Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14752 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. I, 05/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20178/2009 proposto da:

I.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SALARIA 22 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

JASONNA, rappresentato e difeso dall’avvocato ITRO Giovanni, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 6763/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

6.5.09, depositato il 12/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per l’accoglimento parziale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. – I.M. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi – nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze contro il decreto in data 12/5/2009 con il quale la corte di appello d’appello di Napoli ha parzialmente accolto la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Campania con ricorso del 1990, non definito al momento della domanda.

La Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione convenuta in relazione ai danni verificatisi sino al 1998, ritenendo operante la prescrizione decennale, e ha liquidato il danno non patrimoniale per il periodo non prescritto in Euro 8.400,00, anche tenuto conto del lungo periodo di tempo in cui non vi era stato impulso sollecitatorio della parte.

Resiste con controricorso il Ministero intimato.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2. – Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., lamentando l’erronea applicazione della prescrizione decennale perchè la prescrizione non potrebbe che decorrere dalla cessazione della condotta lesiva, cessazione che si realizza con la sentenza definitiva assistita dall’autorità del giudicato.

Con il secondo ed il terzo motivo parte ricorrente denuncia, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’entità del danno liquidato, pari a Euro 800,00 per ciascun anno di ritardo, discostandosi dai parametri della CEDU senza adeguata motivazione in relazione all’oggetto del processo presupposto.

2.1.- Il primo motivo è manifestamente fondato. Sul punto è sufficiente ribadire che in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Sez. 1, Sentenza n. 27719/2009).

L’accoglimento della censura comporta l’assorbimento dei restanti motivi, dovendosi procedere a nuova liquidazione dell’indennizzo comprendendo i periodi per i quali è stata ritenuta operante la prescrizione.

La Corte, cassato il decreto impugnato – tenuto conto della durata complessiva di circa 18 anni del giudizio presupposto – può procedere ex art. 384 c.p.c. alla decisione nel merito liquidando l’indennizzo – secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione (Sez. 1, 11 gennaio 2011 n. 478) e i criteri di determinazione del danno desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 20 aprile 2010 e del 6 aprile 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI C. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi – nella misura di Euro 9.000,00.

Le spese processuali, nella misura precisata in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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