Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14752 del 19/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25861/2011 proposto da:

V.C., (OMISSIS), E.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAGLIARI 14, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO CALIENDO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE ROMANO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.R., in proprio e quale erede di C.S.,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEI MILLE 41, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE AVITABILE, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANNA SARAPPA, MARIA GRAZIA RESCIGNO giusta procura in calce

al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1819/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Innocenzo Calabrese per delega dell’Avv. Romano per

i ricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 4/2/1992, C.S. e C.R. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli i coniugi E.A. e V.C., assumendo di essere proprietari di un immobile sito in (OMISSIS), con annesso cortile e giardino, posto a confine con la proprietà dei convenuti, e precisamente con l’immobile urbano dell’ E. e con il giardino della V.. Deducevano che gli immobili erano divisi da un muro comune dell’altezza di 2,5 m. nella parte non edificata, ma che di recente l’ E. aveva sopraelevato il suo fabbricato, senza corrispondere alcuna indennità di appoggio o di sopraelevazione, provocando inoltre danni alle strutture sottostanti. Ancora, sulla parte prospettante (OMISSIS) aveva sostituito tre balconcini preesistenti con un’unica larga balconata che era posta a distanza non legale dalla proprietà degli attori.

Aggiungevano che erano state realizzate delle luci irregolari nel muro comune e che nello stesso muro erano state collocate delle condotte d’acqua a distanza illegale dal confine.

La V. a sua volta aveva arbitrariamente demolito il muro comune a confine tra i due giardini dell’altezza di m. 2,50, portandolo in sede di ricostruzione ad un’altezza di 4 metri, appoggiando sulla sommità il solaio di copertura di un vano creato ex novo a distanza illegale dalla proprietà attorea.

Concludevano pertanto affinchè l’ E. fosse condannato al pagamento della dovuta indennità, a risarcire i danni alla proprietà degli istanti, a regolarizzare le luci, ad accorciare il balcone sino a porlo a distanza legale dal confine, a rimuovere i tubi posti a distanza illegale, ed affinchè la V. fosse condannata al ripristino dello stato dei luoghi ed all’arretramento della costruzione realizzata ex novo, oltre al risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti i quali oltre a contestare la fondatezza delle domande, in via riconvenzionale chiedevano: a) l’arretramento della balconata con ringhiera dell’immobile degli attori, in quanto posta ad una distanza inferiore a 75 cm. dall’asse del muro comune; b) l’eliminazione della situazione di pericolo per le fondazioni scaturente dall’umidità cagionata da un pozzo di raccolta delle acque posto in prossimità del muro; c) l’eliminazione dell’incavo a forma di finestra realizzato di recente nel muro comune; d) l’eliminazione di tutti i chiodi, staffe, legna ed altro materiale appoggiato al muro; e) l’arretramento delle piante messe a dimora a distanza illegale; f) l’arretramento delle condotte di acqua a distanza legale; g) la condanna al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale di Nola, cui nel frattempo la causa era stata trasmessa, con la sentenza n. 1485 del 5 settembre 2006, condannava la V. al ripristino dello stato dei luoghi relativamente al muro comune nonchè all’arretramento della costruzione realizzata ex novo, mentre rigettava la domanda di pagamento di un’indennità per la sopraelevazione e di risarcimento dei danni relativi all’androne. Rigettava altresì la domanda di regolarizzazione delle luci e di arretramento delle condotte, nonchè tutte le domande riconvenzionali, ad eccezione di quella concernente le piante, in quanto condannava gli attori a tenerle ad un’altezza non eccedente la sommità del muro.

Avverso tale sentenza proponevano autonomi appelli sia gli attori che i convenuti, ed all’esito della riunione delle impugnazioni, la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 1819 del 24 maggio 2011 rigettava entrambi gli appelli, compensando le spese del grado.

Nella disamina dell’appello dei coniugi E. – V., quanto al primo motivo concernente la statuizione di ripristino del muro comune e l’arretramento della costruzione, rilevava che, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, e sebbene il CTU non fosse stato in grado di stabilire quale fosse l’altezza originaria del muro, doveva ritenersi provato che tale altezza fosse di metri 2,50, emergendo quindi l’innalzamento dello stesso ad opera della convenuta.

