Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14751 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.N., res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 157/01/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Potenza, Sezione n. 01, in data 09.10.2006,. depositata

il 06.11.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dr. CENICCOLA Raffaele.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 30406/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 157/01/2006, pronunziata dalla CTR di Potenza Sezione n. 01 il 09-10-2006 e DEPOSITATA il 06 novembre 2006.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di rettifica IVA dell’anno 1996, censura l’impugnata decisione, sia per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 comma 3, art. 18, commi 3 e artt. 4, 20 e 22, nonchè degli artt. 58, 32 e 61 del medesimo D.Lgs., sia pure per insufficiente ed illogica motivazione su fatto controverso e decisivo.

2 – L’intimato non ha svolto, in questa sede, difese.

3 – Il quesito prospettato con il primo mezzo, appare inammissibile e, comunque, infondato.

3 bis – L’inammissibilità è ricollegabile, per un verso, alla formulazione del quesito che, avuto riguardo alle ragioni poste a base della decisione, non sembra risultino risolutive e, quindi, conferenti(Cass. N. 20360/2007, N. 14385/2007); per altro aspetto, al fatto che con il mezzo si prospetta l’erroneità della statuizione, per non avere valorizzato la circostanza che il ricorso notificato all’Ufficio era privo di procura e che tale omissione non poteva considerarsi sanata dal fatto che l’altra copia del ricorso depositata in sede di costituzione ne era, invece, munita, mentre nessuna censura investe l’altra autonoma ratio (Cass. n. 21490/2005, n. 3236/85) della statuizione, e cioè quella che il vizio, nel caso, restava sanato dal fatto che la parte non solo non aveva contestato (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) la circostanza che il mandato alle liti fosse stato conferito prima della proposizione del ricorso, ma che pure era stata posta nelle condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa.

3 ter – La decisione impugnata appare, in ogni caso, in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la materiale mancanza della sottoscrizione della procura nella copia notificata alla controparte, non incide sulla validità dell’atto, ove detta sottoscrizione sussista nell’originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza (Cass. n. 15354/2004, n. 6579/2003, n. 15173/2001, n. 9836/1998, n. 6955/1997), avendo ritenuto ammissibile il ricorso ed irrilevante la circostanza che nella copia notificata non fosse stato trascritto il mandato, dopo avere accertato che, nel caso, la controparte era stata posta in condizione di esplicare compiutamente tutte le sue difese, e che, d’altronde, il vizio, cui avrebbe potuto ovviarsi anche con il rilascio di una procura successiva, nel caso, era rimasto sanato dal fatto che la parte non solo non aveva contestato (Cass. n. 5257/2004) la circostanza che il rilascio della procura era avvenuto prima della proposizione del ricorso, ma pure, si era regolarmente costituita, svolgendo le proprie difese.

4 – Il secondo ed il terzo mezzo vanno esaminati, sia alla stregua del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 13916/2006 e n. 24664/2007 – secondo cui il giudicato va assimilato agli elementi normativi, la cui interpretazione va effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme, e la relativa prova, ove lo stesso si sia formato dopo il deposito del ricorso per cassazione, può anche essere fornita nel corso del giudizio di legittimità e fino all’udienza di discussione, e deve essere rilevata anche d’ufficio, ancor quando nel rispetto del principio del contraddittorio, sia pure del consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale nel processo tributario, il giudice del gravame non può trascurare, ma deve apprezzare ai fini della formazione del suo convincimento, anche gli elementi di prova desumibili dai documenti che la parte abbia allegato al processo mediante produzione per la prima volta in sede d’impugnazione (Cass. n. 11863/2003, n. 7329/2003, n. 2027/2003), avuto riguardo alla specifica disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, nel caso applicabile ratione temporis, (Cass. n. 19162/2003), che, ha fatto, espressamente, salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, senza alcun distinguo tra prove costituite e costituende (Cass. n. 20086/2005), sia infine dello specifico onere, gravante nel caso sul contribuente, di provare il passaggio in giudicato della sentenza in esame (Cass. n. 22644/2004, n. 12770/2004, n. 460/1999), nonchè del connesso obbligo del giudice (Cass, n. 6337/2002, n. 9109/2002, n. 3421/2001), nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, di verificarne la rilevanza nell’ambito specifico della fattispecie tributaria in esame, stante i limiti di efficacia del giudicato penale nel processo tributario.

4 bis – La decisione impugnata, che ha ritenuto ammissibile in appello, la produzione della sentenza penale del Tribunale di Lagonegro, sembra, allora, non essersi attenuta ai principi desumibili dalle richiamate pronunce, in quanto ha omesso di accertare la sussistenza o meno dei presupposti di ammissibilità della produzione della sentenza – come giudicato – in appello ed ha, pure, omesso di indicare i concreti elementi fattuali – risultanti dalla sentenza penale – presi in considerazione nel percorso decisionale e le ragioni logiche e giuridiche del decisum, ignorando le circostanze – desumibili dalla stessa sentenza penale che le operazioni di conto corrente erano a ritenersi legittimamente effettuate e che le operazioni in considerazione in quella sede ammontavano complessivamente a circa trenta milioni, mentre l’evasione contestata ammontava a somma di gran lunga maggiore -, limitandosi ad argomentare genericamente che la stessa era riferibile sia in senso oggettivo, che soggettivo alle medesime operazioni bancarie poste a fondamento dell’avviso di rettifica.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di inammissibilità, o comunque di rigetto per manifesta infondatezza del primo mezzo, e di accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza del secondo e del terzo motivo, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, avuto riguardo alla fondatezza del secondo e del terzo motivo, – disatteso il primo -, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata, l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Basilicata la quale procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA