la relativa lite
giudiziaria sulla base di conteggio sindacale (CISL) recante un
importo (L.2.197.777) assai inferiore al credito effettivo

Gorizia al risarcimento dei danni.
Il Pretore, con sentenza non definitiva del 24.1.99 accertava la
responsabilità del sindacato per evidente errore nei conteggi.
Awerso tale sentenza proponeva appello quest’ultimo; resisteva
il Donda. La sentenza d’appello, con cui il gravame del sindacato
venne respinto, era da questi ricorsa per cassazione.
La S.C., con sentenza n. 4267\05, accoglieva in parte il ricorso,
cassando con rinvio alla Corte d’appello di Venezia che, con
sentenza depositata 1’11 febbraio 2011, rigettava la domanda di
risarcimento dei danni proposta dal Donda.
Per la cassazione propone ricorso quest’ultimo, affidato a due
motivi, poi illustrati con memoria.
La CISL è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), in
relazione agli artt. 1703, 1708, 1710-11 cod.civ.
Lamenta che la Corte di merito non tenne conto che l’art. 1710
c.c. prescrive che il mandatario sia tenuto ad eseguire il mandato
con la diligenza del buon padre di famiglia. Lamenta ancora che
la sentenza impugnata ritenne erroneamente che dal “foglio
notizie” inviato al sindacato, il Donda avrebbe indicato come data
di inizio del rapporto il 1.4.86 e non già il 1.4.85.
1.1-I1 motivo è inammissibile.
3

(L.21.788.033). Chiedeva pertanto la condanna della CISL di

In primo luogo censurando il Donda la sentenza impugnata per
vizio di motivazione, denunciando invece la violazione di norme di
diritto, sicché pur prendendo atto che con sentenza resa a sezioni
unite da questa Corte (n.17931\13) è stato stabilito che “Il
ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure
espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo
comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi

cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione,
pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o
l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi”; che
pertanto, e ad esempio, nel caso in cui il ricorrente lamenti
l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine
ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile
che faccia esplicita menzione della rawisabilità della fattispecie di
cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo
all’art. 112 c.p.c., “purché il motivo rechi univoco riferimento alla
nullità della decisione derivante dalla relativa omissione,
dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché
sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si
limiti ad argomentare sulla violazione di legge”, deve rilevarsi che
nella specie non risulta solo e semplicemente erroneamente
indicato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ma il motivo si
sviluppa sulla violazione di norme di legge di cui non è peraltro
adeguatamente specificata e chiarita la violazione da parte del
giudice di appello.
In ogni caso l’inammissibilità del motivo deriva da una non
adeguata censura rispetto ad un apprezzamento di fatto del
giudice di merito, chiedendo a questa S.C. una diversa
valutazione dei fatti, quali la effettiva sottoscrizione del “foglio
notizie”, la dedotta incomprensione tra il lavoratore e il
funzionario sindacale, etc. (Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168;

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riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle

Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394;
Cass.5 maggio 2010 n.10833).
Deve peraltro evidenziarsi che il ricorrente, in contrasto col
principio di autosufficienza, non specifica il contenuto del “foglio
notizie” e neppure produce la transazione “de qua”.
Deve al riguardo rimarcarsi che il ricorrente che, in sede di
legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di

di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il
contenuto del documento trascurato od erroneamente
interpretato dal giudice di merito, indicandone inoltre (ai fini di
cui all’art.369, comma 2, n. 4 c.p.c.) la sua esatta ubicazione
all’interno dei fascicoli di causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011
n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo
della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse,
che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione,
la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle
deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915;
Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569).
2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.pc., ed in subordine una
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5
c.p.c.).
Lamenta che la Corte di merito ritenne di compensare le spese
per la reciproca soccombenza, l’incompletezza delle informazioni
fornite al sindacato e la peculiarità del caso, contestando la
ricorrenza di ciascuno dei detti presupposti.
2.1- Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.
Con esso, infatti, il Donda censura apprezzamenti di fatto rimessi
alla prudente valutazione del giudice di merito, limitandosi a
contrapporre la sua valutazione circa le caratteristiche del caso di
specie rispetto a quella operata dal giudice di merito (cfr.

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un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere

giurisprudenza sopra richiamata, ed in particolare Cass. n.
7394\10; n. 10833\10; n. 10203\08, etc.).
Inoltre contesta la sussistenza della reciproca soccombenza che
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invece risulta per tabulas,

41.4.4-4.3.1.–

~a+memiker eac-er~, il Donda rp;

vistosi rigettare la domanda,-

la reciproca

soccombenza anche in caso di accoglimento solo parziale della
domanda (Cass. n. 21684\13; Cass. n. 22381\09).

Nulla per le spese essendo la CISL rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo
2014

3.-11 ricorso deve pertanto rigettarsi.

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