Per quanto atteneva alla costruzione, disattendeva la tesi difensiva secondo cui si trattava della ristrutturazione di un preesistente manufatto posto a confine tra le proprietà, così come emergente dalla concessione edilizia ottenuta dalla V., nella quale, accanto alla ristrutturazione di un manufatto con la sostituzione di un tetto, si faceva riferimento alla realizzazione di un garage, e cioè proprio dell’immobile nei cui confronti era stata indirizzata la domanda di arretramento. Peraltro la stessa convenuta in sede di interrogatorio formale aveva riconosciuto che la precedente costruzione che assumeva essere stata ristrutturata, era di dimensione inferiore rispetto a quella attuale.

Doveva poi essere confermato l’ordine di arretramento del manufatto sino alla distanza di metri 10, in quanto occorreva assicurare il rispetto della distanza de qua in relazione ad un preesistente manufatto degli attori collocato nel loro giardino, e rispetto al quale la costruzione dei convenuti risultava collocata a distanza inferiore.

In merito all’altro motivo dell’appello principale, concernente la pretesa violazione dell’art. 906 c.c., ad opera della balconata dei C., la Corte distrettuale osservava che sebbene la distanza dal confine fosse di 25 cm., tuttavia all’estremità della stessa era stato posto uno schermo di vetro retinato con telaio, di dimensioni e caratteristiche tali da escludere l’esistenza di una veduta.

Quanto all’incavo di cui si dolevano i convenuti, reputava l’opera conforme alle prescrizioni di cui all’art. 884 c.c., trattandosi di manufatto di modesta entità, e dal quale non era insorto alcun pregiudizio.

Passando poi alla disamina dell’appello dei C., confermava il rigetto della domanda di pagamento di un’indennità di appoggio o di sopraelevazione sul presupposto che il muro fosse effettivamente comune, così come sostenuto dagli stessi attori nel giudizio di primo grado, e come comprovato da una scrittura privata del 4 febbraio 1923, della quale doveva riconoscersi l’autenticità all’esito della verificazione richiesta dai convenuti, ed a seguito della contestazione che la stessa non poteva essere stata sottoscritta dai danti causa degli attori.

Inoltre la modestia della sopraelevazione, pari a circa 80 cm. escludeva che vi fosse stato un significativo incremento dei carichi sulla struttura, così come confermato dalle indagini peritali.

Quanto alla doglianza relativa alla balconata realizzata nell’immobile dei convenuti, la Corte di merito rilevava che, a seguito delle verifiche dell’ausiliare d’ufficio, e tenuto conto del confine ricavabile dalle caratteristiche dei due fabbricati, era emerso che la stessa distava 1 metro dal confine, risultando quindi rispettosa della distanza di cui all’art. 906 c.c..

Andava poi disatteso il motivo di gravame relativo alla mancata chiusura del finestrino posto al di sopra della balconata, trattandosi di apertura avente le caratteristiche della luce e della quale non era possibile pretendere la regolarizzazione, in quanto, distando dal confine circa 60 cm., non si apriva direttamente sul fondo degli attori. Infine disattendeva anche la richiesta di riforma della sentenza quanto alla condanna dei C. a tenere le piante ad un’altezza non superiore alla sommità del muro, disattendendo l’eccezione di incompetenza in favore del Giudice di Pace, ed affermando che effettivamente sul punto risultava formulata una domanda da parte dei convenuti.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso V.C. ed E.A. affidato a tre motivi.

C.R., anche quale erede del defunto C.S., ha resistito con controricorso illustrato con memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo, nonchè la falsa applicazione del regolamento edilizio comunale.

Sostengono i ricorrenti che erroneamente sarebbe stata accolta la domanda attorea di riduzione in pristino del muro comune e di arretramento della costruzione realizzata dalla V., attribuendosi rilievo alle deposizioni testimoniali, le quali sono state ritenute prevalenti rispetto a quanto accertato dal CTU, non comprendendosi le ragioni di tale preferenza.

Preliminarmente occorre rilevare che la sentenza impugnata con specifico riferimento alla richiesta dei C. di ottenere il ripristino dello stato dei luoghi relativamente al muro posto a confine tra le rispettive proprietà, a fronte della deduzione degli stessi attori secondo cui la pronunzia del Tribunale che a suo tempo aveva accolto la relativa richiesta, sarebbe passata in cosa giudicata, ha espressamente affermato che dal tenore complessivo dell’atto di appello emergeva la volontà degli odierni ricorrenti di investire con il gravame anche tale statuizione, di tal che a fronte di tale affermazione i controricorrenti, al fine di invocare l’intervenuta formazione del giudicato sul punto, avrebbero dovuto proporre ricorso incidentale, ancorchè condizionato, non apparendo a tal fine sufficiente la mera contestazione della correttezza di quanto riferito in sentenza, come appunto avvenuto alla pag. 11 del controricorso.

Passando alla disamina del motivo, ed evidenziato che, sebbene nella rubrica si faccia riferimento alla erronea e falsa applicazione del regolamento edilizio locale, poi nell’esposizione del motivo manchi ogni riferimento a tale vizio di violazione di legge, deve concludersi per l’infondatezza dello stesso.

In sostanza ci si duole del fatto che la Corte distrettuale avrebbe affermato che la ricostruzione del muro, a seguito dell’abbattimento di quello originario da parte della V., sarebbe avvenuta con un’elevazione dell’altezza sino a metri 3,50, rispetto a quella iniziale di metri 2,50, dandosi rilievo alle deposizioni dei testi, e trascurandosi ingiustificatamente le conclusioni della CTU. Il motivo, oltre a segnalarsi per l’evidente carenza del requisito dell’autosufficienza, omettendo di riportare il contenuto delle deposizioni testimoniali sulle quali si fonderebbe la decisione gravata, si risolve in sostanza in una non consentita pretesa di ottenere una rivalutazione dei fatti di causa in sede di legittimità, attività questa chiaramente preclusa alla Corte.

E peraltro, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

Inoltre, la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000).

Nè appare sostenibile la sussistenza di un vizio della motivazione, in merito alla non giustificata presa in considerazione delle valutazioni del CTU, atteso che la sentenza gravata ha puntualmente rimarcato che il consulente d’ufficio, avendo avuto modo di accedere ai luoghi solo dopo il verificarsi dei fatti denunziati in citazione, non aveva potuto che riscontrare l’attuale quota del muro, senza essere in grado di stabilire quale fosse invece quella originaria, di talchè, ed al fine di verificare quale fosse lo status quo ante, ha correttamente dato rilievo ad una serie di elementi quali le deposizioni dei testi addotti da parte attrice, e ritenuti dal Tribunale più attendibili, nonchè alla richiesta di concessione relativa al locale oggetto di causa, avanzata dalla stessa V., e nella quale si riferiva di un’altezza del locale pari a metri 2,50, e ciò sul presupposto che fosse corrispondente all’altezza del muro originario.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l’omessa, contraddittoria e carente motivazione su di un fatto controverso e decisivo nonchè l’erronea e falsa applicazione del regolamento edilizio comunale.

Adducono i ricorrenti che erroneamente la Corte partenopea avrebbe affermato che la V. avrebbe realizzato ex novo all’interno della sua proprietà un locale garage a distanza inferiore a 10 metri, così come prescritto dallo strumento urbanistico locale.

In realtà, si sarebbe limitata semplicemente a sostituire, per un locale già esistente, il vecchio tetto in lamiere con un solaio in conglomerato cementizio armato, come confermato dal fatto che a suo tempo venne richiesta un’autorizzazione edilizia finalizzata al semplice rifacimento della capanna ubicata all’interno del suo giardino.

Si tratterebbe pertanto di un intervento di manutenzione straordinaria o al più di ristrutturazione con ricostruzione, previa demolizione, sicchè attesa l’identità tra le caratteristiche dimensionali del vecchio fabbricato e quelle del nuovo, non potevano invocarsi le distanze previste dallo strumento urbanistico solo per le nuove costruzioni.

Infine, sarebbe del pari erronea l’affermazione del CTU, frutto a sua volta di una non corretta interpretazione del regolamento edilizio locale, secondo cui non era possibile la costruzione di un corpo di fabbrica in appoggio ad un muro di proprietà comune, come appunto fatto dalla convenuta.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Deve innanzi tutto escludersi che la Corte di merito abbia trascurato la distinzione, indubbiamente rilevante ai fini del rispetto delle distanze legali, tra le ipotesi di costruzione ex novo e di ricostruzione previa demolizione, ma in maniera fedele al preesistente manufatto, avendo puntualmente richiamato i precedenti giurisprudenziali anche di questa Corte che hanno individuato i tratti differenziali tra le due ipotesi e le conseguenze in punto di disciplina (cui adde da ultimo Cassazione civile sez. 20/08/2015 n. 17043, la quale in merito ad una domanda di condanna alla demolizione di un fabbricato costruito in forza di una concessione che aveva assentito l’opera come demolizione e ricostruzione di un preesistente fabbricato rustico in disuso, ha affermato che affinchè possa parlarsi di ricostruzione, così come puntualizzato dalle S.U. con l’ordinanza n. 21578/11, è necessario l’esatto ripristino delle preesistenti componenti strutturali, senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima). In realtà, la Corte partenopea, con motivazione congrua e coerente, ha evidenziato che la concessione edilizia, il cui contenuto integrale peraltro non è riprodotto in ricorso onde apprezzare l’eventuale errore interpretativo del giudice di merito, concerneva sia gli interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione del tetto, così come asserito nel motivo in esame, ma altresì la realizzazione di un garage, ed in è relazione a tale ulteriore manufatto, ritenuto essere opera del tutto nuova, che è stata accolta la domanda di arretramento per la violazione delle distanze legali.

La formulazione del motivo quindi non sembra avere colto l’effettiva ratio della sentenza impugnata, ed investendo unicamente la corretta qualificazione della natura dell’intervento di sostituzione del tetto, trascura di sottoporre a critica l’ulteriore e decisivo argomento secondo cui, la doglianza degli attori si riferirebbe ad un manufatto realizzato ex novo.

Peraltro, la sentenza gravata ha ulteriormente supportato il proprio convincimento, ed anche nella prospettiva suggerita da parte ricorrente di un intervento di mera sostituzione dell’originaria copertura, richiamando il tenore delle dichiarazioni rese dalla V. in sede di interrogatorio formale, la quale aveva riferito di un manufatto avente dimensioni iniziali inferiori rispetto a quelle attuali, circostanza questa che non risulta in alcun modo investita dal motivo di ricorso, e che escluderebbe che possa parlarsi nella fattispecie di ricostruzione in maniera fedele rispetto all’opera originaria.

Quanto, infine alla denunzia dell’errore di interpretazione del regolamento edilizio da parte del CTU, errore che, a detta della ricorrente, avrebbe poi fuorviato anche il giudice del merito, il motivo non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

Ed, invero, la motivazione che ha portato alla conferma della condanna all’arretramento del locale garage, prescinde esplicitamente dall’adesione o meno alla ricostruzione delle previsioni del ìregolamento edilizio del Comune di Scisciano, così come suggerita dall’ausiliare d’ufficio, ed in particolare dall’affermazione secondo cui non sarebbe possibile la costruzione in appoggio ad un muro di proprietà comune posto sul confine, ma si fonda sulla necessità di assicurare il rispetto della previsione urbanistica locale che impone una distanza di metri 10 tra fabbricati, distanza che deve essere rispettata anche laddove il fabbricato del prevenuto sia realizzato lungo ed a confine tra le due proprietà.

La Corte di merito, pertanto, attesa la caratteristica di fabbricato preveniente da attribuire al manufatto coperto con deposito attrezzi ubicato nel giardino degli attori, ha quindi confermato l’ordine di arretramento del locale della V., in quanto posto in ogni caso a distanza inferiore a dieci metri dal primo manufatto.

Ebbene, tale ratio decidendi non risulta in alcun modo investita dal motivo in esame, sicchè tale evidente carenza implica che lo stesso debba essere disatteso.

3. Con il terzo motivo si lamenta l’omessa, contraddittoria e carente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, denunziandosi altresì la violazione e falsa applicazione degli artt. 906 ed 884 c.c..

In primo luogo si deduce che, sebbene le indagini del CTU avessero evidenziato che la balconata degli attori era stata collocata ad una distanza di 25 cm. dal confine, e quindi inferiore rispetto a quella prescritta dall’art. 906 c.c., erroneamente è stato affermato che l’apposizione di uno schermo con vetro retinato con telaio di ferro costituiva un riparo duraturo tale da escludere in concreto la possibilità sia di inspectio che di prospectio, in quanto si assume che l’obbligo di rispettare le distanze per l’apertura di vedute non viene meno in presenza di muri divisori o altre barriere che impediscono in concreto l’affaccio.

Reputa il Collegio che il motivo debba essere disatteso.

Ed, infatti, costituisce principio costantemente affermato da questa Corte, come da precedenti richiamati anche dalla Corte distrettuale, quello secondo cui l’obbligo di rispettare le distanze previste dall’art. 906 c.c., per le vedute laterali ed oblique cessa quando ogni possibilità di veduta sul fondo altrui sia interdetta dall’esistenza di un muro o di altro riparo duraturo e dotato di consistenza e stabilità; tale riparo può anche essere costituito da pannelli di vetro retinato ed opaco stabilmente incorporati nella compagine del manufatto e collocati ad una altezza tale dal pavimento da non consentire di guardare ed affacciarsi verso il fondo vicino se non con l’impiego di specifici ed anormali mezzi ed accorgimenti (Cass. n. 8797/2003, ed ancor prima Cass. n. 1138/1978) essendosi altresì specificato che (Cass. n. 11201/2008) la valutazione circa l’idoneità delle opere ad evitare l’affaccio rientra nell’insindacabile apprezzamento del giudice di merito in quanto sorretto da coerente motivazione.

Nel caso in esame, tenuto conto della descrizione del manufatto posto in opera dagli attori, rappresentato da uno schermo con vetro retinato avente un altezza di 2 metri e con un risvolto di cm. 75, deve escludersi che la valutazione compiuta dal giudice di merito possa essere tacciata di incongruità ovvero di contraddittorietà.

Nè appare pertinente il richiamo al precedente di questa Corte n. 4712/2001, la cui massima recita che “l’obbligo di rispettare le distanze per l’apertura di vedute sul fondo vicino non viene meno se la presenza di muri divisori o altre barriere impediscono in concreto l’affaccio sul medesimo”, atteso che, come invece si ricava dalla lettura delle motivazioni per esteso, l’esclusione dell’idoneità ad impedire la veduta riguardava non già barriere apposte direttamente nel punto dal quale è possibile esercitare la veduta, come avvenuto nel caso in esame, bensì a barriere intermedie collocate cioè tra il detto ultimo punto ed il fondo sottoposto alla veduta dal fondo alieno.

Per quanto concerne, infine, la dedotta violazione dell’art. 884 c.c., a fronte dell’affermazione del giudice di merito che ha ritenuto che l’incavo fosse di ridotte dimensioni, che non aveva determinato alcun pregiudizio alla stabilità del muro nè si prospettava alcun pericolo al riguardo, le generiche contestazioni di parte ricorrente, secondo cui si paventa il concreto pericolo di vedere danneggiato il muro di confine, ovvero che le dimensioni dell’incavo sarebbero rilevanti, si risolvono in un’evidente surrettizia richiesta di rivalutazione dei fatti di causa, che, come già sottolineato, non è consentita in questa sede.

Anche il terzo motivo deve pertanto essere rigettato.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio ed a tanto si provvede come da dispositivo che segue.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di lite che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA