Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14751 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14751 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 20186-2008 proposto da:
PORCELLUZZI

EMANUELE

C.F.

PRCMNL43L10A669Y,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI
209, presso lo studio dell’avvocato BUZZI ALBERTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISO
LEONARDO, FATIGATO PASQUALE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
1049

contro

TRENITALIA S.P.A. (già Ferrovie dello Stato Società
di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 30/06/2014

domiciliata in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– controri corrente –

A.504 -rem’z_4
avverso

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n. 284/2008 della CORTE

4858/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato D’ALOISIO LEONARDO;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega verbale
MORRICO ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

D’APPELLO di BARI, depositata il 17/03/2008 R.G.N.

Udienza del 25 marzo 2014 — Aula B
n. 12 del ruolo — RG n. 20186/08
Presidente: Lamorgese – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata (notificata il 28 maggio 2008) respinge l’appello di
Emanuele Porcelluzzi avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 27 febbraio 2004, di rigetto
della domanda del Porcelluzzi volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla
“promozione automatica” al profilo professionale di “Capo personale viaggiante sovrintendente”,
per averne espletato le mansioni di fatto per un periodo superiore ai tre mesi, con le consequenziali
condanne a carico della datrice di lavoro TRENITALIA s.p.a.
La Corte d’appello di Bari, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il succedersi degli Accordi collettivi applicabili nella specie dimostra come la volontà
espressa dalle 00.SS. sia tale da escludere che le Parti abbiano concepito come un processo di
riclassificazione automatica del personale la valorizzazione — prevista in coincidenza con
l’istituzione della nuova struttura denominata Impianto di riferimento (I.d.R.) — della posizione
lavorativa del “Capo personale viaggiante distributore” elevata dall’area IV all’area V Quadri (ex
VIII categoria), con corrispondente profilo professionale di “Capo personale viaggiante
sovrintendente”;
b) dagli Accordi stessi, infatti, risulta che si è trattato del riconoscimento di un livello
superiore di inquadramento fondato su di una valutazione comparativa, caratterizzata da un certo
margine di discrezionalità e rimessa alla società datrice di lavoro, rispetto al cui esercizio il
ricorrente non ha mai, né in primo grado né in appello, dedotto violazioni dei criteri indicati dal
relativo bando o dei canoni generali di correttezza e buona fede nello svolgimento del procedimento
valutativo.
2.— Il ricorso di Emanuele Porcelluzzi domanda la cassazione della sentenza per tre motivi;
resiste, con controricorso, illustrato da memoria, TRENITALIA s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I — Profili preliminari
1.— È infondata n’eccezione preliminare di “decadenza dall’impugnazione” proposta da
TRENITALIA s.p.a. sul rilievo della asserita tardività della notifica del ricorso.
Va, infatti, osservato che essendo stata la sentenza notificata il 28 maggio 2008, il termine
breve di sessanta giorni per la notifica del ricorso per cassazione scadeva domenica 27 maggio
2008, conseguentemente essendo la notifica avvenuta il 28 maggio 2008, essa si deve considerare
tempestiva, in base al principio generale secondo cui il termine per la notificazione del ricorso per
cassazione che cada di domenica è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

dell’art. 155, terzo comma cod. proc. (vedi, per tutte: Cass. 30 luglio 2009, n. 17754 e Cass. 20
aprile 1985, n. 2621).
— Sintesi dei motivi di ricorso
1.— Il ricorso — cui si applicano ratione temporis le prescrizioni di cui all’art. art. 366-bis cod.
proc. civ. — è articolato in tre motivi.

Nel quesito di diritto, posto a corredo del motivo, si chiede a questa Corte di stabilire se
l’interpretazione dei suindicati Accordi posta a base della sentenza impugnata — secondo cui tali
Accordi hanno natura programmatica e non precettiva — costituisca, o meno, violazione dei canoni
ermeneutici di cui agli arti. 1362 e ss. cod. civ. e risulti, dunque, in contrasto con le statuizioni delle
parti negoziali contenute negli Accordi stessi.
1.2.— Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod.
civ., con riferimento agli Accordi collettivi del 17 febbraio 1995 e del 30 giugno 1995.
Nel quesito di diritto posto a corredo del motivo si chiede a questa Corte di stabilire “se
l’inderogabilità delle previsioni dell’art. 2103 cod. civ. — che consentono al lavoratore di conseguire
la “promozione automatica” in forza dell’esercizio per il periodo di legge di mansioni superiori che
appartengono ad un profilo professionale superiore — permanga anche in presenza di una procedura
selettiva indetta dal datore di lavoro a seguito di un processo di valorizzazione di una posizione
funzionale inserita nell’ambito della struttura organizzativa aziendale, peraltro già avvenuto in forza
di un accordo collettivo”.
1.3.— Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia.
Si censura la sentenza impugnata laddove in essa la Corte barese non ha spiegato le ragioni
per cui non ha ritenuto di emettere un apposito provvedimento per onerare la società a produrre
l’Accordo del 19 febbraio 1996 (che la stessa Corte aveva nel corso del giudizio considerato
rilevante ai fini del decidere) e senza accogliere la domanda in tal senso proposta dal lavoratore
abbia ritenuto di decidere la causa pur senza esaminare il suddetto accordo.
III — Esame delle censure
2.- Il ricorso non è da accogliere per le ragioni di seguito esposte.
3.- Quanto al primo motivo va ricordato — richiamandosi quanto già affermato da questa Corte
in una analoga controversia (Cass. 17 luglio 2009, n. 16785) — che, in base a consolidati e condivisi
orientamenti:
a) l’interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di
legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; le
censure basate sulle suddette violazioni devono essere tuttavia specifiche, con indicazione dei
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1.1.— Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione delle norme degli Accordi collettivi del 17 febbraio 1995 e del 30
giugno 1995.

b) in tema di interpretazione del contratto, onde far valere la violazione dei canoni legali
d’ermeneutica ed il vizio di motivazione nell’indagine sulla comune volontà delle parti, il ricorrente
per cassazione, per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, è tenuto a trascrivere
integralmente il contenuto delle clausole asseritamente male interpretate (cfr, ex plurimis, Cass. nn.
4905/2003; 17308/2004; 8296/2005; 3075/2006; 11661/2006; 1825/2007).
Il motivo non ottempera a tali prescrizioni, poiché:
– non riporta (se non in maniera parziale, estrapolando singoli brani dal contesto complessivo,
e, comunque, soltanto per alcune) il contenuto delle pattuizioni collettive di cui si assume l’erronea
interpretazione o la omessa considerazione;
– non indica quale canone ermeneutico la Corte territoriale avrebbe violato, né, tanto meno, le
ragioni per le quali se ne sarebbe discostata;
– non spiega perché la argomentazioni della Corte territoriale sarebbero affette da vizi che,
sotto il profilo del controllo logico formale (il solo consentito in questa sede), impedirebbero la
comprensione delle ragioni che sostengono l’interpretazione accolta;
– si concretizza, in sostanza, nella contrapposizione di una diversa interpretazione delle
norme contrattuali a quella resa dalla Corte territoriale.
Dal che discende l’inammissibilità dei suddetti profili di censura, che non scalfiscono
l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla normativa contrattuale,
4.- A ciò è da aggiungere che sia le censure prospettate con il primo motivo sia quelle
prospettate con il secondo motivo — quest’ultimo, peraltro, dotato di un quesito di diritto
assolutamente generico — non toccano il fulcro della decisione assunta dalla Corte barese.
Il Giudice di appello, infatti, con congrua e logica motivazione, ha spiegato le diverse ragioni
che l’hanno indotta a ritenere inapplicabile, nella specie, il procedimento di “promozione
automatica”, sottolineando, in particolare, come le 00.SS. si fossero accordate nel senso di dotare
la nuova struttura denominata Impianto di riferimento (I.d.R.) di personale qualificato, scelto con
una selezione ad hoc, in considerazione del carattere più tecnologico dei compiti da svolgere.
La Corte territoriale ha, quindi, aggiunto che in questa situazione le mansioni di fatto svolte
dal ricorrente — a parte il fatto di non raggiungere i tre mesi — comunque non potevano rilevare per
ottenere la nuova qualifica richiesta.
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singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure
riguardanti la motivazione devono riguardare l’obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà
del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità
riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l’equilibrio dei vari
elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad
integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal
giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione
ritenuta corretta dalla parte (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 8994/2001; 4948/2003; 5359/2004;
11342/2004; 14850/2004; 18375/2006);

Ebbene, le censure del ricorrente non toccano tale autonoma ratio decidendi.

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5.- Solo per completezza si soggiunge che anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile i di
quanto con esso si fanno valere impropriamente come vizi di motivazione eventuali errores in
procedendo e, comunque, non si spiega quali effetti tali vizi avrebbero prodotto e neppure si
riportano gli atti richiamati, sicché non risulta rispettato il canone della specificità dei motivi del
ricorso per cassazione.
IV — Conclusioni
6.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione —
liquidate nella misura indicata in dispositivo — seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ricorrente al pagamento delle spese del
La Corte rigetta il ricorso e condanna ltmaii2tk
.
presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 3500,00
(tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così eciso in Ro • , nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 25 marzo 2014.
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Trova quindi applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un
capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, l’omessa
impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa
alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non
potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre
1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11
febbraio 2011, n. 3386).

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