Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14752 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17762-2014 proposto da:

Z.U. e IMPRESA EDILE F.LLI Z. SNC di Z.N. &

C. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA FEGATELLI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

Z.U. e IMPRESA EDILE F.LLI Z. SNC di Z.N. &

C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA FEGATELLI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 53/2013 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 03/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il sig. Z.U., socio della F.lli Z. S.n.c. di Z.N. & C., (quest’ultima, di seguito, breviter, società), fu destinatario di cartella di pagamento n. (OMISSIS) per IRPEF e addizionali per gli anni 2004 e 2005, notificatagli direttamente a mezzo posta dall’agente per la riscossione, allora Equitalia Polis S.p.A..

L’atto fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Padova, personalmente dal contribuente.

A sua volta la società fu raggiunta da altra cartella di pagamento, n. 07720080005484903000 per IVA ed IRAP riferita alle stesse annualità, ugualmente impugnata dinanzi alla medesima CTP di Padova.

In corso di giudizio si radicarono dinanzi alla CTP di Padova ulteriori controversie, aventi ad oggetto impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo notificato ad Z.U., di altro preavviso di fermo amministrativo avente la società come destinataria, ed infine di comunicazione d’iscrizione ipotecaria notificata ancora al sig. Z.U..

La CTP di Padova, riuniti i ricorsi, dopo aver concesso termine allo Z. per munirsi di difensore, superando la controversia il valore tale da consentirgli di stare in giudizio di persona, respinse i ricorsi.

Avverso la sentenza di primo grado propose appello il solo Z.U., che la Commissione tributaria regionale (CTR) del Veneto rigettò con sentenza n. 53/24/13, depositata il 3 luglio 2013, non notificata.

Avverso detta sentenza il sig. Z.U. e la società hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste Equitalia Nord S.p.A., subentrata ad Equitalia Polis S.p.A., con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo, cui a loro volta resistono i contribuenti con controricorso.

Tanto i ricorrenti quanto la controricorrente e ricorrente incidentale hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis e cioè a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, comma 1, in combinato disposto con l’art. 12 preleggi, e con i principi generali in tema di esistenza dell’atto giuridico e di legalità, lamentando l’inesistenza giuridica delle cartelle ad essi notificate direttamente per mezzo del servizio postale da parte dell’agente per la riscossione, dovendo ritenersi che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, correttamente interpretato, attribuisca ai soli soggetti espressamente a ciò abilitati, quali indicati nella citata disposizione, comma 1, il potere di notificazione degli atti tributari sostanziali, tra i quali la cartella esattoriale, determinando invece la notifica eseguita a mezzo posta da un soggetto diverso l’inesistenza giuridica dell’atto tributario.

2. Analoga doglianza è posta dai ricorrenti con il secondo e terzo motivo sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione, lamentando i ricorrenti che la CTR non avrebbe in alcun modo reso esplicito l’iter logico per mezzo del quale è giunta alla decisione di ritenere la validità della notifica delle cartelle esattoriali notificate direttamente da parte dell’agente per la riscossione a mezzo del servizio postale, denunciando, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 36, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis e cioè anteriormente alla riforma portata dalla L. n. 69 del 2009), in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè ancora, con il terzo motivo, la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione questa volta all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Infine, con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25, nonchè violazione dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in combinato disposto con l’art. 118 disp. att. c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis e cioè anteriormente alla riforma portata dalla L. n. 69 del 2009), e con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 3, questa volta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la sentenza impugnata ha rigettato sul punto il gravame dello Z. avverso la sentenza di primo grado, che aveva statuito la legittimità della cartella sotto il profilo del calcolo degli interessi, sebbene la CTR avesse affermato di concordare “sulla non trasparenza del dato”, ritenendo che si potessero “sempre chiedere informazioni ad Equitalia”.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato Equitalia Nord S.p.A. denuncia plurime violazioni della legge processuale, specificamente del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12,18,20,21,22 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

5. In via preliminare va dato atto che dalla lettura della sentenza in questa sede impugnata non è dato rilevare che la società abbia proposto appello avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole con riferimento agli atti ad essa notificati e dalla società impugnati dinanzi alla CTP di Padova.

