Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14751 del 19/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8507/2011 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.

APPIANO 8, presso lo studio dell’avvocato ORAZIO CASTELLANA,

rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO SAVITO;

– ricorrenti –

contro

T.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIO DE’ CAVALIERI 7, presso lo studio dell’avvocato CECILIA

REANDA, rappresentata e difesa dall’avvocato BERNARDINO PASANISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2011 della CORTE D’APPELLO DI LECCE sezione

distaccata di TARANTO, depositata il 12/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato SAVITO Tommaso, difensore delle ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato DIMITO Giuseppe

con delega depositata

in udienza dell’Avvocato PASANISI Bernardino, difensore della

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del 2^ e 3^ motivo del

ricorso ed accoglimento del 1^ motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30.12.1993 T.R. proponeva opposizione al d.i. del Tribunale di Taranto ad istanza di S.A. deducendo di essere proprietaria di un fondo in (OMISSIS) sul quale insistevano numerosi alberi di ulivo; che sin dal 31 luglio 1992 aveva chiesto l’autorizzazione a sradicarli e nell’ottobre 1992 aveva venduto i predetti alberi alla S. per la somma di Lire 140.000.000 con l’obbligo per quest’ultima di provvedere al taglio e la S. aveva pagato Lire 80.000.000 a titolo di caparra confirmatoria.

Ottenuta l’autorizzazione regionale allo svenimento delle piante aveva informato la S. invitandola al pagamento del residuo prezzo mentre quest’ultima aveva espresso la volontà di risolvere il contratto esigendo il doppio della caparra.

Chiedeva la revoca del d.i. con declaratoria della legittimità del suo recesso in conseguenza dell’inadempimento della S. ed il suo diritto a ritenere la caparra.

La S. eccepiva l’esistenza di un termine essenziale di quindici giorni ed in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento della T..

Il Tribunale rigettava l’opposizione mentre la corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, accoglieva per quanto di ragione l’appello, revocava il di” rigettava la domanda della S., accoglieva la riconvenzionale della T., dichiarando la legittimità del recesso ed il diritto a trattenere la somma di Lire 80.000.000. evidenziando la mancata enunciazione della pattuizione del termine essenziale nel ricorso per ingiunzione ed il difetto di prova dell’essenzialità sulla scorta dell’attendibilità dei testi.

Ricorre la S. con tre motivi, resiste la T..

All’udienza dell’11.11.2015 è stata disposto il rinvio a nuovo ruolo per trattative a seguito di istanza congiunta.

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunziano violazione degli artt. 2730, 2732, 2733 e 2735 c.c., artt. 228, 229, 115 e 116 c.p.c., vizi di motivazione sull’apprezzamento delle prove anche in relazione alla dazione di Lire 80.000.000 come caparra confirmatoria e non come acconto.

Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 1453 e 1457 c.c., art. 247 c.p.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., vizi di motivazione sulla essenzialità del termine.

Col terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 1386 c.c., art. 1453 c.c., comma 2 e art. 1458 c.c..

Ciò premesso, si osserva:

Sul primo motivo la corte di appello a pagina dieci riferisce della missiva in data 16.12.1992 con la quale la S., dopo aver richiamato il contratto stipulato con la T. l’8.10.1992 per la compravendita di 527 alberi di ulivo da taglio insistenti nella masseria al prezzo di Lire 140.000.000 ed il versamento di Lire 80.000.000 a titolo di caparra confirmatoria, dichiarava di non avere più interesse all’esecuzione e diffidava alla restituzione della somma di Lire 80.000.000 e al pagamento di eguale somma a titolo di risarcimento.

Richiama poi gli scritti difensivi e Cass. 13.12.2001 n. 15760 per attribuirne valore confessorio in ordine all’esistenza della caparra confirmatoria.

Ma è pacifico tra le parti,anche per ammissione del controricorrente a pagina due, che la missiva indicata era firmata solo dal difensore mentre la giurisprudenza successiva esclude valore confessorio agli scritti difensivi anche se a margine vi è la sottoscrizione della parte (Cass. 18.3.2014 n. 6192, Cass. 6.12.2005 n. 26686. Cass. 4.3.2005 n. 4744).

Donde l’accoglimento del primo motivo.

Sul secondo motivo, rispetto a giurisprudenza consolidata secondo la quale normalmente il termine non è essenziale tranne che non risulti inequivocabilmente dalla volontà delle parti (Cass. 16.2.2007 n. 3645, Cass. 3.3.1995 n. 2347) per cui anche nel caso di espressioni come ” entro e non oltre il ” il termine non è essenziale tranne che non vi sia una prova rigorosa sul punto, si dà una diversa lettura delle risultanze processuali invocando una interpretazione favorevole alle tesi esposte, trascurando che il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla valenza probatoria è insindacabilmente rimesso al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sufficientemente motivato, come nella specie.

Donde il rigetto del secondo motivo mentre resta assorbito il terzo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese alla Corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA