Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14751 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. I, 05/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20175/2009 proposto da:

G.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

JASONNA, rappresentato e difeso dall’avvocato ITRO Giovanni, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA

227, presso lo studio dell’avv. STEFANIA JASONNA, rappresentato e

difeso dall’avv. GIOVANNI ITRO, giusta procura speciale a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 6765/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

6.5.09, depositato il 12/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per l’accoglimento parziale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- G.A. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi – nei confronti del Ministero dell’Economici e delle Finanze contro il decreto in data 12/5/2009 con il quale la corte di appello d’appello di Napoli ha parzialmente accolto la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Campania con ricorso del 1990, non definito al momento della domanda.

La Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione convenuta in relazione ai danni verificatisi sino al 1998, ritenendo operante la prescrizione decennale, e ha liquidato il danno non patrimoniale per il periodo non prescritto in Euro 8.400,00, anche tenuto conto del lungo periodo di tempo in cui non vi era stato impulso sollecitatorio della parte.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero resistente essendosi l’Avvocatura Generale limitata a depositare istanza diretta ad ottenere di essere sentita nell’udienza di discussione.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2. – Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., lamentando l’erronea applicazione della prescrizione decennale perchè la prescrizione non potrebbe che decorrere dalla cessazione della condotta lesiva, cessazione che si realizza con la sentenza definitiva assistita dall’autorità del giudicato.

Con il secondo ed il terzo motivo parte ricorrente denuncia, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’entità del danno liquidato, pari a Euro 800,00 per ciascun anno di ritardo, discostandosi dai parametri della CEDU senza adeguata motivazione in relazione all’oggetto del processo presupposto.

2.1.- Il primo motivo è manifestamente fondato. Sul punto è sufficiente ribadire (Sez. 1^, c.c. 30 marzo 2009, Min. Giustizia c. Zitiello) che la circostanza che il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo attribuito dalla legge nazionale coincide con la violazione della norma contenuta nell’art. 6 della convenzione, di immediata rilevanza nel diritto interno, non esclude, perdurando gli effetti della violazione nel tempo, ed essendo suscettibili di essere compiutamente determinati soprattutto all’esito della definizione del giudizio, che la prescrizione del diritto inizia a decorrere dal momento in cui essi sono cessati, come peraltro è dimostrato dalla constatazione che la domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento (L. n. 89 del 2001, art. 4).

L’accoglimento della censura comporta l’assorbimento dei restanti motivi, dovendosi procedere a nuova liquidazione dell’indennizzo comprendendo i periodi per i quali è stata ritenuta operante la prescrizione.

La Corte, cassato il decreto impugnato – tenuto conto della durata complessiva di circa 18 anni del giudizio presupposto – può procedere ex art. 384 c.p.c., alla decisione nel merito liquidando l’indennizzo – secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione (Sez. 1, 11 gennaio 2011 n. 4 78) e i criteri di determinazione del danno desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 20 aprile 2010 e del 6 aprile 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI e. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi – nella misura di Euro 9.000,00.

Le spese processuali, nella misura precisata in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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