5.1. Ne consegue che in relazione agli stessi deve ritenersi formato il giudicato interno, dovendo dichiararsi pertanto inammissibile il ricorso per cassazione quale proposto dalla società avverso la sentenza della CTR del Veneto.

6. Quanto al ricorso del contribuente Z.U., venendo all’esame del primo motivo, esso deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., avendo la CTR ritenuto la legittimità della cartella prodromica ai successivi atti notificati allo Z. in conformità a consolidato indirizzo in materia della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “(i)n tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. sez. 6-5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; Cass. sez. 5, 19 gennaio 2017, n. 1304; Cass. sez. 5, 21 febbraio 2017, n. 4376; Cass. sez. 6-5, ord. 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass. sez. 6-5, ord. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass. sez. 6-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8086 Cass. sez. 6-5, ord. 22 ottobre 2018, n. 26580; Cass. sez. 5, ord. 8 ottobre 2019, n. 25099).

6.1. La legittimità costituzionale di detta disposizione è stata affermata da ultimo da Corte Cost. 23 luglio 2018, n. 175, che ha comunque affermato che, per colmare lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell’atto, colui che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva per causa a lui non imputabile, possa chiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione.

6.2. Nella fattispecie in esame è incontroverso che la cartella, della quale lo Z. ha dedotto la giuridica inesistenza per vizio del procedimento notificatorio, sia stata impugnata nei termini, sicchè alcun deficit cognitivo può legittimamente lamentare il contribuente, che non ha addotto alcun argomento nuovo idoneo ad indurre ad una revisione del summenzionato indirizzo interpretativo.

7. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati, avendo chiaramente espresso la sentenza impugnata la ratio decidendi in punto di ritenuta legittimità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento per mezzo del servizio postale direttamente da parte dell’agente per la riscossione, in adesione all’orientamento manifestato in materia da questa Corte.

8. Infine il quarto motivo deve essere dichiarato inammissibile in relazione a ciascuno dei due profili rispetto ai quali esso è stato articolato.

8.1. In primo luogo va rilevato che la censura si sostanzia, con riferimento alla dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nella critica rivolta alla sentenza impugnata nel non avere dichiarato l’illegittimità della cartella sebbene la stessa fosse inficiata da difetto di motivazione, con specifico riferimento alla modalità del calcolo degli interessi.

8.1.1. In relazione a tale profilo va rilevato come la dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, incorra in primo luogo in difetto di specificità, avendo questa Corte più volte rilevato che l’onere motivazionale della cartella, anche riguardo al calcolo degli interessi, si atteggia diversamente in relazione al contenuto ed alla genesi stessa della cartella, sicchè colui che intenda censurare la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento della quale si era dedotta nel giudizio di merito la nullità per difetto di motivazione ha l’onere di trascrivere il contenuto dell’atto impugnato, restando altrimenti preclusa al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra il contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente (cfr. Cass. sez. 5, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass. sez. 5, ord. 6 novembre 2019, n. 28570).

8.1.2. Inoltre appare inconferente la censura riferita alla dedotta violazione o falsa applicazione del decreto in tema di riscossione, artt. 12 e 25, che attengono rispettivamente al contenuto del ruolo, che è atto dell’ente impositore, ed ai termini di notifica della cartella.

8.2. Quanto invece al vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della contraddittorietà della stessa, per avere la CTR rigettato l’appello dello Z. riguardo alla doglianza riferita al calcolo degli interessi in cartella, pur avendo rilevato “la non trasparenza del dato”, deve rilevarsi come la sentenza impugnata sia stata pubblicata in data 3 luglio 2013, nella vigenza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua attuale formulazione, in relazione alla quale, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053), deve ritenersi ormai non più consentita la deduzione del vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, non vertendosi nella fattispecie in esame, secondo quanto già sopra chiarito, in ipotesi di anomalia motivazionale talmente grave da convertirsi in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante.

9. In conclusione il ricorso dello Z. va pertanto rigettato.

10. In ragione della ritenuta inammissibilità del ricorso proposto dalla società e del rigetto del ricorso proposto dallo Z. può dichiararsi assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’agente per la riscossione.

11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale della società F.lli Z. S.n.c. di Z. Nicola & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Rigetta il ricorso principale proposto da Z.U..

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti al pagamento in solido in favore della controricorrente e ricorrente incidentale delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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