Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14752 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. I, 18/06/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 18/06/2010), n.14752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23889/2008 proposto da:

HOLIDAY 99 SOC. COOP ARL (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’Avvocato CITTADINO Salvatore, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il

23/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 21/09/2004 la Corte di Appello di Catania aveva rigettato la domanda di equa riparazione per irragionevole durata di procedimento proposto da HOLIDAY 99 Cooperativa a r.l..

Avverso tale decreto, la Cooperativa aveva proposto ricorso per cassazione.

Questa Corte, con sentenza n. 1685/2006 aveva cassato il decreto impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Catania.

La Cooperativa aveva riassunto il giudizio; con decreto del 06/07/2006, la Corte di Appello di Catania dichiarava inammissibile il ricorso, per mancanza di copia conforme della sentenza della Cassazione. La Cooperativa effettuava nuova riassunzione, con ricorso 25/07/2006; la Corte di merito, con provvedimento 31/05/2007, riteneva procedibile il ricorso, non essendo trascorso il termine annuale di cui all’art. 392 c.p.c., e condannava l’Amministrazione al pagamento di somma, a titolo di equa riparazione. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso la HOLIDAY 99, in punto risarcimento del danno e spese di giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come si è detto, la Corte di merito, con decreto 06/07/2006, aveva dichiarato “inammissibile il ricorso”, per mancanza di copia conforme della sentenza della Corte di Cassazione.

Si tratta, all’evidenza, di nullità insanabile, a nulla rilevando che non fosse decorso il termine di cui all’art. 392 c.p.c., per la riassunzione davanti al Giudice del rinvio: il processo non poteva essere proseguito, nè poteva ipotizzarsi, come sostenuto dal Giudice a quo, un procedimento ex novo.

Va pertanto cassato il provvedimento impugnato senza rinvio.

Sussistono giusti motivi, considerata la posizione delle parti nonchè il tenore della decisione, per dichiarare compensate le spese di giudizio per le fasi anteriori. Nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto attività difensiva l’amministrazione.

PQM

La Corte cassa il provvedimento impugnato senza rinvio, perchè il processo non poteva essere proseguito; dichiara compensate le spese di giudizio per le fasi anteriori.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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