Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14750 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4489/2012 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA L. DI L.M. SNC, (OMISSIS), IN PERSONA

DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE ALPI N. 30, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ISIDORI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO MADAMA;

– ricorrente –

contro

M.A. NELLA SUA QUALITA’ DI CURATORE DEL FALLIMENTO DI

G.P. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TIBURTINA 352, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SELLARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI BRUNO;

– controricorrente –

nonchè da:

G.G. (OMISSIS), GR.GE. (OMISSIS),

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V. CARLO ALBERTO

RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato GAETANO SEMINARIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI ZAGARESE;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

M.A., COME SOPRA -;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1119/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato Isidori Isidoro con delega depositata in udienza

dell’Avv. Madama Roberto difensore della ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento delle difese depositate;

udito l’Avv. Zagarese Giovanni che ha depositato nota spese e si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. Bruno Giovanni difensore di M.A. che ha

chiesto l’accoglimento degli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto 6.3 e 11.6.1992 M.N. convenne in giudizio il coniuge G.P. e l’Azienda Agricola L. di L.M. snc per ottenere l’annullamento del contratto di vendita di due terreni in (OMISSIS) perchè alienati dal marito alla predetta società senza il suo consenso, trattandosi di beni in comunione legale.

I convenuti si opposero alla domanda. In particolare, il G. contestò che si trattasse di beni comuni, perchè il primo era stato acquistato il 21.12.1974 prima dell’entrata in vigore della L. n. 151 del 1975, mentre il secondo era stato acquistato l’1.12.1988 ovvero in un’epoca in cui la comunione legale si era già sciolta essendo intervenuta la separazione personale tra i coniugi La società acquirente addusse argomentazioni analoghe a quelle svolte dal G..

Nel corso del giudizio fu dichiarato il fallimento del predetto convenuto e si costituì il Curatore.

Tribunale, con sentenza 3.6.2002 pronunciò l’annullamento del contratto (stipulato con atto del 26.2.1991 per notaio Scornajenghi) e ordinò alla società di restituire il bene agli aventi diritto.

La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza 23.12.2010 rigettò l’appello principale della società acquirente e quello incidentale proposto dalla Ma. (e fatto proprio dai suoi eredi dopo la morte della loro dante causa, intervenuta nel corso del giudizio di appello).

Per giungere a tale conclusione, la Corte, osservò, per quanto qui interessa,:

– che, anche a voler prescindere dalla condivisibilità delle argomentazioni del primo giudice circa l’insufficiente specificazione della domanda di cui la società appellante lamentava l’ingiustificato rigetto, in ogni caso doveva concordarsi col primo giudice sulla mancata dimostrazione della buona fede da parte della società venditrice nell’atto di acquisto di cui si discute, non potendosi ritenere incolpevole l’affidamento da essa riposto sulle dichiarazioni rese dal venditore davanti al notaio sul regime patrimoniale, perchè sarebbe stato preciso onere della compratrice accertarsi attraverso le opportune verifiche nei pubblici registri, sul regime patrimoniale della famiglia del venditore;

– che con riferimento all’appello incidentale della Ma. non meritava censura il rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento danni nei confronti del G. (e quindi della Curatela fallimentare) e alla restituzione dei frutti nei confronti della società acquirente, non avendo la parte dimostrato neppure la potenziale attitudine pregiudizievole del fatto dedotto in giudizio.

3 Contro questa sentenza l’Azienda Agricola L. ricorre per cassazione formulando due motivi, a cui resistono con controricorso il Curatore del Fallimento G.P. e i tre eredi della Ma. (cioè i fratelli G.L., G. e Ge.), i quali propongono ricorso incidentale articolato in due motivi, contrastato a sua volta dal Fallimento con separato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale degli eredi Ma. sollevata dalla difesa della Curatela del Fallimento G. nel proprio controricorso.

Si deduce innanzitutto l’inesistenza della notifica perchè eseguita dall’ufficiale giudiziario addetto all’UNEP presso il Tribunale di Rossano e non già presso la Corte d’Appello di Roma. Sotto altro profilo la Curatela Fallimentare rileva che G. avrebbero dovuto proporre tempestivo ed autonomo ricorso contro la sentenza e non già impugnazione incidentale tardiva, atteso che il ricorso principale della società Agricola non era diretto contro di essi e quindi non riguardava assetti dei loro interessi e circostanze idonee a produrre effetti sostanziali sui fratelli G..

1.1 Sotto il primo profilo l’eccezione è infondata.

In tema di notificazioni degli atti di impugnazione in cassazione, non costituisce causa di nullità il compimento dell’attività di notifica da parte dell’ufficiale giudiziario territoriale, anzichè da parte di quello di Roma, atteso che, ai sensi della L. 20 gennaio 1992, n. 55, art. 1, la notificazione del ricorso e del controricorso dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall’ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. Peraltro, qualora il controricorso abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza del ricorrente le deduzioni dell’avversario, risulta del tutto irrilevante, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, l’eventuale nullità della notificazione (v. Sez. 3, Sentenza n. 23172 del 31/10/2014 Rv. 633172; Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 21/02/2007 Rv. 595417; Sez. 3, Sentenza n. 11551 del 17/11/1998 Rv. 520745).

Nel caso di specie, non vi è dubbio che l’atto abbia perfettamente raggiunto lo scopo a cui era destinato e dunque anche la provenienza della notifica dall’ufficiale giudiziario di Rossano resta priva di effetti.

1.2 L’eccezione appare invece fondata sotto l’altro profilo.

Le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell’art. 334 c.p.c. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l’interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall’art. 325 c.p.c., per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014 Rv. 629706; Sez. 5, Sentenza n. 20040 del 07/10/2015 Rv. 636840; Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002 Rv. 553834).

Altre pronunce hanno affermato la regola secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (v. Sez. 1, Sentenza n. 23396 del 16/11/2015 Rv. 637855; Sez. L, Sentenza n. 5086 del 29/03/2012 Rv. 621603).

Nel caso di specie, come appare agevole rilevare dalla lettura del ricorso principale della società acquirente, l’impugnazione da questa proposta si dirige esclusivamente contro il venditore G.P. (ora contro la Curatela Fallimentare) avendo ad oggetto appunto la domanda di garanzia disattesa dai giudici di merito. Nessun riferimento è contenuto agli interessi patrimoniali degli eredi della Ma. e un accoglimento o rigetto del ricorso principale non produrrebbe alcun effetto nei loro confronti, non avendo costoro neppure dedotto che un eventuale accoglimento della domanda di garanzia spiegata dalla compratrice società L. potrebbe in qualche modo modificare l’assetto dei loro interessi.

Pertanto, applicando al caso di specie il primo degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, gli eredi Ma. (cioè i fratelli G.) avrebbero dovuto proporre tempestivamente autonomo ricorso principale, nè è possibile convertire il loro ricorso incidentale, essendo stato notificato nel marzo del 2012 e quindi ben oltre il termine di un anno e 46 giorni decorrente dal deposito della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro (avvenuto il 23.12.2010).

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale degli eredi Ma. con cui di deduce violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in materia di condanna generica al risarcimento dei danni da parte della Curatela Fallimentare G.P. (primo motivo) e violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 1148 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento al rigetto della domanda di restituzione dei frutti naturali e civili (secondo motivo).

2 Passando all’esame del ricorso principale, col primo motivo la società Azienda Agricola denunzia violazione di legge e in particolare della previsione degli artt. 167 e 106 c.p.c., nonchè degli artt. 1175 e 1375 c.c., sulla non genericità delle conclusioni di tenere indenne l’Azienda Agricola e sulla buona fede della stessa. Rimprovera innanzitutto alla Corte d’Appello di avere considerato generica e non motivata la domanda da essa proposta e rileva al contrario che, dalla lettura “dell’atto di citazione in primo grado” (così testualmente, ma è un evidente errore materiale, intendendosi il richiamo fatto ovviamente alla comparsa di costituzione, ndr) e dell’atto di appello risultava invece la corretta e congrua motivazione della domanda di garanzia fondata sulla buona fede; rileva che se veramente la domanda fosse stata formulata in forma generica, il primo giudice avrebbe rilevato la nullità ex art. 167 c.p.c., fissando un termine per la relativa integrazione.

Rimprovera inoltre alla Corte d’Appello di avere violato le citate disposizioni sulla buona fede contrattuale, laddove l’ha esclusa in considerazione della mancata verifica del regime patrimoniale del venditore, risultante dai pubblici registri. Richiama la presunzione della buona fede e ritiene che un terzo non possa essere considerato in mala fede per la sola mancanza di conoscenza del reale stato dell’immobile oggetto di trasferimento. Ritiene di essere stata punita per non avere eseguito una analisi incrociata. Contesta l’esclusione della buona fede sulla base della mera mancanza di diligenza dell’acquirente, il quale invece aveva fatto affidamento sulla specifica dichiarazione resa dal venditore alla presenza del notaio.

Con un secondo motivo la società ricorrente denunzia la contraddittoria, errata e illogica motivazione con riguardo alla non configurabilità della buona fede, per avere la Corte d’Appello fondato la sua esclusione non già su un fatto concreto, ma da uno stato soggettivo del venditore. Appare inoltre contraddittoria la sentenza laddove dapprima considera generica la richiesta di essere garantiti e poi contesta la motivazione per la quale l’Azienda pretende la garanzia.

Il motivo è inammissibile.

Come appare evidente dalla lettura della sentenza impugnata la Corte d’Appello ha motivato il rigetto della domanda di garanzia attraverso il ricorso a due autonome rationes decidendi: la prima, contenuta in un chiaro inciso a pag. 10, si basa sulla condivisibilità delle valutazioni espresse dal primo giudice circa l’insufficiente specificazione della domanda di cui la società lamenta l’ingiustificato rigetto, per avere la predetta società sia in comparsa di costituzione che in sede di precisazione delle conclusioni, richiesto “genericamente di essere garantita dal G.P. in dipendenza dell’accertamento della propria buona fede all’atto dell’acquisto del fondo… aggiungendo altresì in maniera altrettanto vaga il riferimento ad asserite innovazioni apportate per la migliore coltivazione del bene…., senza tuttavia poi esplicitare alcuna specifica e puntuale pretesa in proposito”.

La seconda ratio decidendi introdotta con la classica formula “deve in ogni caso rilevarsi….” si fonda invece sulla esclusione della buona fede del terzo acquirente in considerazione del comportamento tenuto nella conclusione del contratto.

Ora, partendo dalla critica alla prima ratio decidendi (quella fondata, cioè, sulla genericità della domanda di garanzia avanzata dalla acquirente L. srl contro G.P., alienante), la Corte rileva l’inammissibilità del motivo per assenza di specificità (art. 366 c.p.c., n. 4): al fine di contrastare validamente l’affermazione della Corte territoriale occorreva che la ricorrente allegasse al ricorso per cassazione la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado contenente la domanda della cui genericità oggi si discute nonchè l’atto di appello (o quanto meno, ne riportasse la fedele trascrizione del contenuto limitatamente ai passaggi di rilievo in questa sede), il che però non è avvenuto (non bastando la mera trascrizione delle conclusioni contenuta a pag. 3 del ricorso) e poichè non rientra tra i compiti del giudice di legittimità la ricerca e consultazione degli atti del giudizio di merito, resta inevitabilmente preclusa ogni verifica in questa sede del contenuto della domanda di garanzia che la Corte d’Appello ha ritenuto genericamente formulata e del cui rigetto oggi ci si duole.

La critica della società ricorrente, pertanto, non coglie nel segno mentre, viceversa, appare del tutto congrua la motivazione della Corte d’Appello fondata, come si è detto, sull’insufficiente specificazione della domanda sollevata dalla Azienda Agricola.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si rivela inammissibile per difetto di interesse la censura sulla seconda autonoma ratio decidendi (esclusione della buona fede dell’acquirente posta a base della domanda di garanzia) nonchè il secondo motivo di ricorso (riguardante il vizio di motivazione sempre sulla ritenuta esclusione della buona fede): come già affermato da questa Corte, infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (v. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 Rv. 621882; Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 Rv. 590852).

La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità avviene secondo il principio della soccombenza. Pertanto, la società ricorrente e i ricorrenti incidentali (questi ultimi in solido tra loro), vanno condannati al pagamento delle spese in favore del Fallimento G.P.; la reciproca soccombenza della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali giustifica invece la compensazione nei loro rapporti.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale; condanna la ricorrente principale ei ricorrenti incidentali (questi ultimi in solido tra loro) al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Fallimento G.P. che liquida, a carico di ciascuna delle due parti, in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge. Compensa le spese tra la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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