Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14752 del 14/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 14752 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ha pronunciato la seguente

4

–115-

SENTENZA
sul ricorso 8983-2014 proposto da:
PRINCIPATO MARIANTONIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA QUIRINO MAJORANA 104, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO BERTI SUMAN, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CARLO CONTI, STEFANIA
PERINO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente Contro
GIARETTI ARGENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI,

L. l.

Data pubblicazione: 14/07/2015

rappresentata e difesa dagli avvocati BERARDI PAOLA, ALBERTO
DAPINO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1607/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/05/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Francesco Berti Suman difensore della ricorrente che
si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Romanelli Chiara (delega avvocato Alberto Dapino)
difensore della controricorrente che insiste per il rigetto del ricorso.

Rie. 2014 n. 08983 sez. M2 – ud. 21-05-2015
-2-

TORINO del 7/06/2013, depositata il 22/07/2013;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 15.4.2007 Giaretti Argentina evocava in giudizio Principato
Mariantonia e contestava con domanda negatoria servitutis la sua pretesa sui fondi
f.14 mappali 162, 171 e 172 del Comune di Marea°.
Si costituiva la convenuta e svolgeva riconvenzionale per il riconoscimento della

Con sentenza 22.9.2011 il tribunale rigettava la domanda attrice ed accoglieva la
riconvenzionale mentre la Corte di appello di Torino, con sentenza 7.6.2013, e
successiva correzione di errore materiale, ribaltava la decisione accordando la
negatoria servitutis ed escludendo la prova di un possesso ultraventennale utile
all’usucapione.
La Corte di appello, premesso che la domanda riconvenzionale era stata proposta
ponendo a fondamento l’atto notarile 21.5.2005 cui parte appellante era rimasta
estranea e richiamato l’oggetto di tale domanda , ha escluso, sulla scorta delle
deposizioni testimoniali i il requisito del possesso pacifico indisturbato
ultraventermale del tracciato di transito ritenuto in prime cure.
Ricorre Principato con quattro motivi, resiste Giaretti.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo si denunzia omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione
ed illogicità e contraddizione nell’esame delle prove testimoniali, violazione degli
artt. 1158, 1144 cc, 112, 115 e 116 cpc rimandando alla planimetria ed esaminando
le testimonianze.
Col secondo motivo si deduce che la Corte di appello non ha valutato la portata
dell’atto notarile a favore di Principato.
Col terzo motivo si lamenta che la Corte di merito ha omesso di valutare fatti decisivi
e che parte attrice non ha provato atti di tolleranza.

servitù di passo sulle particelle indicate.

Col quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 1158 cc.
Le censure , per la loro evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente.
Come dedotto, la Corte di appello, premesso che la domanda riconvenzionale era
stata proposta ponendo a fondamento l’atto notarile 21.5.2005 cui parte appellante
era rimasta estranea e richiamato l’oggetto di tale domanda, ha escluso, sulla scorta

ultraventennale del tracciato di transito ritenuto in prime cure.
Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem” è necessaria la sussistenza di
un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad
esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” ( “ex
plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto
reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre
1994n. 10652).
Né è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in
ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella
concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a
condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n.
4454)..
E’ principio pacifico che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia
riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi ed alla cassazione
della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta,

delle deposizioni testimoniali il requisito del possesso pacifico indisturbato

incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in
modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003
n. 2222).
Nella specie la prima censura viola il principio di necessaria specificità con plurime
denunzie di violazione di norme sostanziali, processuali e di vizi di motivazione, in

denunzia violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.
Le altre censure sono solo enunciate e non sono nemmeno titolate ma si risolvono
tutte in una inammissibile richiesta di riesame del merito senza superare la duplice
ratio decidendi della inopponibilità all’attrice dell’atto del 2005, cui la stessa era
rimasta estranea, e della esclusione di un possesso pacifico ed ultraventennale valido
ai fini dell’usucapione, peraltro incompatibile in relazione alla data dell’atto
invocato.
In particolare la tolleranza è situazione di fatto che forma oggetto di valutazione di
ufficio al fine di riscontrare o meno gli estremi della domanda di usucapione.
In definitiva il ricorso va respinto con condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 2700
di cui 2500 per compensi, oltre accessori, dando atto della sussistenza dei
presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 21 maggio 2015.
il Presidente

Il consigliere estensore

.140t4A,A14.)-U

\A

Il Funzionario • iziario
A LARO ,
Icì

2 C.-

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

MI .4 LL16. 2015

ogni caso inammissibili anche perché non vi è omesso esame di fatto decisivo né si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA